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Nuovo regime di riconoscimento delle qualifiche professionali
a cura del C.I.S.D.C.E. (Centro Internazionale di Studi e Documentazione sulle Comunità Europee) di Milano

I. Informazioni di base sul diritto comunitario

Con la nuova direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, la Comunità ha avviato la riforma del regime di riconoscimento delle qualifiche professionali, rendendolo pi&ùgrave; uniforme, pi&ùgrave; trasparente e flessibile.

Il nuovo regime è destinato ai cittadini di uno Stato membro che intendono esercitare una professione regolamentata (ossia un’attività professionale il cui esercizio sia subordinato direttamente o indirettamente al possesso di determinate qualifiche professionali) in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali, sia come lavoratori autonomi che dipendenti.

La direttiva 2005/36/CE si inserisce, a livello legislativo, nel processo di consolidamento inteso a raggruppare in un unico testo le tre direttive relative al sistema generale (direttive nn. 89/48/CEE e 92/51/CEE, oltre alla n. 1999/42/CE) e dodici direttive settoriali (direttive nn. 93/16/CEE, 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 85/384/CEE) che coprono le seguenti sette professioni: medico, infermiere, odontoiatra, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto.

Il consolidamento di queste quindici direttive comporterà la loro abrogazione allo scadere del termine di trasposizione della nuova direttiva, vale a dire alla data del 20 ottobre 2007.

Nel quadro dell’insediamento in un paese della Comunità diverso dal proprio Stato d’origine, la nuova direttiva riprende tre regimi di riconoscimento delle qualifiche:

  1. 1) Regime generale di riconoscimento delle qualifiche
    Qualora, in uno Stato membro ospitante, l'accesso ad una professione, o il suo esercizio, sia regolamentato, cioè dipenda dal possesso di qualifiche professionali determinate, l'autorità competente di tale Stato membro consente l'accesso a detta professione e il suo esercizio alle stesse condizioni previste per i cittadini nazionali, dal momento che il richiedente è titolare di un titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro, che attesta un livello di formazione almeno equivalente al livello immediatamente inferiore a quello richiesto nello Stato membro d'accoglienza. Se, per contro, nello Stato membro d'origine del richiedente, l'accesso ad una professione non dipende dal possesso di determinate qualifiche professionali, questo deve, per poter accedere alla professione in uno Stato membro d'accoglienza che disciplina tale professione, comprovare di possedere, oltre al titolo di formazione, due anni di esperienza professionale a tempo pieno nel corso dei dieci anni precedenti.
    La direttiva distingue cinque livelli di qualifiche professionali:

Procedura di riconoscimento delle qualifiche professionali

L’allegato VII della direttiva 2005/36/CE riporta l’elenco dei documenti e dei certificati da allegare alla domanda individuale di riconoscimento che deve essere presentata presso l'autorità competente dello Stato membro d'accoglienza.
ALLEGATO VII
Documenti e certificati che possono essere richiesti ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 1
1. Documenti
a) Prova della nazionalità dell'interessato.
b) Copia degli attestati di competenza o del titolo di formazione che dà accesso alla professione in questione ed eventualmente un attestato dell'esperienza professionale dell'interessato.
Inoltre le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono invitare il richiedente a fornire informazioni quanto alla sua formazione nella misura necessaria a determinare l'eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta a livello nazionale, quali contemplate all'articolo 14. Qualora sia impossibile per il richiedente fornire tali informazioni, l'autorità competente dello Stato membro ospitante si rivolge al punto di contatto, all'autorità competente o a qualsiasi altro organismo pertinente dello Stato membro d'origine.
c) Per i casi di cui all'articolo 16, un attestato relativo alla natura e alla durata dell'attività, rilasciato dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro d'origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino straniero.
d) L'autorità competente dello Stato membro ospitante che subordina l'accesso a una professione regolamentata alla presentazione di prove relative all'onorabilità, alla moralità o all'assenza di dichiarazione di fallimento, o che sospende o vieta l'esercizio di tale professione in caso di gravi mancanze professionali o di condanne per reati penali, accetta quale prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri che intendono esercitare detta professione sul suo territorio la presentazione di documenti rilasciati da autorità competenti dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino straniero dai quali risulti che tali requisiti sono soddisfatti. Le autorità competenti devono far pervenire i documenti richiesti entro il termine di due mesi.
Se le autorità competenti dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino straniero non rilasciano i documenti di cui al primo comma, tali documenti sono sostituiti da una dichiarazione giurata - o, negli Stati membri in cui tale forma di dichiarazione non è contemplata, da una dichiarazione solenne - prestata dall'interessato dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o, eventualmente, dinanzi a un notaio o a un organo professionale qualificato dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino straniero, che rilascerà un attestato comprovante la suddetta dichiarazione giurata o solenne.
e) Se lo Stato membro ospitante richiede ai propri cittadini, per l'accesso a una professione regolamentata, un certificato di sana costituzione fisica o psichica, esso accetta quale prova sufficiente la presentazione del documento prescritto nello Stato membro di origine. Quando lo Stato membro di origine non prescrive documenti del genere, lo Stato membro ospitante accetta un attestato rilasciato da un'autorità competente di detto Stato. In tal caso, le autorità competenti dello Stato membro di origine devono far pervenire il documento richiesto entro il termine di due mesi.
f) Se lo Stato membro ospitante richiede ai propri cittadini, per l'accesso a una professione regolamentata :
- una prova della capacità finanziaria del richiedente

- la prova che il richiedente è assicurato contro i rischi pecuniari inerenti alla responsabilità professionali conformemente alle prescrizioni legali e regolamentari vigenti nello Stato membro ospitante per quanto riguarda le modalità e l'entità di tale garanzia
detto Stato membro accetta quale prova sufficiente un attestato pertinente rilasciato dalle banche e società d'assicurazione di un altro Stato membro.
2. Certificati
Per facilitare l'applicazione del titolo III, capo III della presente direttiva, gli Stati membri possono prescrivere che i beneficiari che soddisfano le condizioni di formazione richieste presentino, unitamente al loro titolo di formazione, un certificato delle autorità competenti dello Stato membro di origine attestante che tale titolo è effettivamente quello di cui alla presente direttiva.

Le autorità competenti hanno l’obbligo di confermare il ricevimento della domanda entro il termine di un mese e di indicare qualsiasi documento mancante. Una decisione deve essere adottata entro il termine di tre mesi a decorrere dal ricevimento del fascicolo completo. Qualsiasi rifiuto deve essere debitamente motivato e deve, come anche l'assenza di una decisione entro il termine stabilito, poter formare l'oggetto di un ricorso nell'ambito della giurisdizione nazionale.

Il cittadino di uno Stato membro deve poter utilizzare il suo titolo di formazione e, eventualmente, la sua abbreviazione, nonché il titolo professionale dello Stato membro d'accoglienza corrispondente. Se una professione è regolamentata nello Stato membro d'accoglienza da un'associazione o da un'organizzazione, i cittadini degli Stati membri devono diventare membri della suddetta organizzazione o associazione per poter utilizzare il titolo.

Per quanto riguarda le conoscenze linguistiche, gli Stati membri possono esigere da parte dei lavoratori migranti le cognizioni necessarie ai fini dell'esercizio della professione. Tale disposizione deve essere applicata in maniera proporzionata e ciò esclude l'imposizione di esami di lingue sistematici prima di avviare un'attività professionale. Si noti che la valutazione eventuale delle conoscenze linguistiche va considerata distinta dalla procedura di riconoscimento delle qualifiche professionali. Tale valutazione interviene dopo il riconoscimento, al momento dell'accesso effettivo alla professione di cui si tratta.

Per facilitare l'applicazione di tutte le disposizioni descritte, l’Unione europea auspica una stretta collaborazione tra le autorità competenti dello Stato membro d'accoglienza e dello Stato membro d'origine nonché l'introduzione delle seguenti disposizioni:


Per ulteriori informazioni:


Copyright AIB 1999-03,ultimo aggiornamento 2006-06-15, a cura di Andrea Marchitelli, testo a cura del C.I.S.D.C.E. (Centro Internazionale di Studi e Documentazione sulle Comunità Europee)
URL: <http://www.aib.it/aib/lav/ricon.htm>

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