[AIB]AIB Notizie 6/2005
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La campagna dell’AIB per il diritto all'informazione, contro ogni censura

Vittorio Ponzani

Prima della chiusura di questo numero di AIB notizie arriva finalmente la notizia attesa da tanti: il 17 giugno 2005, al termine dell'udienza, la bibliotecaria è stata assolta con formula piena, in quanto il fatto non sussiste, anche su richiesta del Pubblico Ministero. È stato inoltre disposto il dissequestro del libro, che viene reinserito nella biblioteca comunale "Sorbelli" di Fanano (MO).

La vicenda della bibliotecaria condannata per aver prestato un libro "osceno", di cui si è già parlato in questa rubrica nel fascicolo n. 4/2003, ha avuto ulteriori sviluppi puntualmente segnalati in AIB-CUR.
I fatti, per sommi capi, si possono riassumere così: nel 2000 una bibliotecaria di una biblioteca pubblica dà in prestito a una ragazzina di 14 anni il romanzo di Virginie Despentes intitolato Scopami, pubblicato da Einaudi, e per questo viene denunciata e condannata dal giudice per le indagini preliminari al pagamento di una multa ai sensi dell'art. 528 del codice penale. La bibliotecaria ha presentato opposizione alla condanna e la prima udienza si è svolta l’11 marzo 2005, con risultati abbastanza sconfortanti. In quella sede, infatti, il Pubblico Ministero ha definito questo un “processo simbolo”, perché in quella biblioteca, collocata dentro una scuola, si è messo a disposizione dei minori materiale osceno, e questo è tanto più grave in quanto è stata messa in discussione la funzione educativa della biblioteca e della scuola.
La vicenda assume un carattere per certi versi paradossale in quanto il libro è pubblicato da una prestigiosa casa editrice ed è poi comparso in un elenco di testi consigliati agli adolescenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito della campagna contro la droga "Il vero sballo dire no".
Nel corso del processo è emerso che il libro in questione è posseduto da numerose biblioteche (come risulta dalla ricerca in SBN) e che almeno in altri due casi è stato prestato a dei minorenni. Il pubblico ministero ha quindi chiesto che gli atti venissero trasmessi alla Procura della Repubblica per la valutazione della presenza degli estremi per procedere anche nei confronti degli altri due operatori di biblioteca che hanno materialmente prestato il libro a minori.
Dopo che sono stati resi noti i dettagli del processo, si è svolto in AIB-CUR un dibattito appassionato, come sempre accade ogni volta che si parla di censura.
Uno dei primi messaggi, pur ribadendo il rispetto dovuto alle scelte difensive della collega, afferma che forse l’avvocato ha assunto una linea troppo timida e minimalista (la biblioteca non sapeva cosa contenesse il libro), mentre sarebbe stato necessario rivendicare il diritto/dovere del bibliotecario di mettere a disposizione di chiunque tutti i documenti pubblicati presenti in biblioteca (con l’unica eccezione di quelli esplicitamente dichiarati vietati ai minori da parte della magistratura).
Viene poi chiarito che in realtà la strategia difensiva dell’avvocato è stata proprio quella di ribadire il principio fondamentale stabilito dall’Unesco e dall'IFLA, cioè quello relativo alla libertà di informazione e all’assoluta negazione di qualsiasi intervento di censura preventiva sull'informazione offerta dalle biblioteche ai propri utenti.
Il problema è che il pubblico ministero ha contestato proprio questo principio, rivendicando la pura applicazione del Codice penale, che agli art. 528 e 529 prevedono la condanna di chi diffonde pubblicazioni oscene, non riconoscendo alle biblioteche la funzione di luogo di "studio".
Appare quindi necessaria una modifica della legge nella direzione di una maggiore tutela delle biblioteche: a questo proposito il 30 maggio 2005 è stato annunciato alla Camera dei deputati un progetto di legge degli onorevoli Bonito, Finocchiaro e Grillini (atto parlamentare n. 5879) che chiarisce la non punibilità nell'esercizio delle mansioni di addetto alle pubbliche biblioteche in relazione al reato di diffusione di pubblicazioni oscene. Il testo del progetto (http://www.aib.it/aib/cen/censp.htm) prevede che «non sono punibili per i reati previsti e puniti dall’art. 528 del codice penale i titolari e gli addetti delle biblioteche pubbliche i quali, nell’esercizio delle proprie mansioni, selezionano, custodiscono e consegnano testi custoditi nelle biblioteche» e che «agli effetti della legge penale, si considerano ottenuti per motivi di studio gli scritti, i disegni, le immagini o altri oggetti comunque reperiti presso le biblioteche pubbliche».
In AIB-CUR viene poi sottolineato il rischio che la reazione dei bibliotecari si limiti a un (condivisibile) rifiuto totale e radicale della censura, mentre è anche importante non dare l’impressione che le biblioteche rifiutino di assumersi la responsabilità della loro funzione educativa, soprattutto nei confronti degli adolescenti. È anzi necessario rivendicare questa responsabilità e la consapevolezza del proprio ruolo sociale, affermando chiaramente che la biblioteca svolge la sua attività educativa diffondendo la lettura e non negando la fruizione di alcun libro (che sia un romanzo erotico o il Mein Kampf).
Il bibliotecario non deve quindi svolgere la funzione di tutela né di censura, ma deve sempre favorire l’accesso all’informazione e alla cultura, anche (e forse soprattutto) nel caso degli adolescenti, nei quali bisogna stimolare la curiosità e il desiderio di leggere (come ha scritto una bibliotecaria scolastica: «Quando un ragazzo mi chiede un libro, qualsiasi libro, io penso che per fortuna è già salvo!»).
Viene inoltre sollevata una questione più strettamente biblioteconomica, interessante come spunto di riflessione ma forse anche ai fini del processo: mentre in genere le biblioteche pubbliche dedicano ai ragazzini fino ai 14 anni una Sezione Ragazzi, spesso non esiste un’area specificamente riservata agli adolescenti, ed è quindi naturale che questi frequentino la biblioteca degli "adulti", non apparendo realistico confinarli con i bambini. Certo esistono biblioteche che organizzano aree e servizi dedicate agli adolescenti (come pure esistono le Linee guida per i servizi bibliotecari per ragazzi dell’IFLA, tradotte in italiano dall’AIB), ma tali aree e servizi non possono essere considerati obbligatori.
Sull’onda dell’indignazione per le affermazioni del Pubblico Ministero di fare un processo "simbolo" e la sua richiesta di valutare se perseguire anche gli altri bibliotecari che hanno prestato il libro a minorenni, molti messaggi sottolineano la necessità di intraprendere una vera e propria battaglia culturale sui diritti e doveri dei bibliotecari, anche oltre i confini del mondo delle biblioteche e anzi sottolineano come sarebbe bello se da una “piccola sconfitta locale” si riuscisse a ottenere il grande risultato di ribadire il ruolo fondamentale delle biblioteche e dei bibliotecari come garanti del diritto di accesso alle informazioni.
Molti messaggi circolati in lista hanno richiesto un intervento forte e ufficiale della stessa Associazione, in difesa sia della professione in generale contro ogni forma di censura, sia della bibliotecaria sotto processo.
Il comitato esecutivo nazionale dell’AIB, dopo aver preparato un documento ufficiale sul problema della censura (pubblicato su «AIB notizie», n. 3/4 del 2005 e su AIB-WEB, (http://www.aib.it/aib/cen/pres0505a.htm) ha iniziato una campagna di pressione, costituendo un gruppo di coordinamento delle iniziative sulla censura, a livello locale e nazionale http://www.aib.it/aib/cen/cens.htm.
L'AIB ha poi lanciato un appello contro la censura e a sostegno della bibliotecaria condannata, chiedendo di divulgarlo e farlo firmare. Nelle prime due settimane sono state raccolte oltre 5000 firme: un ottimo risultato. Positivo appare anche il riscontro dei mass media, come testimonia la rassegna stampa sul tema disponibile in AIB-WEB. Anche l’IFLA ha pubblicato un documento sul caso, Censorship in Italy: a librarian on trial on the 17th of June (http://www.ifla.org/V/press/pr10-06-2005.htm.
La campagna di pressione aveva come prima scadenza la metà di giugno, data di svolgimento dell’udienza definitiva del processo alla bibliotecaria, ma certo l’AIB continuerà a svolgere un’attività di vigilanza contro ogni forma di censura in biblioteca e contro ogni limitazione alla diffusione e alla circolazione della cultura. Come ha scritto Mauro Guerrini, Presidente dell’AIB, «la censura è una pratica che caratterizza i regimi dittatoriali; il livello di accesso alle informazioni è un indicatore della democrazia».

ponzani@aib.it


Dal Codice penale

Art. 528 Pubblicazioni e spettacoli osceni
Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri atti osceni di qualsiasi specie, e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.
Tale pena si applica inoltre a chi:
1) adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;
2) dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.
Nel caso preveduto dal n. 2, la pena è aumentata se il fatto è commesso nonostante il divieto dell'Autorità.

Art. 529 Atti e oggetti osceni: nozione
Agli effetti della legge penale, si considerano "osceni" gli atti e gli oggetti, che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore.
Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto.


PONZANI, Vittorio. La campagna dell'AIB per il diritto all'informazione, contro ogni censura. «AIB Notizie», 17 (2005), n. 6, p. 6-7.
Copyright AIB, ultimo aggiornamento 2005-07-10 a cura di Franco Nasella
URL: http://www.aib.it/aib/editoria/n17/0506ponzani.htm

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