Nelle biblioteche di ente locale il fenomeno della presenza di persone che operano come volontari al posto dei bibliotecari sta assumendo dimensioni preoccupanti su cui è opportuno riflettere. Occorre prendere una forte posizione come AIB e intervenire direttamente su bibliotecari, dirigenti e amministrazioni laddove ciò avviene. Se passa il concetto che in biblioteca ci può stare chiunque c’è da chiedersi a cosa serve il bibliotecario!
Nelle comunità locali il rapporto con i volontari che operano in "realtà associative" può trovare momenti di collaborazioni, temporanee o continuative, per degli interventi particolari da realizzare soprattutto fuori dalla biblioteca (ad es. iniziative fuori di sé, azioni di marketing su particolari target di cittadini, iniziative culturali) nel territorio di riferimento [1].
Le collaborazioni devono essere formalizzate con apposite "convenzioni" che definiscono i rapporti, le modalità e le responsabilità delle parti. Questo è l’ambito corretto dell’utilizzo del "volontariato associativo" presente nelle realtà locali (volontariato spesso suggerito se non imposto dagli amministratori).
Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte senza fini di lucro anche indiretto [2].
L’attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario [3].
Non va utilizzato il volontariato per lo svolgimento di attività in sostituzione del bibliotecario o dell’eventuale personale di supporto, in coerenza anche con quanto riportato nelle linee guida IFLA:
Se una biblioteca beneficia dell’aiuto di volontari che appartengono alla comunità, i loro compiti e la loro collaborazione con il personale nelle attività della biblioteca dovrebbero essere definiti in un documento scritto. I volontari non devono essere utilizzati al posto di personale regolarmente retribuito [4].
Questa consapevolezza è, per fortuna, presente in alcuni bibliotecari:
C’è una enorme difficoltà a gestire i servizi con i bilanci ridotti, e anche i volontari possono essere molto utili per mandare avanti qualche progetto parallelo, aggiuntivo; ma rimanderei la catalogazione di un fondo piuttosto che affidarla a personale non qualificato, e non mi azzarderei ad ampliare l’orario di apertura facendo affidamento sui volontari (meglio dire alla propria amministrazione che non ci sono le condizioni).
Di servizi dequalificati non abbiamo bisogno noi e non sa che farsene l’utente [5].
La collaborazione in convenzione può anche riguardare aspetti marginali di attività che si svolgono dentro la biblioteca (ad esempio apertura e sorveglianza in occasione di iniziative che si svolgono in appositi spazi in dotazione della biblioteca). Nella convenzione devono essere previste una serie di condizioni a tutela reciproca e a garanzia del servizio:
– la collaborazione, qualunque siano gli ambiti in cui si attiva (fuori e dentro la biblioteca) deve avvenire sotto le direttive del bibliotecario;
– la gestione di punti di informazione, di prestito e di lettura nel territorio (biblioteca fuori di sé) deve avvenire con apposita regolamentazione sulla base di indicazioni tecniche e gestionali del bibliotecario;
– il soggetto cooperante deve prevedere la copertura assicurativa (a prescindere da quella che comunque deve avere l’ente) per i propri associati, a rischio civile verso terzi e a copertura danni verso il patrimonio dell’ente come previsto dalla normativa:
Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. [6]
– va definita la regolamentazione dell’uso degli spazi messi a disposizione, delle attrezzature e dei documenti assegnati dalla biblioteca;
– deve essere indicato un responsabile di riferimento organizzativo del soggetto cooperante;
– le persone che vengono incaricate dal cooperante oltre a essere propri associati devono possedere dei requisiti minimi, preventivamente fissati (titoli, attitudini, capacità relazionali, esperienze, formazione), di idoneità alla attività da svolgere per conto della biblioteca;
– va prevista, in caso di rapporto frequente o per lunghi periodi, la partecipazione del personale volontario cooperante a corsi di formazione specifica (anche corsi proposti dall’ente con il bibliotecario nella funzione di docente).
I volontari quindi possono essere una risorsa interessante purché l’utilizzo sia regolamentato, sempre ben definito e mai in sostituzione del bibliotecario, nemmeno quando questi è assente per tutte le ragioni possibili.
[1] Cfr. Nerio Agostini, La gestione della piccola biblioteca: manuale della one person library, Milano, Editrice Bibliografica, 2005.
[2] Art. 2, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge -quadro sul volontariato).
[3] Art. 2, comma 2, ibidem.
[4] Cfr. il paragrafo 5.11 di Il servizio bibliotecario pubblico: linee guida IFLA Unesco per lo sviluppo, edizione italiana a cura della Commissione nazionale Biblioteche pubbliche dell’AIB, Roma, Associazione italiana biblioteche, 2002.
[5] Meris Bellei in AIB-CUR del 17 maggio 2005.
[6] Art. 4, comma 1, della legge n. 266, cit.