Le vicende seguite all’emanazione della legge 248 del 2000 (Nuove norme di tutela sul diritto d’autore), che ha imposto limitazioni nel servizio di riproduzioni in fotocopia e il pagamento dell’equo compenso a favore di autori e editori, hanno tenuto desto, fin dal momento della prima applicazione, l’interesse delle biblioteche e hanno coinvolto per molto tempo le amministrazioni dalle quali le biblioteche dipendono.
La legge, come è noto, ha modificato sensibilmente la normativa sul diritto d’autore (legge n. 633/1941): in particolare per le riproduzioni fatte in biblioteca ha stabilito una differenziazione tra fotocopie per i “servizi di biblioteca” (individuate alla fine di una dibattuta analisi con quelle necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali) e fotocopie per gli utenti nell’ambito dei servizi al pubblico. Nel primo caso le riproduzioni sono libere e non richiedono compensi, nel secondo caso sono limitate al 15% di un libro o di un fascicolo di periodico e prevedono un compenso forfetario agli autori e editori che le biblioteche (o meglio le amministrazioni di riferimento) devono versare alla SIAE (Società italiana autori editori), chiamata a svolgere dalla stessa legge 248 un rilevante ruolo di mediazione tra interessi opposti. La SIAE ha pertanto il compito di trovare i punti di accordo tra autori, editori e amministrazioni di biblioteche per stabilire tra tutte le parti i criteri dell’equo compenso, riscuotere e ridistribuire agli aventi diritto le somme introitate.
Non si può parlare attualmente di una facile e completa applicazione della legge sia per alcune ambiguità del testo che non ne rendono chiara la lettura (basti pensare, al momento dell’emanazione, alla difficoltà di individuare i servizi di biblioteca o di definire quali sono le biblioteche pubbliche e le edizioni rare fuori commercio), sia soprattutto per quanto attiene alla parte relativa ai compensi. Gli accordi, infatti, si sono attuati lentamente con criteri diversi e una molteplicità di forme di applicazione sia per quanto riguarda la quantità del compenso, sia per ciò che concerne i limiti temporali di durata degli accordi.
Infine, solo dal 2005 la SIAE è riuscita a organizzare, con un progetto specifico affidato a una società esterna, la gestione delle somme introitate e ha iniziato a distribuirle tra gli aventi diritto.
Tra gli accordi stipulati con le amministrazioni di riferimento delle biblioteche (tralasciamo quelli con gli esercizi commerciali, quali copisterie e copy center) il primo in ordine di tempo, all’indomani dell’entrata in vigore della legge 248 è stato quello con il Ministero dell’istruzione per quanto riguarda le biblioteche delle scuole di ogni ordine e grado, escluse quindi le biblioteche delle università. In questo accordo le riproduzioni delle biblioteche scolastiche sono state considerate in massima parte “di servizio”, cioè strettamente legate alla didattica e all’aggiornamento professionale del personale docente e non docente, tranne i casi di alcune biblioteche scolastiche aperte anche a un’utenza esterna, che si comportano, nell’individuare il compenso, come le biblioteche comunali. L’accordo con durata triennale a partire dal 2001 è stato rinnovato nel 2005.
Gli accordi successivi più rilevanti sia per il numero delle biblioteche interessate, sia per il movimento di utenti intorno a esse, sono stati quelli con le Regioni, l’Associazione dei Comuni (ANCI), l’Unione delle province (UPI) relativo a tutte le biblioteche territoriali, e con la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) riguardo alle biblioteche presenti negli atenei.
Nel primo caso il compenso è stato calcolato progressivamente sulla base del numero di abitanti per ogni comune (fino a 10.000/oltre un milione). L’accordo, stipulato nel 2002 per il triennio 2001-2003, è stato rinnovato nel 2004, calcolando un aumento sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi a consumo. Il compenso per le biblioteche territoriali va da un minimo di 82 euro a un massimo di 2663 euro all’anno.
L’accordo con la CRUI più laborioso e sul quale maggiormente era puntata l’attenzione degli aventi diritto, soprattutto degli editori scientifici, dato il notevole flusso di riproduzioni nelle università, si è basato su una quota annuale per numero di studenti iscritti nei vari atenei.
Vale la pena qui evidenziare tuttavia che il numero maggiore di fotocopie, non facilmente controllabile e a volte illecito, è raggiunto, non dalle biblioteche, ma dalle copisterie situate intorno alle università.
Il primo triennio dell’accordo (anno accademico 2001-2002/anno accademico 2003-2004), prevede un compenso crescente da 1,29 a 2,07 euro per studente. Se si calcola in un milione e mezzo circa il numero degli studenti universitari in Italia è facile immaginare come questo sia stato l’accordo più vantaggioso per gli autori e editori e il più pesante per le amministrazioni degli atenei. Attualmente si è riaperto il confronto tra la CRUI e la SIAE per arrivare a determinare in modo più equo le modalità e la quantità del compenso, sulla base di informazioni più certe sul numero reale degli studenti fruitori dei servizi di riproduzione nelle biblioteche e sul numero delle fotocopie di testi soggetti al diritto d’autore.
L’accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali è stato stipulato successivamente, nel mese di ottobre 2005, dopo lunghe trattative, tra la Direzione generale per i beni librari, la SIAE e le rappresentanze di autori e editori. Riguarda le biblioteche pubbliche statali (46 biblioteche, di cui 11 legate alle abbazie monumenti nazionali). L’accordo ha una durata biennale, per gli anni 2005-2006, e prevede il versamento complessivo per le biblioteche di 100.500 euro l’anno. Per gli anni pregressi, cioè dal 2001 al 2004, è stato stabilito che con un accordo supplementare sarà stabilito il compenso forfetario cumulativo che l’Amministrazione dei beni culturali verserà alla SIAE. Questo accordo, disponibile nel sito della Direzione generale per i beni librari del Ministero per i beni e le attività culturali
Tra gli accordi con le amministrazioni di realtà bibliotecarie più specifiche va citato quello con le Camere di commercio, basato sul conteggio delle fotocopie fornite a utenti esterni dalle strutture che svolgono un servizio al pubblico.
Sono invece ancora aperte le trattative con la biblioteca centrale del Consiglio nazionale delle ricerche e con le biblioteche della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
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