[AIB] AIB notizie 18 (2006), n. 2
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Diritto d’autore: accordi per il compenso sulle fotocopie

Anna Maria Mandillo

Le vicende seguite all’emanazione della legge 248 del 2000 (Nuove norme di tutela sul diritto d’autore), che ha imposto limitazioni nel servizio di riproduzioni in fotocopia e il pagamento dell’equo compenso a favore di autori e editori, hanno tenuto desto, fin dal momento della prima applicazione, l’interesse delle biblioteche e hanno coinvolto per molto tempo le amministrazioni dalle quali le biblioteche dipendono.
La legge, come è noto, ha modificato sensibilmente la normativa sul diritto d’autore (legge n. 633/1941): in particolare per le riproduzioni fatte in biblioteca ha stabilito una differenziazione tra fotocopie per i “servizi di biblioteca” (individuate alla fine di una dibattuta analisi con quelle necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali) e fotocopie per gli utenti nell’ambito dei servizi al pubblico. Nel primo caso le riproduzioni sono libere e non richiedono compensi, nel secondo caso sono limitate al 15% di un libro o di un fascicolo di periodico e prevedono un compenso forfetario agli autori e editori che le biblioteche (o meglio le amministrazioni di riferimento) devono versare alla SIAE (Società italiana autori editori), chiamata a svolgere dalla stessa legge 248 un rilevante ruolo di mediazione tra interessi opposti. La SIAE ha pertanto il compito di trovare i punti di accordo tra autori, editori e amministrazioni di biblioteche per stabilire tra tutte le parti i criteri dell’equo compenso, riscuotere e ridistribuire agli aventi diritto le somme introitate.

Non si può parlare attualmente di una facile e completa applicazione della legge sia per alcune ambiguità del testo che non ne rendono chiara la lettura (basti pensare, al momento dell’emanazione, alla difficoltà di individuare i servizi di biblioteca o di definire quali sono le biblioteche pubbliche e le edizioni rare fuori commercio), sia soprattutto per quanto attiene alla parte relativa ai compensi. Gli accordi, infatti, si sono attuati lentamente con criteri diversi e una molteplicità di forme di applicazione sia per quanto riguarda la quantità del compenso, sia per ciò che concerne i limiti temporali di durata degli accordi.
Infine, solo dal 2005 la SIAE è riuscita a organizzare, con un progetto specifico affidato a una società esterna, la gestione delle somme introitate e ha iniziato a distribuirle tra gli aventi diritto.
Tra gli accordi stipulati con le amministrazioni di riferimento delle biblioteche (tralasciamo quelli con gli esercizi commerciali, quali copisterie e copy center) il primo in ordine di tempo, all’indomani dell’entrata in vigore della legge 248 è stato quello con il Ministero dell’istruzione per quanto riguarda le biblioteche delle scuole di ogni ordine e grado, escluse quindi le biblioteche delle università. In questo accordo le riproduzioni delle biblioteche scolastiche sono state considerate in massima parte “di servizio”, cioè strettamente legate alla didattica e all’aggiornamento professionale del personale docente e non docente, tranne i casi di alcune biblioteche scolastiche aperte anche a un’utenza esterna, che si comportano, nell’individuare il compenso, come le biblioteche comunali. L’accordo con durata triennale a partire dal 2001 è stato rinnovato nel 2005.

Gli accordi successivi più rilevanti sia per il numero delle biblioteche interessate, sia per il movimento di utenti intorno a esse, sono stati quelli con le Regioni, l’Associazione dei Comuni (ANCI), l’Unione delle province (UPI) relativo a tutte le biblioteche territoriali, e con la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) riguardo alle biblioteche presenti negli atenei.
Nel primo caso il compenso è stato calcolato progressivamente sulla base del numero di abitanti per ogni comune (fino a 10.000/oltre un milione). L’accordo, stipulato nel 2002 per il triennio 2001-2003, è stato rinnovato nel 2004, calcolando un aumento sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi a consumo. Il compenso per le biblioteche territoriali va da un minimo di 82 euro a un massimo di 2663 euro all’anno.
L’accordo con la CRUI più laborioso e sul quale maggiormente era puntata l’attenzione degli aventi diritto, soprattutto degli editori scientifici, dato il notevole flusso di riproduzioni nelle università, si è basato su una quota annuale per numero di studenti iscritti nei vari atenei.
Vale la pena qui evidenziare tuttavia che il numero maggiore di fotocopie, non facilmente controllabile e a volte illecito, è raggiunto, non dalle biblioteche, ma dalle copisterie situate intorno alle università.

Il primo triennio dell’accordo (anno accademico 2001-2002/anno accademico 2003-2004), prevede un compenso crescente da 1,29 a 2,07 euro per studente. Se si calcola in un milione e mezzo circa il numero degli studenti universitari in Italia è facile immaginare come questo sia stato l’accordo più vantaggioso per gli autori e editori e il più pesante per le amministrazioni degli atenei. Attualmente si è riaperto il confronto tra la CRUI e la SIAE per arrivare a determinare in modo più equo le modalità e la quantità del compenso, sulla base di informazioni più certe sul numero reale degli studenti fruitori dei servizi di riproduzione nelle biblioteche e sul numero delle fotocopie di testi soggetti al diritto d’autore.
L’accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali è stato stipulato successivamente, nel mese di ottobre 2005, dopo lunghe trattative, tra la Direzione generale per i beni librari, la SIAE e le rappresentanze di autori e editori. Riguarda le biblioteche pubbliche statali (46 biblioteche, di cui 11 legate alle abbazie monumenti nazionali). L’accordo ha una durata biennale, per gli anni 2005-2006, e prevede il versamento complessivo per le biblioteche di 100.500 euro l’anno. Per gli anni pregressi, cioè dal 2001 al 2004, è stato stabilito che con un accordo supplementare sarà stabilito il compenso forfetario cumulativo che l’Amministrazione dei beni culturali verserà alla SIAE. Questo accordo, disponibile nel sito della Direzione generale per i beni librari del Ministero per i beni e le attività culturali , molto atteso come punto di riferimento per altre situazioni ancora aperte, è basato su una doppia valutazione risultante da un’indagine a campione delle fotocopie fornite per un periodo di tempo e dall’analisi della tipologia delle biblioteche. È da tenere presente, infatti, che le biblioteche pubbliche statali sono nella maggioranza biblioteche storiche di conservazione, fatta eccezione di quelle con la qualifica di nazionali centrali, nazionali, universitarie, che hanno ricchezza di fondi a carattere generale.

Tra gli accordi con le amministrazioni di realtà bibliotecarie più specifiche va citato quello con le Camere di commercio, basato sul conteggio delle fotocopie fornite a utenti esterni dalle strutture che svolgono un servizio al pubblico.
Sono invece ancora aperte le trattative con la biblioteca centrale del Consiglio nazionale delle ricerche e con le biblioteche della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

a.mandillo@iccu.sbn.it


MANDILLO, Anna Maria. Diritto d’autore: accordi per il compenso sulle fotocopie «AIB notizie», 18 (2006), n. 2, p. 18.

Copyright AIB 2006-05, ultimo aggiornamento 2006-05-12 a cura di Zaira Maroccia
URL: http://www.aib.it/aib/editoria/n18/0218.htm3

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