Un aspetto assai delicato su cui si è registrata la convergenza, per nulla scontata, tra le posizioni dei bibliotecari e degli editori riguarda alcune questioni relative al diritto d’autore. Nel corso dell’incontro del 2 marzo è stato formalizzato l’accordo su tre temi molto importanti:
1) letture ad alta voce in biblioteca. AIB e AIE si dichiarano favorevoli a prevedere un’apposita eccezione all’art. 15 della legge n. 633/2001, in modo da rendere libere (non soggette a compenso agli autori) tali iniziative, che si configurano, evidentemente, come attività di promozione culturale e di diffusione dei libri e della lettura. In alcuni casi è già applicabile l’art. 70 della legge sul diritto d’autore (l. 22 aprile 1941, n. 633), quando afferma che «il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera». Quando invece si tratti della lettura in biblioteca di un’opera intera (ad esempio una storia per bambini), l’art. 70 non è applicabile e, mancando un’apposita eccezione, attualmente è necessario il consenso degli aventi diritto. A questo proposito, l’AIE sottolinea che le tariffe richieste dalla SIAE sono a volte ingiustificate, in quanto la SIAE non ha il mandato di tutti gli autori.
Si raccomanda pertanto alle biblioteche da una parte di pretendere dalla SIAE una richiesta scritta di pagamento, e dall’altra che la SIAE dimostri di agire “effettivamente” su apposito mandato dei titolari dei diritti.
2) possibilità di includere, nei cataloghi online delle biblioteche e delle librerie, alcuni elementi paratestuali e peritestuali, quali indici, abstract, copertine ecc. Benché questo uso sia già molto diffuso e non abbia mai determinato l’insorgere di contestazioni, è tuttavia opportuno modificare e chiarire la legge, anche perché non si tratta di integrazioni finalizzate a un uso illustrativo o didattico – previsto esplicitamente dall’art. 70 della legge – ma a una migliore identificazione dell’opera.
3) riproduzioni a scopo di tutela preventiva. La legge già prevede questa possibilità, considerandola come un “servizio interno”. Finora, tuttavia, non è invece prevista la possibilità di mettere a disposizione del pubblico la copia invece dell’originale, arrivando al paradosso che, se l’originale viene danneggiato, la copia non è utilizzabile.
L’AIE ha mostrato disponibilità al dialogo e ha accolto con favore la proposta di mettere a disposizione la copia di sicurezza al posto dell’originale, purché non si verifichi una proliferazione di copie a disposizione del pubblico.
Posizioni condivise da AIB e AIE si sono poi registrate per quanto riguarda un altro tema rilevante per le biblioteche, quello delle cosiddette “opere orfane”, quelle cioè che sono ancora protette dal diritto d’autore ma per le quali l’autore o gli altri titolari di diritti (ad esempio la casa editrice) mancano, non esistono più o comunque non possono essere identificati nonostante una diligente ricerca. È necessario creare meccanismi per facilitare l’utilizzo di queste opere, spesso importanti dal punto di vista educativo e culturale. L’AIE è capofila del progetto ARROW, che coinvolge peraltro diverse biblioteche nazionali europee (curiosamente nessuna italiana) per creare una infrastruttura distribuita che faciliti lo scambio di informazioni sui diritti delle opere, in particolare quelle orfane e fuori catalogo.
In conclusione si è trattato di un incontro che ha dato esiti largamente positivi, pur in presenza di punti di vista a volte contrastanti ma caratterizzati da una sostanziale identità di vedute per quanto riguarda la necessità di affrontare insieme i problemi relativi all’accesso alla cultura e alla promozione del libro e della lettura nel nostro paese.
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