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Lettera del Comitato esecutivo regionale dell'AIB Trentino-Alto Adige sul disegno di legge relativo alla disciplina delle attività culturali, n. 118

Gentile Presidente della Provincia autonoma di Trento, Lorenzo Dellai
Gentile Vicepresidente e Assessore alla cultura della Provincia autonoma di Trento, Margherita Cogo
Gentile Presidente del Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento, Giacomo Bezzi
Gentili componenti del Consiglio provinciale di Trento
Gentile sindaco del Comune di Trento, Alberto Pacher
Gentili componenti del Consiglio comunale di Trento
Gentile sindaco del Comune di Rovereto, Guglielmo Valduga
Gentili componenti del Consiglio comunale di Rovereto

LORO SEDI

p.c. Gentile presidente nazionale dell'Associazione italiana biblioteche, Mauro Guerrini, Via Castro Pretorio, 105 - 00185 ROMA

Gentili amministratori,
la sezione Trentino-Alto Adige dell'Associazione italiana biblioteche, che ho il privilegio di presiedere, più volte è intervenuta sul disegno di legge relativo alla disciplina delle attività culturali, n. 118, approvato dalla Giunta provinciale il 20 giugno 2005, offrendo il proprio contributo di riflessione e di esperienza relativamente al settore delle biblioteche. Si ritiene che quanto elaborato all'interno della nostra associazione, frutto anche del costante confronto con altre componenti del mondo della cultura, possa costituire un'utile base di discussione nella fase di esame in sede istituzionale del disegno stesso.

Mi permetto pertanto con la presente di richiamare innanzi tutto la vostra attenzione sul documento prodotto dal tavolo di lavoro dei bibliotecari convocato dall'Assessore Margherita Cogo, coordinato dal sottoscritto in qualità di presidente della Sezione Trentino-Alto Adige dell'Associazione italiana biblioteche e depositato presso l'Assessorato alla cultura provinciale stesso. In esso sono espresse non solo le attese di tutti gli operatori di biblioteca, ma anche alcuni elementi irrinunciabili affinché il sistema delle biblioteche trentine, giusto vanto della provincia di Trento, possa proseguire ad essere motivo di crescita e di progresso per l'intera comunità trentina.

Su questi temi l'Associazione ha anche promosso un incontro il 9 giugno scorso che ha dimostrato una volta di più il grande interesse da essi suscitato anche fra il più ampio pubblico che nel corso degli anni sempre più numeroso si è avvicinato alle biblioteche imparando ad apprezzarne i servizi erogati. Ed è proprio sulla base di questa felice corrispondenza e consapevole dell'importanza che le biblioteche hanno assunto all'interno delle comunità che l'intera Associazione, mio tramite, desidera sottoporre alla vostra attenzione alcune proposte di modifica al disegno di legge, il cui recepimento si è certi contribuirebbe al mantenimento dell'ottimo livello di efficacia riconosciuto all'intero sistema culturale trentino.

A vostra disposizione per eventuali chiarimenti vi ringrazio fin d'ora della cortese attenzione e colgo l'occasione per porgere, anche a nome di tutti i soci della Sezione, i più cordiali saluti.

Il presidente della Sezione Trentino-Alto Adige, Rodolfo Taiani

Trento, 20 settembre 2005


DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI [1] CULTURALI

NB: nel seguente documento sono evidenziate in neretto le parti del disegno di legge modificate o integrate. Alcune note a piè di pagina cercano di chiarire le motivazioni alla base dei vari suggerimenti avanzati.

Art. 1
[...] quale strumento di sostegno alla conoscenza, alla consapevolezza [2], alla creatività, all'innovazione e allo sviluppo sostenibile
[...]
d) rendere disponibili, valorizzare e trasmettere i documenti, le informazioni e le conoscenze attinenti il territorio trentino. A questo fine la Provincia promuove il raccordo con le altre strutture provinciali, in particolare competenti in materia di beni culturali, nonché con altre istituzioni (quali gli archivi) e soggetti [3].

Art. 2
[...]
m) sviluppare azioni progettuali integrate con i settori dei beni culturali, della scuola e della formazione, della ricerca, delle politiche sociali e delle politiche giovanili, dell'innovazione e della internazionalizzazione.

Art. 4
2. [...] sei esperti nei diversi settori delle attività e dei servizi culturali (biblioteche, musei, ecomusei, spettacolo, formazione musicale, storia trentina), e due esperti designati dal Consiglio provinciale [4] [...]
3. [...] Al Forum partecipa inoltre il dirigente del Servizio provinciale competente in materia [5].

Art. 5
1. [...]
d) i risultati della gestione delle attività di rilevanza provinciale sostenute dalla Provincia e attuate da soggetti terzi' [6].

Art. 9
2. [...]
c) le attività e i servizi di biblioteca [7], inclusa la disponibilità della documentazione del territorio della comunità di riferimento [8];

Art. 10
1. [...]
b) finanziamento di attività e servizi [9] culturali di rilievo provinciale [...]
h) sostegno [...] degli operatori culturali attivi nei diversi settori delle attività e dei servizi culturali;
j) sostegno delle biblioteche pubbliche e del Sistema bibliotecario trentino, secondo quanto previsto dal successivo art. 17, e gestione del Catalogo bibliografico trentino;
3. [...] definire le attività e i servizi culturali [...]

Art. 14 - Sostegno all'associazionismo professionale e di volontariato culturale di rilievo provinciale
1. [...] associazionismo professionale e di volontariato culturale di rilievo provinciale [...]
2. [...] di supporto svolta dalle associazioni professionali degli operatori culturali [10], dalle federazioni[...]

Art. 15
1. [...] qualificati ai sensi dell'art. 16 [11] per la realizzazione [...]
2. [...] di strutture [12]

Art. 16
2. [...] culturali, distinto per i diversi settori delle attività culturali (biblioteche, scuole musicali, ecomusei, arti e spettacolo, musei) [13]
a) [...] dei soggetti culturali, incluse le caratteristiche del personale qualificato professionalmente [14];
[...]
4. In prima applicazione [...] nonché le biblioteche pubbliche aderenti al Catalogo bibliografico trentino alla data di entrata in vigore della presente Legge [15]. Il regolamento [...]

Capo V - Discipline particolari

Art. 16 bis [16] - Biblioteche
1. La biblioteca pubblica è la specifica struttura, di proprietà pubblica o privata, cui è possibile accedere liberamente e volta a soddisfare, tramite le sue raccolte e i suoi servizi, ogni bisogno di informazione e di conoscenza.
2. Le biblioteche pubbliche, in ragione delle loro finalità e attività specifiche, si definiscono nelle seguenti tipologie:
a. biblioteca di base, che costituisce il punto di accesso locale ad ogni tipo di informazione e di conoscenza ed è rivolta alla generalità degli utenti;
b. biblioteca specializzata, che soddisfa le richieste di natura specialistica;
c. biblioteca di conservazione, che è primariamente finalizzata alla disponibilità e alla valorizzazione dei beni librari e documentari posseduti;
d. biblioteca di documentazione trentina, che è finalizzata alla disponibilità delle pubblicazioni attinenti al territorio;
e. biblioteca scolastica, che è prevalentemente finalizzata a soddisfare le richieste dell'istituto scolastico ospitante;
f. biblioteca di rilevanza provinciale, che per consistenza e copertura ampia delle raccolte e dei servizi garantiti, fra i quali anche quelli a particolari categorie di persone ne esalta il ruolo di valenza provinciale
3. Con il regolamento di cui all'art. 16 la Giunta provinciale definisce e aggiorna i requisiti minimi di dotazioni, di qualificazione del personale e dei servizi delle distinte tipologie di biblioteca stabiliti facendo anche riferimento a requisiti minimi e standard elaborati dalle associazioni bibliotecarie nazionali ed internazionali, dagli enti di normazione, dagli enti territoriali, da altri enti.
4. Il riconoscimento di biblioteca pubblica e la definizione tipologica, anche plurima, delle singole biblioteche è definita dalla Provincia nel contesto del sistema di qualificazione di cui all'art. 16.
5. Apposite convenzioni disciplinano i rapporti tra la Provincia e le biblioteche dichiarate di rilevanza provinciale.

Art. 16 ter [17] - Organizzazione e servizi
1. Tramite apposito regolamento ogni biblioteca pubblica dichiara le proprie finalità e servizi e disciplina la propria organizzazione.
2. Nel regolamento dovrà essere previsto in ogni caso:
a. il libero accesso ai servizi per almeno 18 ore alla settimana;
b. la gratuità dell'uso delle raccolte e della consultazione delle risorse informative disponibili all'interno della biblioteca nonché la gratuità del prestito;
c. la qualificazione professionale del personale responsabile della gestione della biblioteca;
d. l'impegno circa la disponibilità annuale di risorse economiche adeguate.

Art. 17 - Sistema bibliotecario trentino
1. La Provincia riconosce il ruolo strategico del sistema bibliotecario trentino (SBT) per la diffusione e per la promozione della conoscenza, nonché per lo sviluppo e il consolidamento sul territorio di tutte le condizioni che rendono effettivo e gratuito il diritto all'informazione, allo studio, alla cultura, alla continuità formativa e all'impiego del tempo libero dei componenti di tutta la comunità, con particolare attenzione per i soggetti più deboli.
2. Il sistema bibliotecario trentino, articolato a sua volta in sottosistemi, è costituito dalla rete integrata dei servizi offerti dalle biblioteche pubbliche e private, qualificate dalla Provincia ai sensi dell'articolo 16 e aderenti al Catalogo bibliografico trentino (CBT).
3. Il sistema bibliotecario trentino, tenuto conto delle caratteristiche delle diverse tipologie di biblioteca facenti parte del sistema, persegue in particolare:
[...]
4. [...] l'assessore provinciale competente in materia di attività culturali convoca, con periodicità almeno annuale, la Conferenza dei responsabili delle biblioteche.
5. Le funzioni necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli precedenti sono svolte dal Servizio provinciale competente in materia di attività culturali per il tramite di apposito ufficio.

Art. 18 - Catalogo bibliografico trentino [18]
1. La Provincia per favorire la diffusione dell'informazione catalografica relativa al patrimonio bibliografico trentino, nonché l'integrazione dei servizi bibliotecari e bibliografici offerti dalle biblioteche aderenti, cura la gestione e l'aggiornamento del catalogo bibliografico trentino (CBT), istituito con la legge provinciale 18 agosto 1981, n. 16 (Disposizioni in materia di catalogazione del patrimonio bibliografico trentino ed istituzione del Catalogo bibliografico trentino).
[...]
5. Le biblioteche pubbliche aderenti al Sistema bibliotecario trentino partecipano alla costituzione e all'aggiornamento del catalogo bibliografico trentino secondo apposite convenzioni che ne definiscono apporto e modalità di utilizzo.


NOTE

1 - Si propone di sostituire in tutto il testo dell'attuale disegno di legge il termine "Attività culturali" con "attività e servizi culturali", poiché in grado, quest'ultimo termine, di rappresentare in modo più appropriato la finalità complessiva della legge (offrire opportunità e servizi ai cittadini) e la dimensione specifica delle finalità e attività delle istituzioni culturali (biblioteche e musei in particolare).
2 - Con il termine "conoscenza" si vuole evidenziare una delle principali finalità delle attività e dei servizi culturali. Con il termine "consapevolezza" si vogliono invece richiamare i concetti e gli obiettivi della dimensione democratica e partecipativa dei cittadini, con riferimento sia agli aspetti generali/universali della cultura, sia a quelli locali.
3 - Oltre all'opportunità di inserire un preciso riferimento alla disponibilità pubblica (presente e futura) dei documenti attinenti il territorio, il nuovo comma espliciterebbe chiaramente una delle finalità e dei compiti significativi delle istituzioni culturali (in particolare, biblioteche, musei ed ecomusei).
4 - È necessario garantire la copertura specialistica di ogni settore, assicurando la presenza di un esperto per ciascuno di essi (e delle biblioteche in particolare).
5 - Data la natura fiduciaria dell'incarico dirigenziale non sembra motivata ed è sicuramente fonte di incomprensioni e di "scollamento" la partecipazione di un dirigente provinciale diverso da quello al quale è affidata la gestione delle "attività e dei servizi culturali".
6 - Fermo restando che la valutazione dei risultati di gestione delle diverse istituzioni e soggetti non provinciali è di competenza degli stessi, sembra coerente all'impianto complessivo della legge la previsione di una valutazione delle singole attività di rilevanza provinciale garantite dai soggetti non provinciali che beneficiano del sostegno della Provincia stessa.
7 - La nuova formulazione proposta evita le incertezze di riferimenti troppo generici come "servizi ad essa connessi".
8 - Il termine "disponibilità" fa riferimento al concetto di "servizio" al pubblico e implica l'attività di "raccolta", nonché quello di organizzazione. Lo stesso termine esprime anche il concetto di "rete/sistema" di servizi ed istituzioni, che privilegia proprio la dimensione del servizio al cittadino e le pratiche di "conservazione differenziata" e di "cooperazione", a vantaggio della razionalizzazione e dell'ottimizzazione delle risorse e delle competenze. Il concetto di "documentazione locale" rinvia alla finalità della "conoscenza e della consapevolezza" (art. 1) declinata nel contesto più prossimo al cittadino.
9 - L'espressione "Progetti e iniziative" contenuta nella proposta di disegno di legge appare senz'altro riduttiva e non coerente con la stessa proposta di legge.
10 - Le modifiche proposte evidenziano l'opportunità di riconoscere e sostenere l'apporto delle associazioni professionali in ambito culturale (quali l'AIB per i bibliotecari o l'ANAI per gli archivisti), che raccolgono l'adesione degli operatori professionali dei singoli comparti e operano volontariamente per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi nonché per la formazione e l'aggiornamento professionale. In tal senso opera con ottimi risultati la provincia autonoma di Bolzano, mentre legislazioni regionali, come quella recente del Friuli-Venezia Giulia, accolgono analoghi principi.
11 - Precisazione opportuna per coerenza con l'impianto e per sciogliere ambiguità.
12 - Il termine "esistenti" previsto nel testo del disegno di legge limita fortemente la portata dell'articolo.
13 - La specificazione dei settori nasce dall'imprescindibile necessità di garantire il riconoscimento delle specificità di ciascuno di essi.
14 - Il riferimento alla professionalità specifica degli operatori e dei responsabili delle strutture (biblioteche, musei, etc.) costituisce elemento fondamentale di qualificazione delle attività e dei servizi, così come sottolineato peraltro in altri passaggi del testo di legge.
15 - Per quale ragione le biblioteche, aderenti al CBT con apposita convenzione e operanti secondo i dettami della precedente normativa, dovrebbero essere escluse da questa norma transitoria?
16 - In considerazione della competenza provinciale in materia si ritiene fondamentale prevedere un articolo che definisca le finalità specifiche delle biblioteche pubbliche, distinte per tipologia prevalente e delinei in questo modo la struttura organizzativa alla base del sistema bibliotecario provinciale. Una deregolamentazione o la libera autoregolamentazione da parte degli enti proprietari delle biblioteche non può garantire i necessari "fondamentali" al sistema (restando comunque inteso che i singoli soggetti proprietari sono liberi nell'aderire o meno al sistema - e quindi godere delle provvidenze e dei benefici dello stesso - e di classificare la propria biblioteca in una o più delle tipologie previste.
17 - Anche l'aggiunta di questo nuovo articolo è ritenuta fondamentale, poiché dichiara gli elementi minimi di un servizio bibliotecario pubblico e vincola quindi in modo inderogabile i soggetti proprietari di biblioteche che vogliono partecipare al sistema provinciale, incluso il collegamento in CBT.
18 - È quanto mai opportuno sottolineare e recepire all'interno della nuova normativa la trasformazione radicale subita negli ultimi due decenni dallo strumento del Catalogo bibliografico trentino, passato da semplice "catalogo" condiviso a strumento per la gestione automatizzata delle biblioteche e dei servizi erogati ( acquisiti, prestiti, statistiche e così via). L'insistenza su una finalità di sola "tutela e valorizzazione del patrimonio bibliografico", così come recita il testo attuale del disegno di legge all'art. 18 di fatto significa perpetrare un'immagine sbagliata degli utilizzi e delle potenzialità del catalogo stesso.


Copyright AIB 2005-10-04, ultimo aggiornamento 2005-10-04 a cura di Mauro di Vieste
URL: http://www.aib.it/aib/sezioni/taa/let050920.htm


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