Nelle biblioteche di ente locale il fenomeno della presenza dei volontari al posto dei bibliotecari (si veda "AIB notizie" n. 5-2006) assume una particolare dimensione preoccupante, in particolare nelle piccole biblioteche dove questi operatori sono i componenti della Commissione biblioteca. Su questo fenomeno occorre prendere una forte posizione come AIB e intervenire direttamente su bibliotecari, dirigenti e amministrazioni laddove ciò persiste. Ancora una volta è bene non dimenticare il concetto che in biblioteca non ci può stare chiunque altrimenti c’è da chiedersi a cosa serve il bibliotecario!
Le Commissioni di biblioteca, nate e cresciute negli anni ’70-80, hanno avuto una grande funzione storica di "partecipazione democratica" dei cittadini alla costruzione e sviluppo delle biblioteche di ente locale. Hanno rappresentato la partecipazione di associazioni culturali e di partiti che operavano nel territorio in coerenza con le indicazioni delle leggi regionali sulle biblioteche di ente locale promulgate dopo il trasferimento delle competenze alle Regioni [1]. Alcune leggi regionali hanno di fatto attivato delle "commissioni di gestione" affidando loro sia compiti consultivi che gestionali nonché di programmazione e controllo delle attività della biblioteca e del bibliotecario. Compiti che sono stati precisati e spesso ampliati dal punto di vista operativo nei regolamenti delle biblioteche adottati dai singoli enti.
L’evoluzione normativa dagli anni ’90 del secolo appena scorso ha progressivamente trasferito ogni competenza gestionale ai dirigenti/responsabili di servizio [2], così come infine sancito molto chiaramente e definitivamente con il Testo unico sull’ordinamento degli enti locali [3] e ripreso dal Testo unico sull’ordinamento del lavoro di tutte le amministrazioni pubbliche [4].
"Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati" [5].
Il Testo unico chiarisce anche che le eventuali azioni e gli atti impropriamente assunti dagli organi di governo, in spregio a tali prescrizioni, si configurano come "abusi di potere" e sono caratterizzati da "illegittimità e nullità".
In tale contesto e fatte queste premesse appare ancora più anacronistico, oltre che non compatibile, l’esistenza e la "sopravvivenza" di Commissioni di biblioteca del tipo sopra citate. Oggi possono avere la loro legittimità solo le Commissioni consiliari, di valenza politica, quali "strumenti consultivi" degli organi di governo nelle varie aree e quindi compresi nella sfera dell’indirizzo politico-amministrativo. E trattandosi di commissioni di nomina e rappresentanza politica non possono prevedere al loro interno, come ancora purtroppo avviene, il bibliotecario come componente organico, magari dotato di voto e comunque quasi sempre come segretario verbalizzante. Il bibliotecario ha una competenza tecnico-gestionale e può "solo" essere consultato, su richiesta, dalla commissione consiliare.
Sulla opportunità delle Commissioni consiliari pesa ovviamente la scelta degli amministratori che comunque debbono rispettare l’orientamento normativo di riduzione o soppressione degli organismi collegiali [6] con lo spirito della semplificazione, dei recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi e della riduzione della spesa [7]. Ogni anno, infatti, ogni amministrazione è chiamata a definire con apposita deliberazione "motivata" la necessità e l’opportunità del mantenimento in vita o meno delle commissioni.
La realtà, purtroppo, ci dice che in moltissime biblioteche di tutte le regioni, come se il tempo si fosse fermato, la vecchia tipologia di commissione esiste, è prescritta nei regolamenti delle biblioteche e prevede il bibliotecario come componente. Quindi interviene sulla gestione, programma, controlla, verifica e dà disposizioni al bibliotecario.
Ma il bibliotecario e il relativo responsabile perché permettono il mantenimento di queste situazioni? A volte c’è la non conoscenza delle normative, a volte c’è sudditanza politica ai voleri degli amministratori, a volte c’è condivisione.
Una situazione veramente paradossale, che può essere cambiata con il "semplice" aggiornamento dei regolamenti se non il loro "superamento" con la carta dei servizi della biblioteca. Finalizzati a ciò occorrono adeguati interventi di aggiornamento professionale per dare ai bibliotecari i necessari strumenti informativi e operativi.
Purtroppo c’è anche di peggio. In molti casi negli enti locali di piccola dimensione non esiste il bibliotecario, esistono delle pseudo biblioteche la cui gestione è affidata al "volontariato attivo" dei componenti della commissione di biblioteca che possono anche esprimere buona volontà, ma che generalmente per cultura e mestiere professionale nulla hanno a che vedere con le conoscenze e le competenze del bibliotecario. Questo non è più tollerabile e accettabile!
La mancanza del bibliotecario, dovuta alle reali difficoltà finanziarie dei piccoli enti, oggi può trovare altre risposte sul piano organizzativo attraverso la cooperazione territoriale nei sistemi bibliotecari, attraverso l’attivazione dei "punti di prestito" grazie alle nuove tecnologie e alla finalizzazione "controllata" dei contributi economici erogati da Regioni e Province sulla base di seri interventi del legislatore regionale.
"Particolare attenzione deve essere dedicata alle piccole comunità sprovviste di biblioteca o dotate di punti di prestito. A questo proposito si ricorda che in Lombardia, su un totale di 1546 comuni, ben 930 hanno meno di 3000 abitanti. È compito dell’organizzazione bibliotecaria regionale garantire anche ai cittadini residenti in queste comunità un accesso semplificato alla pubblica lettura e a tutte le fonti informative.
I Sistemi devono, in collaborazione con le Province, promuovere specifici progetti mirati a diffondere, nei comuni in oggetto, attrezzature informatiche (che possono essere localizzate presso la sede bibliotecaria o in altro apposito spazio) per consentire la consultazione del catalogo sistemico o provinciale. La possibilità, per i cittadini di queste aree, di prenotare "in remoto" il documento desiderato è una condizione irrinunciabile per dare efficacia al servizio. Per conseguire questo obiettivo è prioritario che Province e Sistemi provvedano, in primo luogo, ad attivare il catalogo via web e a potenziare il servizio di interprestito" [8].
È anche una questione di evoluzione culturale, quindi, occorrono forti prese di posizione dell’AIB, nelle sue diramazioni regionali attraverso azioni concrete di suggerimenti alle Regioni e indicazioni operative di responsabilizzazione ai dirigenti/responsabili di servizio degli enti e se occorre, perché no, anche agli amministratori, per far passare il principio che i volontari, in qualsiasi forma si manifestino, non sono bibliotecari! [9].
nerioago@libero.it
[1] D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
[2] Per la biblioteca è colui che viene nominato dal sindaco responsabile della gestione dell’area a cui appartiene.
[3] D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267: Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
[4] D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165: Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
[5] Art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165, cit. Per approfondimenti cfr. Nerio Agostini, La gestione della piccola biblioteca di ente locale, 2a ed., Milano: Editrice Bibliografica, 2004.
[6] Art. 96 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, cit. Cfr. anche la circolare del Dipartimento Funzione pubblica n. 1 del 11 gennaio 2000.
[7] Art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449: Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.
[8] Cfr. il paragrafo 5.11 di Il servizio bibliotecario pubblico: linee guida IFLA/Unesco per lo sviluppo, Roma: AIB, 2002.
[9] Cfr. il paragrafo 5.11 di Il servizio bibliotecario pubblico cit.