Tra le tante disposizioni della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) in materia di lavoro e di previdenza ve ne sono alcune (identificate in vari commi) qui riportate in sintesi che possono interessare direttamente anche i bibliotecari:
- stabilizzazione dei rapporti di lavoro privati con la trasformazione da co.co.co. e co.co.pro. in contratti di lavoro subordinato (comma 1202) attraverso accordi aziendali ovvero territoriali, stipulabili fino al 30 aprile 2007, tra il datore di lavoro privato e le organizzazioni sindacali. I contratti devono essere superiori a 24 mesi (comma 1210) o a tempo indeterminato (comma 1203).
- stabilizzazione del personale pubblico non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente il 2007 purché assunto mediante procedura concorsuale (comma 519) e che ne faccia richiesta. In caso di assunzioni con altre modalità vanno espletate prove selettive. È previsto apposito fondo finalizzato alla assunzione a tempo indeterminato (comma 417) da utilizzare con criteri fissati in accordo con i sindacati entro il 30 aprile 2007.
Per il triennio 2007-2009 le pubbliche amministrazioni che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti previsti dalla legge, nel bandire le selezioni riservano una quota del 60 % ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per la durata complessiva di almeno un anno (comma 529).
- conversione dei contratti di formazione e lavoro, già prorogati negli anni precedenti, in rapporti a tempo indeterminato.
- assunzione di lavoratori socialmente utili per i comuni inferiori ai 5000 abitanti (comma 1156 lettera f).
- interventi in materia previdenziale e di tutele per i lavoratori "non standard".
Corresponsione di una indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS entro il limite massimo di giorni pari ad un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni per i lavoratori a progetto.
A detti operatori, che abbiano titolo all'indennità di maternità (anche nei casi di adozione o di ingresso in famiglia), è corrisposto per gli eventi di parto verificatisi dal 1° gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di 3 mesi entro il 1° anno di vita del bambino, pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità (comma 788).
Incremento dell'aliquota contributiva per migliorare il trattamento pensionistico, fissandolo nella misura del 23% (comma 770); l'incremento contributivo non può in ogni caso determinare una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore superiore a un terzo dell'aumento dell'aliquota.
I compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla qualità e quantità del lavoro e in ogni caso devono tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento (comma772).
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