[AIB]AIB Notizie 06/2004
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Il difficile percorso della nuova legge sul deposito legale

Anna Maria Mandillo

Con la legge n. 106 del 15 aprile 2004 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 aprile sono state rinnovate le disposizioni sul deposito legale, dopo 65 anni di vigenza della precedente normativa. Questa legge ha posto fine ad una lunga attesa del mondo bibliotecario, che ha molte volte richiesto, in un arco di tempo di circa quaranta anni, agli amministratori ed alle forze politiche l’elaborazione di una nuova normativa che consentisse il rinnovamento della legge n.374 del 1939, modificata in parte dal decreto luogotenenziale n.660 del 1945.

L’esigenza del rinnovamento della legge è maturata, come in molti altri paesi, di pari passo con lo sviluppo della produzione editoriale e di una maggiore consapevolezza, soprattutto da parte dei bibliotecari, delle finalità del deposito legale non più connesse al controllo della stampa, ma soltanto ad esigenze culturali.
In tutte le leggi specifiche sulla materia, emanate o rinnovate in tempi più o meno recenti, c’è una sostanziale convergenza sugli obiettivi da raggiungere: la costituzione dell’archivio della produzione editoriale nazionale, la documentazione dell’archivio mediante la bibliografia nazionale ed altri strumenti bibliografici, l’organizzazione di servizi di informazione e di accesso alle opere.
In Italia,l’analisi degli aspetti critici ed anacronistici della legge del ’39 da parte dell’Associazione italiana biblioteche e di alcune forze politiche ha fatto nascere, a partire dagli anni Sessanta, diversi tentativi di modifica tradotti in disegni di legge, sia di iniziativa parlamentare, sia governativa, che non sono però mai giunti all’approvazione finale.
Anche all’origine della legge attuale (l. 106/2004) c’è una proposta dell’Associazione italiana biblioteche elaborata nel 2001. Tale proposta è stata presentata dalla Direzione generale per i beni librari, che si è fatta interprete delle esigenze di rinnovamento della materia, all’Ufficio legislativo del Ministero per i beni culturali affinché questo potesse promuovere la presentazione alle Camere di un progetto di legge in materia di iniziativa governativa.
Questa proposta, già illustrata nella giornata di studio sull’argomento promossa nel 2002 dall’Associazione Bianchi Bandinelli (Cfr. Anna Maria Mandillo, La nuova legge sul deposito legale. Una riforma non solo per le biblioteche, «AIB notizie», n. 3, 2002), tentava di portare a sintesi anni di dibattito sulle finalità del deposito e sulle sue modalità di gestione, articolando le norme in uno schema più adeguato alla realtà odierna, soprattutto per quanto riguarda i soggetti obbligati al deposito, gli istituti depositari, le tipologie dei prodotti editoriali da depositare - ivi comprese le opere diffuse su supporto digitale e tramite rete informatica-, le modalità di gestione.
Ma, rispetto alla proposta iniziale, il disegno di legge di iniziativa governativa è stato ampiamente modificato, privando il testo di alcune parti fondamentali, la cui trattazione è stata rinviata, per decisione dell’Ufficio legislativo del Ministero per i beni culturali, ad un regolamento di secondo livello.
Sia al Senato che alla Camera dei Deputati, tuttavia, la proposta dell’AIB è stata presentata senza modifiche dal gruppo DS-Ulivo, ma non è stata trattata assieme al disegno di legge governativo in un testo unificato.
Come testo di base, è stato scelto solo il testo governativo e quello dei parlamentari dell’opposizione è stato considerato tra gli emendamenti.
L’esame del disegno di legge si è svolto con alterne vicende per circa due anni: dopo un primo esame da parte delle commissioni cultura del Senato e della Camera dei Deputati è stato rinviato all’Aula perché il mancato accordo tra maggioranza ed opposizione, all’interno delle Commissioni, non ha consentito di mantenere alle stesse l’assegnazione in sede deliberante. In seguito, dopo un’operazione di mediazione politica, condotta tra i membri della Commissione cultura del Senato, il provvedimento è stato riesaminato ed approvato definitivamente nelle Commissioni competenti dei due rami del Parlamento, il 31 marzo 2004, con l’accoglimento di alcuni emendamenti dell’opposizione.
Il risultato finale, ora legge dello Stato, risente delle “ricuciture” e presenta, inevitabilmente, alcuni aspetti critici e alcune carenze. La legge delude in larga parte le attese del settore biblioteche e si temono notevoli difficoltà di gestione in sede applicativa.
Tutti i soggetti coinvolti nel deposito legale – biblioteche, editori, produttori, utenti – avrebbero forse voluto, dopo la lunga attesa di rinnovamento della legge, che i temi e i problemi relativi al concreto funzionamento del deposito legale fossero trattati con un’attenzione maggiore.
La responsabilità dell’applicazione della nuova normativa si sposta di conseguenza sul regolamento di attuazione, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, quindi entro metà novembre 2004. Questo regolamento resta attualmente l’unico strumento con il quale si può sperare ancora di tracciare uno schema normativo di funzionamento della complessa e delicata macchina del deposito legale, che sia realmente rispondente alle esigenze del settore.
Dal confronto tra la proposta iniziale dell’AIB, presentata dalla Direzione generale per i beni librari all’Ufficio legislativo del Ministero per i beni culturali ed il testo della legge attuale emergono differenze e punti critici che dovranno essere superati nella stesura del regolamento.
In particolare alcuni esempi valgono a chiarire la situazione determinatasi a seguito della promulgazione della legge 106/2004 e a evidenziare quali interventi correttivi dovranno essere attuati in fase di emanazione del regolamento.
Il primo riguarda l’individuazione degli istituti depositari in rapporto alle tipologie di documenti da conservare, elencate nell’articolo 4 della l.106/2004 ed al numero di copie delle pubblicazioni da richiedere agli editori.
Nella legge 106/2004 si prescrive che tutti i documenti oggetto di deposito legale (tranne i film e le sceneggiature) debbano andare alle due Biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze, nonché ad altri istituti che dovranno essere successivamente indicati. Si rende pertanto necessario ripristinare nel regolamento l’originario equilibrio della proposta AIB, che proponeva di formulare già a livello di legge e non di regolamento, il numero delle copie da assegnare a specifici istituti. Questo sulla base della logica di creare un archivio nazionale decentrato della produzione editoriale, secondo la quale questo sarebbe costituito, oltre che dai depositi delle due Biblioteche nazionali centrali, anche da quelli raccolti in istituti specializzati più idonei alla conservazione, al trattamento, alla fruizione di determinati materiali (ad esempio documenti sonori e video, documenti grafici, fotografie). Tale logica risponde anche all’esigenza di non appesantire ulteriormente con un deposito globale e con un conseguente aggravio di spese di funzionamento le due Biblioteche nazionali centrali.
Per quanto attiene i documenti digitali, sia su supporto fisico, sia diffusi su rete informatica, che sono ormai da considerare sullo stesso piano dei documenti cartacei tradizionali, il regolamento dovrà dimostrare di aver acquisito i risultati finora raggiunti nel dibattito internazionale sulle diverse possibilità di raccolta e conservazione sia dei diversi supporti, sia dei documenti accessibili in rete.
A tal proposito il documento elaborato dal Gruppo di studio dell’AIB sulle biblioteche digitali, qui di seguito riproposto, può essere un contributo tecnico utile da tener presente nel momento della stesura del regolamento. Questo tema è particolarmente importante se si vogliono attuare possibili e corrette forme di deposito anche di queste opere immateriali che costituiscono ormai parte della produzione editoriale del paese e meritano pertanto di essere conservate nella loro autenticità, per il presente e per il futuro.
Al raggiungimento di questo ambizioso obiettivo si lega inevitabilmente la riflessione sulle risorse economiche necessarie a dare il via ad un pur iniziale progetto di archivio digitale.
Data la categorica affermazione all’art.1 della l.106/2004 che «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» per il deposito legale, le speranze sono poche, a meno che non si attinga a finanziamenti straordinari.
È vero, per altro, che l’affermazione si riferisce più probabilmente soltanto al divieto di concedere esenzioni delle spese postali agli editori al momento dell’invio dei loro prodotti alle biblioteche, esenzione inserita inizialmente nel testo della proposta di legge, e bocciata, durante l’iter parlamentare, dai pareri contrari delle Commissioni bilancio.
Nella individuazione degli altri istituti depositari si presenterà, nel regolamento, particolarmente delicata la scelta della biblioteca regionale, alla quale deve arrivare la cosiddetta “terza copia”, che costituirà l’archivio territoriale. Nella legge, a differenza della proposta dell’AIB, non è indicato questo deposito della “terza copia” e quindi dovrà essere il regolamento a garantire, per una più siura conservazione, che ci sia un deposito legato al territorio. Il luogo e le biblioteche depositarie dovranno essere individuate in accordo con la Conferenza permanente Stato Regioni e potrebbero non essere più corrispondenti a quelle stabilite con i decreti ministeriali successivi alla legge 374/1939.
Il secondo punto importante è la ricomposizione, nel regolamento, dei compiti che la proposta AIB assegnava ad una Commisssione permanente per il deposito legale. Si pensava a compiti di monitoraggio continuo su tutti gli aspetti del deposito legale:l’individuazione delle tipologie di documenti, con particolare attenzione ai documenti digitali in rete, la definizione di alcune tipologie di pubblicazioni,l’analisi dell’evoluzione dei supporti, la scelta ed i criteri di esonero dal deposito, le modalità di acquisizione e gestione, soprattutto per i documenti digitali.
La Commissione, non prevista dalla legge attuale per preoccupazioni di ordine finanziario (per altro ingiustificate dal momento che, nella proposta dell’AIB, era prevista a costo zero) era pensata come un organo largamente rappresentativo: al suo interno dovevano coesistere componenti tecniche ed amministrative, pubbliche e private, ovvero tutti i soggetti interessati e partecipi alla gestione del deposito legale. L a Commissione, nelle intenzioni dell’AIB, doveva essere un punto di riferimento sicuro per tutti i temi e problemi già emersi o futuri in questa materia. Questo regolamento potrebbe comunque prevederne di nuovo l’ istituzione, sotto forma di commissione ministeriale, da istituirsi con decreto.
Altra questione che la legge introduce e che avrà bisogno di ulteriori approfondimenti e precisazioni nel regolamento è quella del “deposito a richiesta” dei documenti dei quali sono responsabili gli organi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici. Si tratta in primo luogo delle pubblicazioni ufficiali, così come delle altre pubblicazioni dei medesimi soggetti istituzionali edite direttamente o con il loro contributo ed infine delle pubblicazioni inerenti la scienza e la tecnica. I destinatari di questa forma di deposito sono le biblioteche della Camera dei deputati, del Senato, del Ministero della giustizia, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ed infine la biblioteca centrale del Consiglio Nazionale delle ricerche. Già l’introduzione del “deposito a richiesta” è una novità nella legge italiana ed il regolamento dovrà definirne criteri e modalità, ma indubbiamente singolare è l’introduzione del meccanismo della richiesta per le pubblicazioni ufficiali, per le quali invece sarebbe più opportuno mantenere l’obbligatorietà ed evitare, soprattutto nelle biblioteche della Camera e del Senato, possibili interruzioni e lacune in raccolte di documenti che dovrebbero essere mantenute in depositi regolari e continui nel tempo e documentate in modo ottimale per garantire un agevole accesso. Nel regolamento pertanto, oltre alla necessità di definire le caratteristiche delle “pubblicazioni ufficiali”, attingendo ai risultati del dibattito professionale in materia (cfr. i lavori 2001 del Gruppo di studio AIB, http://www.aib.it/aib/commiss/pubuff/pubuff.htm), dovrà essere inserita anche una raccomandazione che impegni gli istituti depositari ad una costante e puntuale richiesta delle pubblicazioni ufficiali italiane.
Nella proposta AIB il “deposito a richiesta” era stato introdotto in particolare per la biblioteca del Consiglio nazionale delle ricerche per consentirle di definire e delimitare l’ambito delle pubblicazioni di reale interesse scientifico e tecnico inerenti ai suoi compiti di biblioteca centrale per la ricerca.
Infine per quanto riguarda i controlli amministrativi e le sanzioni, operazioni necessarie per la garanzia della corretta applicazione della legge, il regolamento dovrà individuare con chiarezza quali procedure devono essere seguite nel caso di mancato deposito e quale organo debba essere preposto all’irrogazione delle sanzioni.


MANDILLO, Anna Maria. Il difficile percorso della nuova legge sul deposito legale. «AIB Notizie», 16 (2004), n. 6, p. III-IV.
Copyright AIB, ultimo aggiornamento 2004-08-12 a cura di Franco Nasella
URL: http://www.aib.it/aib/editoria/n16/0406mandillo3.htm

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