[AIB]AIB Notizie 05/2004
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Mercato del lavoro: Anagni un anno dopo

Piera F. Colarusso


Legge n. 30/2003: pregi e difetti di una legge che muove i suoi primi passi in un mare di incertezze e che sarà ancora oggetto di dibattito e verifiche.

Come molti di voi ricorderanno lo scorso anno la Conferenza di primavera dell'AIB, Anagni, 2-3 maggio dal titolo "Lavorare in biblioteca: tra specificità dei servizi e atipicità degli operatori" aveva come focus l'approfondimento dell'outsourcing con particolare riferimento alle varie figure esterne che operano nelle biblioteche, ai diversi tipi di contratto in uso, ai problemi derivanti dall'esercitare una professione non riconosciuta in un mercato deregolamentato nell'ottica della legge 30/2003 sulla riforma del mercato del lavoro.
Nelle note conclusive mi chiedevo se l'obiettivo fosse stato raggiunto e se fosse possibile rispondere agli interrogativi espressi, individuare soluzioni ai molteplici problemi emersi, ed eventuali proposte: «indubbiamente lo scopo di approfondimento del tema fissato è stato raggiunto, con una minuziosa analisi articolata a vari livelli [...] esperienze individuali, indagini sul personale operante in biblioteche [...] È stato analizzato il processo formativo, la sua rispondenza alle necessità del mercato del lavoro, il rapporto fra università e lavoro, considerando anche il fatto che nel futuro scenario lavorativo le università avranno un ruolo di intermediazione fra giovani e occupazione. L'OL in varie forme e attraverso differenti voci, ha espresso preoccupazione per il futuro riguardo al ricorso sempre più frequente al lavoro atipico, ponendo svariati quesiti alle parti sociali che di questo settore si occupano, evidenziandone le contraddizioni, interrogandosi su eventuali responsabilità della Pubblica Amministrazione e della Dirigenza. Infine, ed è questo il nodo cui si possono ricondurre cause ed eventuali soluzioni ai problemi evidenziati, si è parlato dello status della professione che, nella crescita esponenziale delle tecnologie, la globalizzazione della conoscenza di cui a buon diritto il bibliotecario è mediatore, non è giuridicamente riconosciuta. Si è fatto il punto sull'iter parlamentare di alcune proposte di legge e si è esaminato anche il problema della certificazione della professionalità dei soci da parte delle associazioni nell'ottica di adeguamento alle direttive europee».
A un anno di distanza ci si domanda quali siano l'impatto sul mercato del lavoro della legge 30/2003 e i limiti di applicazione, le parti migliorative e quelle di dubbio esito.
Il 5 febbraio 2003 in un seminario presso l'Istituto di studi delle relazioni sindacali della LUISS (Libera Università di studi sociali) si analizzò la legge proprio quel giorno in discussione al Senato, conclusasi con l'attribuzione delle deleghe al governo. Presenti molti studiosi, docenti, il presidente delle politiche del lavoro del CNEL, il sottosegretario alla giustizia, rappresentanti politici, imprenditoriali e le parti sociali. Unica voce discorde fu quella della CGIL, gli altri perplessi per molti versi, si dichiararono in attesa dei decreti applicativi.
Quei decreti sono giunti, in parte resi operativi, in parte in attesa di ben 43 rinvii alla contrattazione con le parti sociali, di ulteriori specifiche e normative e di giurisprudenza.
Ma in realtà che cosa è successo, che cosa è cambiato, se è cambiato qualcosa, nel mercato del lavoro? Troppo presto per dirlo?
Guardiamo i cambiamenti, reali o presunti, un po' più da vicino dando una prima rapida occhiata ai contratti più innovativi senza entrare nel dettaglio della disciplina (cui faremo seguire successivi periodici appuntamenti di approfondimento e aggiornamento contestualmente all'evolversi della situazione del mercato del lavoro).

Lavoro ripartito o "job sharing": speciale contratto di lavoro con cui due lavoratori assumono in solido l'adempimento di un'unica e identica obbligazione lavorativa a cui entrambi sono coobbligati solidalmente (e ciò costituisce la differenza dal part-time); mancando la specifica da parte del legislatore, è utilizzabile anche per il rapporto di lavoro dirigenziale, e applicabile al lavoro autonomo, oltre che subordinato.

Lavoro intermittente o a chiamata, "job on call" o "stand-by workers" (utilizzato in Olanda): contratto in cui il lavoratore si pone, a tempo determinato o inderterminato, a disposizione del datore che lo chiamerà con un preavviso minimo di un giorno per soddisfare esigenze lavorative temporanee; simile all'interinale ne differisce per la bilateralità del rapporto e per la disponibilità continua che comporta la cosiddetta indennità di disponibilità, che a sua volta lo distingue anche dal lavoro a tempo parziale (il quale invece predetermina il periodo lavorativo) e cui non ha diritto se ha pattuito la non obbligatorietà di risposta alla chiamata. Anche questo dispositivo è in attesa di altro decreto entro 6 mesi dall'entrata in vigore per completarne la definitiva regolamentazione .

Lavoro part-time: le nuove normative saranno oggetto di un nostro futuro approfondimento, qui mi limito a dire che sono escluse per il personale delle pubbliche amministrazioni e sono fra le parti più vessatorie della legge.

Apprendistato: solo la citazione delle tre tipologie di questo contratto la cui regolamentazione è rinviata alle Regioni:

Contratto di inserimento: dovrebbe sostituire il vecchio contratto di formazione e lavoro non esplicitamente abrogato, se ne può desumere l'implicita abrogazione dalla seconda parte dell'articolo 86 che al comma 9 dice: «la vigente disciplina in materia di contratti di formazione e lavoro... trova applicazione esclusivamente nei confronti della P.A.». Quindi con l'approvazione del decreto, i vecchi contratti non possono essere più sottoscritti, e i nuovi contratti di inserimento non sono stipulabili in attesa della contrattazione collettiva.

Collaborazioni occasionali:
Passiamo ora alle famose o famigerate Co.Co.Co.: «I rapporti di collaborazione continuata e continuativa - dice Angelo Di Gioia in: Legge Biagi: una riforma per il lavoro, a cura di Giacinto Favalli e Andrea Stanchi, Milano: Etas 2003 - hanno rappresentato un grande elemento di flessibilità nel mercato del lavoro italiano consentendo a imprese ed enti pubblici di far fronte a molteplici esigenze con costi accettabili e procedure agili da gestire».
Qui non posso fare a meno di osservare che l'accettabilità dei costi e l'agilità delle procedure è stata resa possibile da un mercato senza regole e senza contratti di tutela.
Quando sento che si propongono catalogazioni in SBN antico al prezzo di un euro a volume - e non sono leggende metropolitane! - o che si usano giovani laureati e/o specializzandi in biblioteconomia tramite una cooperativa di multiservizi (vedi pulizie) per fare lavoro di front-office e comunque biblioteconomico, nascondendosi dietro la scusa che il contratto è molto generico per cui le applicazioni che gli si danno possono anche essere quelle che vengono loro richieste (ma al prezzo delle pulizie), non ho parole per qualificare tali comportamenti e qui mi riferisco all'ente appaltante che aggiudica la gara al prezzo più basso, ben consapevole di quel che succederà. Chiedo scusa per la digressione ma questo per me è un punto che definire molto sensibile è troppo poco!
Torniamo quindi alle Co.CoCo.: dai dati INPS nel corso del 2002 relativi alla gestione separata ai sensi della legge 335/1995 sono risultati iscritti quasi due milioni e mezzo di collaboratori coordinati e continuativi, non coperti da altre forme di previdenza (Di Gioia, cit.).
Ma questi tipi di contratti continueranno comunque a esserci: secondo una stima del NIdiL-CGIL ci saranno ancora circa un milione di collaborazioni coordinate e continuative: si escludono infatti dai contratti a progetto:
La riforma è nata con l'intento di «rivedere radicalmente la disciplina del lavoro parasubordinato» per correggerne l'uso distorto teso ad eludere la legislazione posta a tutela del lavoro subordinato, molto più rigido e costoso, mascherando un rapporto subordinato con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
La circolare n. 1/2004: capo I, par. 5 cosė recita: «La disciplina che emerge dall'art. 61 è finalizzata a impedire l'utilizzo improprio e fraudolento delle collaborazioni coordinate e continuative».
Lo spirito repressivo della riforma, concretizzatosi nel decreto legislativo n. 276/2003 disciplinato dalla detta circolare per cui i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dovranno necessariamente ricondursi a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro, o fasi di essi, pena la loro trasformazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 61), crea molte perplessità perché con la sua rigidità rischia di scoraggiare l'utilizzo di tali forme di collaborazione con l'effetto di creare nuovi disoccupati e anche incentivare il ricorso al lavoro nero.
Dice Mario Fezzi ne I contratti a progetto nella legge Biagi, alcuni dubbi interpretativi (in: «Online. Rivista telematica di diritto del lavoro») «Questa legge è brutta e mal fatta, non tanto e non solo da un punto di vista politico generale, ma per tutto l'impianto che è tecnicamente debolissimo... in un corpo normativo di ben 86 articoli, alcuni particolarmente complessi e di difficile lettura, che si inserisce in una materia già regolata da decine e decine di leggi speciali, le tipologie dei contratti si moltiplicano, con difficoltà di scelta per le imprese» e ancora: «vi sono norme che prima affermano determinati diritti (per esempio, l'art. 61 e ss.) e subito dopo dichiarano che quei diritti possono essere rinunziati e transatti in sede di certificazione del rapporto (art. 68)».
Quel che risalta con maggior evidenza è il continuo riferimento alla contrattazione individuale, ovviamente sbilanciata fra le parti, in cui il datore di lavoro può inserire e far accettare deroghe alla stessa normativa espressa dalla legge. Ribadisce Fezzi: «Prescindendo da una valutazione di merito, per cui il decreto ogni volta che concede qualcosa, subito dopo si preoccupa di indicare come si possa eliminare quel qualcosa, c'è da osservare che la normativa a tutela del lavoratore a progetto, tutt'altro che ampia e garantista, viene anche privata del requisito dell'inderogabilità in pejus... Certo desta preoccupazione che diritti elementari e costituzionalmente garantiti (ma per i subordinati), come la retribuzione (art. 36 della Costituzione), possano essere oggetto di rinunce o transazioni, per esempio: un contratto privo di corrispettivo (tramite la certificazione con rinuncia) che il collaboratore potrebbe essere indotto a sottoscrivere per un certo periodo... con la promessa di una successiva assunzione; in tal caso il lavoro a progetto potrebbe costituire un formidabile periodo di prova gratuito».
Prima di concludere questo excursus merita qualche considerazione sul capo 6° della circolare citata relativo alle tutele. Esordisce affermando: «Tra gli scopi dichiarati dal Legislatore era espressamente individuato l'incremento delle tutele per i collaboratori... l'art. 66 appronta un sistema di tutele minimo relativo a gravidanza, malattia e infortunio stabilendo che... il rapporto contrattuale rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. Per malattia e infortunio, previa idonea certificazione scritta, la sospensione del rapporto non comporta proroghe alla durata del contratto che si estingue alla scadenza (previsione derogabile dalle parti) ma il committente può recedere dal contratto se la sospensione si protrae oltre un sesto della durata prevista, o per più di trenta giorni per i contratti di durata determinabile. Nel caso di gravidanza, oltre l'idonea certificazione scritta, la durata del rapporto viene prorogata di 180 giorni, modificabile nel contratto individuale».
Nel frattempo però aumenterà l'aliquota INPS dal 14 al 17,39% o 18,39% fino ad arrivare gradualmente al 19%, mentre non aumenteranno le tutele.
Commenta il sindacato: ammalarsi, fare un figlio e persino infortunarsi sono per il collaboratore perdita di reddito, e nel caso di infortunio sul lavoro si perde anche il lavoro! Al danno si unisce la beffa!
Un cenno merita anche la riforma del Collocamento al fine di facilitare l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro con:

Le autorizzazioni particolari a svolgere attività di intermediazione fra domanda e offerta comprendono fra l'altro le università pubbliche o private incluse le fondazioni universitarie che abbiano come oggetto l'alta formazione con specifico riferimento al mercato del lavoro (ho notato che però tale possibilità non è ancora nota nell'ambiente accademico).

Incentivi particolari per i lavoratori svantaggiati (qualsiasi persona che rientri in una delle seguenti fattispecie). [segue l'elenco di 11 categorie, segnalo la IV e l'XI perchè di interesse particolare]:
IV. Qualsiasi persona che desideri intraprendere o riprendere un'attività lavorativa [...] in particolare [...] che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare.
XI. Qualsiasi donna di un'area geografica a livello Nuts II (il cui tasso medio di disoccupazione superi del 100% la media comunitaria per almeno due anni civili e in cui la disoccupazione femminile sia del 150% superiore a quella maschile per almeno due dei tre anni precedenti).

Somministrazione di mano d'opera a tempo indeterminato (staff leasing) e a termine che sostituisce il precedente "lavoro interinale" (anche su questo articolo torneremo a lungo in un prossimo appuntamento, qui ci limitiamo ad anticipare le possibili reazioni previste dal commentatore):
Nella premessa dice Giuseppe Ferraris (op. cit.): «Non è questa la sede per apprezzamenti di politica legislativa e, tanto meno, per esprimere giudizi sul piano dei valori [...] l'introduzione della somministrazione di lavoro in sé può e deve essere vista e interpretata nel senso «non dello smantellamento delle tutele e garanzie per i lavoratori subordinati, bensė della risposta a fenomeni e/o esigenze di carattere economico e imprenditoriale...» [che è evidentemente l'unica cosa che sta a cuore al legislatore].

Per trarre una conclusione: in sostanza come lavoratore "atipico" quel che ho notato in tutta la riforma è che il legislatore ha cercato in ogni modo di agevolare l'impresa/datore di lavoro, cercando esplicitamente di eliminare vincoli e ostacoli; il lavoratore è un elemento di cui indubbiamente non si può fare a meno, ma le decantate tutele e i miglioramenti contrattuali è difficile trovarli. Mi riprometto di approfondire... la ricerca, tornando a darne conto in questa sede.

pieracolarusso@libero.it


COLARUSSO, Piera. Mercato del lavoro: Anagni un anno dopo «AIB Notizie», 16 (2004), n. 5, p. 8-10.
Copyright AIB, ultimo aggiornamento 2004-06-27 a cura di Franco Nasella
URL: http://www.aib.it/aib/editoria/n16/0405colarusso.htm

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