AIB. Sezione Trentino-Alto Adige. Attività della Sezione
Gentile Presidente della Provincia autonoma di Trento, Lorenzo
Dellai
Gentile Vicepresidente e Assessore alla cultura della Provincia
autonoma di Trento, Margherita Cogo
Gentile Presidente del Consiglio provinciale della Provincia
autonoma di Trento, Giacomo Bezzi
Gentili componenti del Consiglio provinciale di Trento
Gentile sindaco del Comune di Trento, Alberto Pacher
Gentili componenti del Consiglio comunale di Trento
Gentile sindaco del Comune di Rovereto, Guglielmo Valduga
Gentili componenti del Consiglio comunale di Rovereto
LORO SEDI
p.c. Gentile presidente nazionale dell'Associazione italiana
biblioteche, Mauro Guerrini, Via Castro Pretorio, 105 - 00185
ROMA
Gentili amministratori,
la sezione Trentino-Alto Adige dell'Associazione italiana
biblioteche, che ho il privilegio di presiedere, più volte
è intervenuta sul disegno di legge relativo alla
disciplina delle attività culturali, n. 118, approvato
dalla Giunta provinciale il 20 giugno 2005, offrendo il proprio
contributo di riflessione e di esperienza relativamente al
settore delle biblioteche. Si ritiene che quanto elaborato
all'interno della nostra associazione, frutto anche del costante
confronto con altre componenti del mondo della cultura, possa
costituire un'utile base di discussione nella fase di esame in
sede istituzionale del disegno stesso.
Mi permetto pertanto con la presente di richiamare innanzi tutto
la vostra attenzione sul documento prodotto dal tavolo di lavoro
dei bibliotecari convocato dall'Assessore Margherita Cogo,
coordinato dal sottoscritto in qualità di presidente della
Sezione Trentino-Alto Adige dell'Associazione italiana
biblioteche e depositato presso l'Assessorato alla cultura
provinciale stesso. In esso sono espresse non solo le attese di
tutti gli operatori di biblioteca, ma anche alcuni elementi
irrinunciabili affinché il sistema delle biblioteche
trentine, giusto vanto della provincia di Trento, possa
proseguire ad essere motivo di crescita e di progresso per
l'intera comunità trentina.
Su questi temi l'Associazione ha anche promosso un incontro il 9
giugno scorso che ha dimostrato una volta di più il grande
interesse da essi suscitato anche fra il più ampio
pubblico che nel corso degli anni sempre più numeroso si
è avvicinato alle biblioteche imparando ad apprezzarne i
servizi erogati. Ed è proprio sulla base di questa felice
corrispondenza e consapevole dell'importanza che le biblioteche
hanno assunto all'interno delle comunità che l'intera
Associazione, mio tramite, desidera sottoporre alla vostra
attenzione alcune proposte di modifica al disegno di legge, il
cui recepimento si è certi contribuirebbe al mantenimento
dell'ottimo livello di efficacia riconosciuto all'intero sistema
culturale trentino.
A vostra disposizione per eventuali chiarimenti vi ringrazio fin
d'ora della cortese attenzione e colgo l'occasione per porgere,
anche a nome di tutti i soci della Sezione, i più cordiali
saluti.
Il presidente della Sezione Trentino-Alto Adige, Rodolfo
Taiani
Trento, 20 settembre 2005
NB: nel seguente documento sono evidenziate in neretto le parti del disegno di legge modificate o integrate. Alcune note a piè di pagina cercano di chiarire le motivazioni alla base dei vari suggerimenti avanzati.
Art. 1
[...] quale strumento di sostegno alla conoscenza, alla
consapevolezza [2], alla
creatività, all'innovazione e allo sviluppo
sostenibile
[...]
d) rendere disponibili, valorizzare e trasmettere i
documenti, le informazioni e le conoscenze attinenti il
territorio trentino. A questo fine la Provincia promuove il
raccordo con le altre strutture provinciali, in particolare
competenti in materia di beni culturali, nonché con altre
istituzioni (quali gli archivi) e soggetti [3].
Art. 2
[...]
m) sviluppare azioni progettuali integrate con i settori
dei beni culturali, della scuola e della formazione,
della ricerca, delle politiche sociali e delle politiche
giovanili, dell'innovazione e della
internazionalizzazione.
Art. 4
2. [...] sei esperti nei diversi settori delle
attività e dei servizi culturali
(biblioteche, musei, ecomusei, spettacolo, formazione
musicale, storia trentina), e due esperti designati dal Consiglio
provinciale [4] [...]
3. [...] Al Forum partecipa inoltre il dirigente del
Servizio provinciale competente in materia [5].
Art. 5
1. [...]
d) i risultati della gestione delle attività di
rilevanza provinciale sostenute dalla Provincia e attuate da
soggetti terzi' [6].
Art. 9
2. [...]
c) le attività e i servizi di biblioteca
[7], inclusa la disponibilità
della documentazione del territorio della comunità di
riferimento [8];
Art. 10
1. [...]
b) finanziamento di attività e servizi [9] culturali di rilievo provinciale [...]
h) sostegno [...] degli operatori culturali attivi nei
diversi settori delle attività e dei servizi
culturali;
j) sostegno delle biblioteche pubbliche e del Sistema
bibliotecario trentino, secondo quanto previsto dal successivo
art. 17, e gestione del Catalogo bibliografico
trentino;
3. [...] definire le attività e i servizi
culturali [...]
Art. 14 - Sostegno all'associazionismo
professionale e di volontariato culturale di
rilievo provinciale
1. [...] associazionismo professionale e di
volontariato culturale di rilievo provinciale [...]
2. [...] di supporto svolta dalle associazioni
professionali degli operatori culturali [10], dalle federazioni[...]
Art. 15
1. [...] qualificati ai sensi dell'art. 16 [11] per la realizzazione [...]
2. [...] di strutture [12]
Art. 16
2. [...] culturali, distinto per i diversi settori delle
attività culturali (biblioteche, scuole musicali,
ecomusei, arti e spettacolo, musei) [13]
a) [...] dei soggetti culturali, incluse le
caratteristiche del personale qualificato
professionalmente [14];
[...]
4. In prima applicazione [...] nonché le
biblioteche pubbliche aderenti al Catalogo bibliografico trentino
alla data di entrata in vigore della presente Legge [15]. Il regolamento [...]
Art. 16 bis [16] -
Biblioteche
1. La biblioteca pubblica è la specifica struttura, di
proprietà pubblica o privata, cui è possibile
accedere liberamente e volta a soddisfare, tramite le sue
raccolte e i suoi servizi, ogni bisogno di informazione e di
conoscenza.
2. Le biblioteche pubbliche, in ragione delle loro
finalità e attività specifiche, si definiscono
nelle seguenti tipologie:
a. biblioteca di base, che costituisce il punto di accesso locale
ad ogni tipo di informazione e di conoscenza ed è rivolta
alla generalità degli utenti;
b. biblioteca specializzata, che soddisfa le richieste di natura
specialistica;
c. biblioteca di conservazione, che è primariamente
finalizzata alla disponibilità e alla valorizzazione dei
beni librari e documentari posseduti;
d. biblioteca di documentazione trentina, che è
finalizzata alla disponibilità delle pubblicazioni
attinenti al territorio;
e. biblioteca scolastica, che è prevalentemente
finalizzata a soddisfare le richieste dell'istituto scolastico
ospitante;
f. biblioteca di rilevanza provinciale, che per consistenza e
copertura ampia delle raccolte e dei servizi garantiti, fra i
quali anche quelli a particolari categorie di persone ne esalta
il ruolo di valenza provinciale
3. Con il regolamento di cui all'art. 16 la Giunta provinciale
definisce e aggiorna i requisiti minimi di dotazioni, di
qualificazione del personale e dei servizi delle distinte
tipologie di biblioteca stabiliti facendo anche riferimento a
requisiti minimi e standard elaborati dalle associazioni
bibliotecarie nazionali ed internazionali, dagli enti di
normazione, dagli enti territoriali, da altri enti.
4. Il riconoscimento di biblioteca pubblica e la definizione
tipologica, anche plurima, delle singole biblioteche è
definita dalla Provincia nel contesto del sistema di
qualificazione di cui all'art. 16.
5. Apposite convenzioni disciplinano i rapporti tra la Provincia
e le biblioteche dichiarate di rilevanza
provinciale.
Art. 16 ter [17] - Organizzazione
e servizi
1. Tramite apposito regolamento ogni biblioteca pubblica dichiara
le proprie finalità e servizi e disciplina la propria
organizzazione.
2. Nel regolamento dovrà essere previsto in ogni
caso:
a. il libero accesso ai servizi per almeno 18 ore alla
settimana;
b. la gratuità dell'uso delle raccolte e della
consultazione delle risorse informative disponibili all'interno
della biblioteca nonché la gratuità del
prestito;
c. la qualificazione professionale del personale responsabile
della gestione della biblioteca;
d. l'impegno circa la disponibilità annuale di risorse
economiche adeguate.
Art. 17 - Sistema bibliotecario trentino
1. La Provincia riconosce il ruolo strategico del sistema
bibliotecario trentino (SBT) per la diffusione e
per la promozione della conoscenza, nonché per lo
sviluppo e il consolidamento sul territorio di tutte le
condizioni che rendono effettivo e gratuito il diritto
all'informazione, allo studio, alla cultura, alla
continuità formativa e all'impiego del tempo libero dei
componenti di tutta la comunità, con particolare
attenzione per i soggetti più deboli.
2. Il sistema bibliotecario trentino, articolato a sua
volta in sottosistemi, è costituito dalla rete
integrata dei servizi offerti dalle biblioteche
pubbliche e private, qualificate dalla Provincia ai sensi
dell'articolo 16 e aderenti al Catalogo bibliografico trentino
(CBT).
3. Il sistema bibliotecario trentino, tenuto conto delle
caratteristiche delle diverse tipologie di
biblioteca facenti parte del sistema, persegue
in particolare:
[...]
4. [...] l'assessore provinciale competente in materia di
attività culturali convoca, con periodicità
almeno annuale, la Conferenza dei responsabili delle
biblioteche.
5. Le funzioni necessarie al conseguimento degli
obiettivi di cui agli articoli precedenti sono svolte dal
Servizio provinciale competente in materia di attività
culturali per il tramite di apposito ufficio.
Art. 18 - Catalogo bibliografico trentino [18]
1. La Provincia per favorire la diffusione
dell'informazione catalografica relativa al patrimonio
bibliografico trentino, nonché l'integrazione dei servizi
bibliotecari e bibliografici offerti dalle biblioteche
aderenti, cura la gestione e l'aggiornamento del
catalogo bibliografico trentino (CBT), istituito
con la legge provinciale 18 agosto 1981, n. 16 (Disposizioni in
materia di catalogazione del patrimonio bibliografico trentino ed
istituzione del Catalogo bibliografico trentino).
[...]
5. Le biblioteche pubbliche aderenti al Sistema
bibliotecario trentino partecipano alla costituzione e
all'aggiornamento del catalogo bibliografico trentino secondo
apposite convenzioni che ne definiscono apporto e modalità
di utilizzo.
NOTE
1 - Si propone di sostituire in tutto il testo dell'attuale
disegno di legge il termine "Attività culturali" con
"attività e servizi culturali", poiché in grado,
quest'ultimo termine, di rappresentare in modo più
appropriato la finalità complessiva della legge (offrire
opportunità e servizi ai cittadini) e la dimensione
specifica delle finalità e attività delle
istituzioni culturali (biblioteche e musei in particolare).
2 - Con il termine "conoscenza" si vuole evidenziare una delle
principali finalità delle attività e dei servizi
culturali. Con il termine "consapevolezza" si vogliono invece
richiamare i concetti e gli obiettivi della dimensione
democratica e partecipativa dei cittadini, con riferimento sia
agli aspetti generali/universali della cultura, sia a quelli
locali.
3 - Oltre all'opportunità di inserire un preciso
riferimento alla disponibilità pubblica (presente e
futura) dei documenti attinenti il territorio, il nuovo comma
espliciterebbe chiaramente una delle finalità e dei
compiti significativi delle istituzioni culturali (in
particolare, biblioteche, musei ed ecomusei).
4 - È necessario garantire la copertura specialistica di
ogni settore, assicurando la presenza di un esperto per ciascuno
di essi (e delle biblioteche in particolare).
5 - Data la natura fiduciaria dell'incarico dirigenziale non
sembra motivata ed è sicuramente fonte di incomprensioni e
di "scollamento" la partecipazione di un dirigente provinciale
diverso da quello al quale è affidata la gestione delle
"attività e dei servizi culturali".
6 - Fermo restando che la valutazione dei risultati di gestione
delle diverse istituzioni e soggetti non provinciali è di
competenza degli stessi, sembra coerente all'impianto complessivo
della legge la previsione di una valutazione delle singole
attività di rilevanza provinciale garantite dai soggetti
non provinciali che beneficiano del sostegno della Provincia
stessa.
7 - La nuova formulazione proposta evita le incertezze di
riferimenti troppo generici come "servizi ad essa
connessi".
8 - Il termine "disponibilità" fa riferimento al concetto
di "servizio" al pubblico e implica l'attività di
"raccolta", nonché quello di organizzazione. Lo stesso
termine esprime anche il concetto di "rete/sistema" di servizi ed
istituzioni, che privilegia proprio la dimensione del servizio al
cittadino e le pratiche di "conservazione differenziata" e di
"cooperazione", a vantaggio della razionalizzazione e
dell'ottimizzazione delle risorse e delle competenze. Il concetto
di "documentazione locale" rinvia alla finalità della
"conoscenza e della consapevolezza" (art. 1) declinata nel
contesto più prossimo al cittadino.
9 - L'espressione "Progetti e iniziative" contenuta nella
proposta di disegno di legge appare senz'altro riduttiva e non
coerente con la stessa proposta di legge.
10 - Le modifiche proposte evidenziano l'opportunità di
riconoscere e sostenere l'apporto delle associazioni
professionali in ambito culturale (quali l'AIB per i bibliotecari
o l'ANAI per gli archivisti), che raccolgono l'adesione degli
operatori professionali dei singoli comparti e operano
volontariamente per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi
nonché per la formazione e l'aggiornamento professionale.
In tal senso opera con ottimi risultati la provincia autonoma di
Bolzano, mentre legislazioni regionali, come quella recente del
Friuli-Venezia Giulia, accolgono analoghi principi.
11 - Precisazione opportuna per coerenza con l'impianto e per
sciogliere ambiguità.
12 - Il termine "esistenti" previsto nel testo del disegno di
legge limita fortemente la portata dell'articolo.
13 - La specificazione dei settori nasce dall'imprescindibile
necessità di garantire il riconoscimento delle
specificità di ciascuno di essi.
14 - Il riferimento alla professionalità specifica degli
operatori e dei responsabili delle strutture (biblioteche, musei,
etc.) costituisce elemento fondamentale di qualificazione delle
attività e dei servizi, così come sottolineato
peraltro in altri passaggi del testo di legge.
15 - Per quale ragione le biblioteche, aderenti al CBT con
apposita convenzione e operanti secondo i dettami della
precedente normativa, dovrebbero essere escluse da questa norma
transitoria?
16 - In considerazione della competenza provinciale in materia si
ritiene fondamentale prevedere un articolo che definisca le
finalità specifiche delle biblioteche pubbliche, distinte
per tipologia prevalente e delinei in questo modo la struttura
organizzativa alla base del sistema bibliotecario provinciale.
Una deregolamentazione o la libera autoregolamentazione da parte
degli enti proprietari delle biblioteche non può garantire
i necessari "fondamentali" al sistema (restando comunque inteso
che i singoli soggetti proprietari sono liberi nell'aderire o
meno al sistema - e quindi godere delle provvidenze e dei
benefici dello stesso - e di classificare la propria biblioteca
in una o più delle tipologie previste.
17 - Anche l'aggiunta di questo nuovo articolo è ritenuta
fondamentale, poiché dichiara gli elementi minimi di un
servizio bibliotecario pubblico e vincola quindi in modo
inderogabile i soggetti proprietari di biblioteche che vogliono
partecipare al sistema provinciale, incluso il collegamento in
CBT.
18 - È quanto mai opportuno sottolineare e recepire
all'interno della nuova normativa la trasformazione radicale
subita negli ultimi due decenni dallo strumento del Catalogo
bibliografico trentino, passato da semplice "catalogo" condiviso
a strumento per la gestione automatizzata delle biblioteche e dei
servizi erogati ( acquisiti, prestiti, statistiche e così
via). L'insistenza su una finalità di sola "tutela e
valorizzazione del patrimonio bibliografico", così come
recita il testo attuale del disegno di legge all'art. 18 di fatto
significa perpetrare un'immagine sbagliata degli utilizzi e delle
potenzialità del catalogo stesso.
Copyright AIB
2005-10-04, ultimo aggiornamento 2005-10-04 a cura di Mauro di Vieste
URL:
http://www.aib.it/aib/sezioni/taa/let050920.htm