[AIB]AIB Notizie 3/2002
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La nuova legge sul deposito legale
Una riforma non solo per le biblioteche


di Anna Maria Mandillo

Si è tenuto a Roma il 4 marzo scorso un incontro promosso dall'Associazione Bianchi Bandinelli e dall'AIB sul tema del deposito legale, nel momento dell'avvio in Parlamento della discussione di due disegni di legge sulla materia. «AIB notizie» pubblica il testo della relazione di Anna Maria Mandillo.

Sta diventando un appuntamento ricorrente per le associazioni, la Bianchi Bandinelli e l' AIB, promotrici di questa giornata, incontrarsi a inizio legislatura per parlare di deposito legale e riaprire il dibattito sulle esigenze di rinnovamento della legge che da più di sessanta anni regola la consegna alle biblioteche delle opere della produzione editoriale nazionale.
La legge, come tutti sapete, è la n. 374 del 1939 (in parte modificata dal decreto luogotenenziale 660 del 1945) che si colloca come altre dello stesso periodo (la legge di tutela delle cose di interesse artistico o storico, la legge dedicata alla Discoteca di Stato, tra quelle che ci riguardano più da vicino) nel complesso delle leggi Bottai. Essa è ispirata agli orientamenti politici dell'epoca che accentuavano più le finalità di controllo sulla stampa che quelle culturali ed è riferita inoltre essenzialmente alla tipologia delle pubblicazioni a stampa.
Le copie delle quali è obbligatoria la consegna sono cinque (più due alle biblioteche del Senato e della Camera dei Deputati nel caso di consegna delle pubblicazioni ufficiali dello Stato, di Enti ed Istituti finanziati dallo Stato). La consegna, che compete al tipografo, va fatta per una copia alla Procura della Repubblica, per le altre quattro alla Prefettura della provincia dove ha sede l'officina grafica. Ma questa consegna degli esemplari d'obbligo alle prefetture e da queste alle biblioteche destinatarie finali (Biblioteca nazionale centrale di Firenze, Biblioteca nazionale centrale di Roma, Biblioteca territoriale designata nella provincia dove ha sede il tipografo) non solo risponde a una logica anacronistica, ma determina, come da tempo viene denunciato, gravi ritardi nelle biblioteche, sia nella disponibilità per il pubblico delle opere, sia nella diffusione dell'informazione mediante i servizi bibliografici nazionali. Inoltre tali modalità di fatto favoriscono fenomeni anche vistosi di evasione dell'obbligo (oltre il 20%) e ritardi notevoli nell'arrivo delle opere nelle biblioteche (anche superiori a 12 mesi).
L'importanza dell'istituto "deposito legale" la cogliamo meglio se ne ripercorriamo brevemente la storia, con un rapido flash. La sua introduzione è lontana nel tempo, si fa risalire infatti all'editto di Francesco I del 1537 (editto di Montpellier), considerato come la prefigurazione delle leggi dei nostri tempi. In questo editto si stabiliva che nessun libro potesse essere messo in circolazione se prima un esemplare non fosse stato depositato nella biblioteca del castello reale di Blois. Nel corso dei secoli i due caratteri di conservazione e protezione dell'opera dell'ingegno si intrecceranno con la preoccupazione censoria dando luogo a regolamentazioni assai varie.
In Italia la materia fu per la prima volta regolata in maniera organica da un editto di Carlo Alberto del 1848 e poi da una serie di circolari, fino ad arrivare alla legge del 1910, n. 432. Dopo l'avvento del fascismo, la legge venne abrogata e sostituita con la legge n. 654 del 1932. È interessante notare che in questa legge viene espressamente indicata la finalità del deposito obbligatorio: «gli esemplari sono destinati ad assicurare, nel superiore interesse degli studi, la conservazione presso determinati istituti bibliografici, di quanto si pubblica nel Regno».
La legge del 1932 venne sostituita nel 1939 con quella che, salvo piccole modifiche apportate nel 1945, è ancora in vigore, come ho già detto.
Tentativi di modifica molteplici si sono succeduti negli ultimi trenta anni, promossi da diverse forze politiche, dal Ministero per i beni culturali, dalle associazioni professionali, ma non hanno mai compiuto in Parlamento il cammino completo per diventare legge.
In generale, per una strana sorte, quando l'iter parlamentare sembrava concludersi, l'atteso momento dell'approvazione finiva sempre col coincidere con la caduta della legislatura anzitempo e si doveva ricominciare da capo nella legislatura successiva.
Non voglio enumerarvi quante legislature sono passate invano, tutte comunque sono la testimonianza di una realtà poco confortante e mettono in evidenza con quanta difficoltà questa materia, che in realtà sembra appassionare solo i bibliotecari, riesca a trovare ascolto e spazio in Parlamento. Gli argomenti che la sostanziano non potranno animare grandi battaglie politiche, ma hanno tuttavia uno spessore culturale che non può essere trascurato. Perciò dovrebbe essere maggiore l'interesse dei legislatori.
Le leggi sul deposito legale sono chiaramente indirizzate a salvaguardare un interesse generale nazionale poiché assicurano la conservazione, la documentazione e l'accesso dei cittadini alle opere pubblicate nel Paese.
La collezione nazionale che si costituisce per legge gioca indubbiamente un ruolo fondamentale in una politica nazionale di libertà d'espressione e di accesso all'informazione.
Di questo siamo convinti e ci ripresentiamo perciò all'appuntamento.
Il nostro dibattito si avvia questa volta per tempo nella quattordicesima legislatura. Potrebbe realmente condurre, dopo un attento esame, a una positiva conclusione. Anche l'Italia potrebbe finalmente annoverare tra le buone leggi quella del deposito legale, intonata sia all'evoluzione tecnologica ed informatica dell'editoria in tutti i suoi prodotti, sia ai principi culturali che ispirano le leggi del deposito legale negli altri paesi europei.
Gli obiettivi che generalmente si vogliono raggiungere sono essenzialmente due:
- la costituzione di un archivio della produzione editoriale nel Paese, intesa oggi naturalmente in senso largo perché comprende tutti i prodotti intellettuali diffusi non solo su supporti di carta o d'altra natura, ma anche prodotti immateriali perché diffusi online;
- la documentazione di tale archivio mediante l'attuazione di servizi bibliografici nazionali per l'informazione e l'accesso ai documenti da parte dei cittadini, valendosi oggi delle tecnologie informatiche.
Siamo confortati in questo da notevoli punti di riferimento internazionali.
Nel 1981 sono state pubblicate le Guidelines for legal deposit legislation di M. me Jean Lunn della biblioteca nazionale del Canada, studio promosso dall'Unesco e dall'IFLA che esamina ampiamente le problematiche da affrontare nell'elaborazione delle leggi in materia ed offre il modello di una legge-tipo, utilizzato con profitto da molti paesi.
Nel 1992 è stato diffuso un documento della Commissione europea intitolato Sintesi del deposito legale e sua pratica negli stati membri, a cura di Marina Manzoni, che ha fatto conoscere i risultati di un'attenta analisi della situazione legislativa in molti paesi europei, comparando utilmente i temi specifici.
Ultimo e importante documento pubblicato nel 2000 sono le Guidelines for legal deposit legislation di Jules Larivière (direttore della Biblioteca di diritto dell'Università di Ottawa), che aggiornano le precedenti del 1981. Anche questa opera è stata promossa dall'Unesco e dall'IFLA ed è facilmente reperibile nelle lingue inglese francese e spagnolo sul sito dell'Unesco (http://www.unesco.org/webworld/index.shtml).
Nella serie delle guidelines che questi organismi internazionali rivolgono, non solo agli addetti ai lavori, ma anche e soprattutto ai politici ed agli amministratori per avvicinarli a tematiche a loro meno evidenti, queste ultime sono una ottima sintesi dei problemi che si trovano di fronte coloro che devono aggiornare le leggi.
Vi sono messi a fuoco gli elementi specifici dell'istituto del deposito legale, con utili esempi di leggi recenti di molti paesi. Tali elementi indicano chi è responsabile del deposito, quali sono gli istituti depositari, quanti esemplari è opportuno chiedere, quale grado di esaustività è opportuno raggiungere con il deposito, quale deve essere il termine di tempo per la consegna.
La parte più interessante anche per noi è quella dedicata alle tipologie dei documenti. Non più solo gli stampati, cioè i libri, le pubblicazioni in serie, gli spartiti musicali, i documenti grafico-iconici, le pubblicazioni ufficiali, le carte geografiche, ma tutte le altre opere destinate al pubblico su diversi supporti, quali ad esempio i documenti sonori, video e le microforme.
Tali opere, che assumono sempre di più importanza tra le collezioni delle biblioteche, richiedono un'attenzione particolare derivata dalla diversità dei supporti, per cui sono richieste condizioni speciali di conservazione e gestione, meglio soddisfatte in istituti depositari specializzati.
In particolare, un capitolo molto documentato nelle Guidelines di Larivière, di grande attualità ed utilità per noi che stiamo per rinnovare la legge in materia, è quello dedicato alle pubblicazioni elettroniche.
È un problema rilevante oggi in tutte le biblioteche del mondo: coniugare il grande sviluppo tecnologico nella diffusione di opere digitali (su diversi supporti e anche online) con gli obiettivi primari del deposito legale, che non possono cambiare.
È una sfida della società dell'informazione. A questa non possiamo sottrarci. Vorrei quindi sintetizzare gli aspetti più importanti.
Prima di tutto, quando parliamo di pubblicazioni elettroniche in rapporto al deposito, devono essere considerate non solo le pubblicazioni offline, ossia quelle che sono diffuse su un supporto (CD-ROM, dischetti, e ogni altro supporto fisico) e vengono denominate autonome, ma anche le pubblicazioni diffuse online. C'è da osservare infatti che sempre di più si diffonderanno solo in rete tipologie diverse di documenti (testi, immagini, musica).
Già da tempo alcune pubblicazioni, quali ad esempio quelle periodiche non hanno più all'origine un supporto fisico e sono disponibili solo in rete.
Se le pubblicazioni elettroniche autonome, cioè su un supporto fisico, sono più facilmente assimilabili alle pubblicazioni a stampa, occorre tuttavia considerare che, richiedendone il deposito, bisogna anche garantire la loro conservazione e l'utilizzo nel tempo regolandone contestualmente l'accesso da parte degli utenti e stabilendo a tal fine accordi con chi ha i diritti su tali opere secondo le norme del diritto d'autore. Le pubblicazioni online infine costituiscono la parte più complessa in una legge del deposito, sia per quanto riguarda le modalità di acquisizione da parte delle biblioteche e gli altri istituti depositari, sia per i problemi dell'utilizzo pubblico.
Per le prime, tra le soluzioni possibili, sembra essere preferito il trasferimento dei siti Web, mediante una periodica raccolta (harversting), operata da parte delle biblioteche in idonei depositi (repositories) approntati dalle stesse biblioteche. Ciò per garantire con adeguate risorse, economiche e tecnologiche, l'autenticità delle opere e la loro conservazione nel tempo.
Per le modalità di accesso da parte degli utenti devono essere stabiliti accordi (licenze) con gli aventi diritto.
Dalle Guidelines che ho prima ricordato, e che rispecchiano in modo documentato il dibattito internazionale, appare l'orientamento, largamente condiviso, secondo il quale, nonostante le varie difficoltà, le opere online devono essere inserite nelle leggi sul deposito legale. Una volta affermato l'obbligo in nome degli obiettivi di fondo della legge, sarà indispensabile, anche se non subito, trovare i modi corretti affinché le biblioteche e gli altri istituti depositari svolgano anche su queste opere il loro compito di mediazione tra le fonti d'informazione e gli utenti.
Per raggiungere questi obiettivi è opportuno tenere aperto il dialogo tra gli editori, i produttori e le istituzioni depositarie, cercando soluzioni di mediazione tra le esigenze degli aventi diritto sulle opere e le esigenze degli utenti delle biblioteche di accedere alla collezione nazionale nella sua interezza, come è avvenuto finora per le pubblicazioni a stampa.
Sono state quindi messe in campo iniziative diverse, in questi ultimi anni, tradotte in progetti sperimentali ed in occasioni di confronto.
Ad esempio, tra i progetti cito NEDLIB (Networked European Deposit Library), promosso nei Paesi Bassi che ha coinvolto dal 1998 al 2000 dodici istituzioni bibliotecarie europee, tra le quali la BNCF, per la sperimentazione dell'accesso, sia in sede sia a distanza, alle pubblicazioni elettroniche costituendo le infrastrutture di rete necessarie per il deposito legale di queste pubblicazioni e per la loro conservazione nel tempo.
Sul cammino non sempre facile del confronto vale ricordare l'iniziativa presa dalla Conferenza delle biblioteche nazionali europee - CENL - con la Federazione degli editori europei che ha portato a concordare un codice di comportamento per il deposito volontario delle pubblicazioni elettroniche.
In Italia è stato fatto un tentativo in tale direzione con il progetto sperimentale promosso dalla Direzione generale per i beni librari. Il progetto, denominato EDEN, (editoria elettronica nella Biblioteca nazionale di Firenze), un nome rasserenante, è stato attuato in un anno o poco più e si è concluso a luglio del 2000. Tale progetto aveva il fine di sperimentare una forma di deposito volontario delle pubblicazioni elettroniche autonome da parte degli editori e la contestuale descrizione delle opere nella Bibliografia nazionale da parte della biblioteca che ha anche tentato la via dell'accordo con gli editori per offrire agli utenti, nella sede della biblioteca, un accesso controllato a tali pubblicazioni.
La necessità di portare a soluzione i problemi del deposito appassiona di certo i bibliotecari. Spero perciò di essere riuscita ad interessare a questi temi anche gli altri partecipanti all'incontro di oggi, senza annoiarli eccessivamente a causa della tecnicità degli argomenti.
Con questo quadro di riferimento, che offre molti spunti di riflessione, dobbiamo ora confrontare la situazione italiana al momento dell'avvio della discussione in Parlamento sul deposito legale.
Alla formulazione di una proposta di disegno di legge le associazioni hanno lavorato per molti anni collaborando con diverse forze politiche e con la Direzione generale per i beni librari che si è fatta sempre interprete di questa esigenza di rinnovamento della legge.
Per ottenere il miglior risultato possibile in quest'opera di rinnovamento alcuni anni fa, tra il 1994 e il 1996, con il coordinamento della Direzione generale si sono svolte larghe consultazioni tra le istituzioni interessate ad un riassetto della materia nell'ambito del Ministero per i beni culturali e non solo. È stata una lunga e delicata tessitura per individuare le diverse tipologie dei documenti e gli istituti idonei a conservarli e a trattarli secondo la loro specificità. Si sono chiariti gli essenziali obiettivi del deposito e individuati gli istituti (biblioteche e altre istituzioni) destinatari, i responsabili del deposito, le modalità e i tempi, il numero degli esemplari, l'organo di consulenza e di monitoraggio, nonché le sanzioni. Anche con i rappresentanti degli editori c'è stato un utile confronto, anche se non facile per i divergenti punti di vista sul deposito legale.
Si è lavorato partendo dall'analisi della legge in vigore e di altre norme relative ai depositi più specifici, quali quelli destinati alle biblioteche della Camera, del Senato, del Ministero della giustizia, al CNR, alla Discoteca di Stato e alla Cineteca nazionale, per arrivare alla fine a concordare su alcuni criteri di base per i quali si dovrebbe:
- giustificare il deposito legale soltanto nell'ottica di costituire l'archivio della produzione editoriale e di fornire servizi di informazione e di accesso ai documenti;
- ridurre le copie delle opere da consegnare da parte di editori, (o tipografi, o produttori, o distributori) per sottolineare soprattutto le finalità primarie per le quali le opere sono richieste;
- estendere la normativa sul deposito legale al materiale non librario, e alle pubblicazioni elettroniche;
- selezionare le tipologie dei prodotti soggetti a consegna perché, data la vastità e la diversità della produzione editoriale, non è più possibile pensare di conservare e documentare ogni sorta di opera;
- individuare i destinatari delle copie tra quegli istituti che, per la loro specificità e per i compiti che svolgono, sono in grado di conservare nel modo migliore le diverse tipologie di materiali e possono più celermente fornire su questi adeguati servizi di informazione e di accesso;
- snellire le modalità di deposito per rimuovere i ritardi e le disfunzioni attuali, adottando la procedura dell'invio diretto delle copie alle biblioteche ed agli altri istituti destinatari da parte dell'editore (o tipografo, o produttore, o distributore), offrendo, se possibile, facilitazioni economiche per la spedizione.
La proposta si è poi tradotta in un disegno di legge che, attraversando due legislature, ha inevitabilmente avuto modifiche, apportate soprattutto per ripristinare tipologie di deposito presenti nella legge del 1939, anche se questi depositi non sono riconducibili ai due obiettivi fondamentali della legge, legge che dovrebbe mantenersi lineare e logica nelle sue prescrizioni. Il deposito legale ormai in tutti i paesi non solo non è più uno strumento di controllo sull'editoria, ma non è neanche il mezzo da utilizzarsi per accrescere le raccolte nelle biblioteche. Ma abbiamo visto, durante la discussione sul disegno di legge, che è difficile in Italia abbandonare tradizioni e norme consolidate nel tempo.
Prima di riproporre, in questa legislatura, di nuovo il testo è apparsa opportuna una sua revisione, visto il tempo trascorso dalla prima stesura (due legislature), durante il quale il rapido sviluppo tecnologico ha cambiato in modo rilevante il settore dell'editoria e le modalità di diffusione delle opere.
Le modifiche sono state apportate l'estate scorsa, cercando di tradurre nel testo le esigenze e le novità messe in luce dal dibattito internazionale.
La Direzione generale per i beni librari ha avviato il lavoro regolamentare proponendo questo testo di nuovo al Ministro per i beni culturali e agli uffici competenti a curarne la stesura definitiva prima della presentazione al Parlamento come disegno di legge governativo.
La proposta è stata anche presentata a parlamentari di diversa appartenenza politica e il gruppo DS-Ulivo ha ritenuto opportuno accoglierla e presentarla nella sua interezza.
Ora i disegni di legge del Governo e del gruppo DS-Ulivo si trovano al Senato (A.S. 894 e A.S. 1057). Anche alla Camera dei Deputati sono presenti due disegni di legge (A.C. 852 e A.C. 2283) presentati dal gruppo DS-Ulivo.
Il testo del d. d. l. governativo è stato molto ridotto per la necessità, secondo l'Ufficio legislativo del Ministero, di tenere conto della legislazione entrata in vigore negli ultimi anni e di quella che entrerà in vigore tra breve. Sono stati quindi eliminati dal d.d.l. gli articoli significativi, a nostro parere, che indicavano i depositanti, i depositari, le tipologie di materiali (che nella nostra proposta erano stati aggiornati alle esigenze odierne) e il numero degli esemplari da consegnare. Tutta questa materia è stata rinviata ad un regolamento successivo (da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1 della legge n. 400 del 1988).
È vero che un regolamento è strumento più agile, che può essere adeguato più facilmente ai cambiamenti dei quali abbiamo parlato, ma queste modifiche generano in noi molte perplessità. Con queste modifiche, infatti, si rinvia al decreto successivo (art. 3) la regolamentazione dei depositi di primaria importanza (le biblioteche nazionali, la biblioteca territoriale, gli istituti specializzati responsabili a livello nazionale della conservazione di specifiche tipologie di documenti) e si lasciano invece nel testo (art. 4) le altre fattispecie di deposito, cioè il deposito delle pubblicazioni ufficiali per le biblioteche della Camera, del Senato e del Ministero della giustizia, il deposito a richiesta per le stesse biblioteche delle altre opere edite dagli organi dello Stato, delle regioni, degli enti locali ed enti pubblici e il deposito a richiesta anche per la Biblioteca centrale del CNR delle opere inerenti alle aree della scienza e della tecnica. Ci troviamo quindi per il momento di fronte ad una situazione che privilegia le altre fattispecie di deposito che saranno esaminate in Parlamento ed avranno valore di legge, e che penalizza invece i depositi primari, quelli per i quali soprattutto è richiesta e si giustifica la nuova legge, stabilendo per questi la trattazione in una norma di secondo livello.
Ci auguriamo perciò che nel confronto in Parlamento tra i diversi disegni di legge questa situazione sia esaminata con la necessaria attenzione e che alla conclusione del dibattito il testo definitivo ne esca migliorato.
Negli ultimi trenta anni in quasi tutti i paesi europei l'istituto del deposito legale è stato al centro dell'interesse del legislatore con una netta preferenza, e non poteva essere diversamente, per una regolamentazione orientata a privilegiare il fatto culturale allo scopo di assicurare ai posteri, mediante l'istituto del deposito, il prodotto dell'attività editoriale, quale che sia.
Abbiamo dunque buoni esempi di leggi europee alle quali ispirarci. Notizie recenti (il bollettino «Europemedia net» di luglio 2001), ad esempio, mettono in evidenza che la Francia ha adottato una legge che consentirà alla BNF e all'INA di raccogliere le pubblicazioni online. Non conosciamo ancora le modalità, ma il grande fermento che osserviamo su tali temi in Europa deve essere anche per noi di stimolo a rinnovare realmente la legge italiana.
Il disegno di legge sul deposito legale, ora in discussione alla Camera dei Deputati, risponde all'esigenza di rinnovare e armonizzare le norme vigenti sul deposito obbligatorio delle pubblicazioni, nell'intento di adeguare, anche in questa materia, l'Italia ai principi che hanno ispirato le leggi del deposito legale negli altri paesi europei.
In Italia, come è noto, la legge vigente è ancora quella del 1939 (n. 374), modificata in piccola parte dal decreto luogotenenziale n. 660 del 31 agosto 1945. Essa è ispirata dagli orientamenti politici dell'epoca che accentuano più le finalità di controllo politico sulla stampa che quelle culturali, ed è riferita infine solo alla realtà delle pubblicazioni a stampa.
Tentativi di modifica molteplici si sono succeduti negli ultimi venti anni, appoggiati dall'Associazione italiana biblioteche, da diverse forze politiche, dal Ministero per i beni culturali, ma tutte le proposte non hanno mai compiuto in Parlamento il cammino completo per diventare legge. Diversamente, in molti paesi europei la legislazione in materia si è modificata nel tempo, di pari passo con l'evoluzione della realtà editoriale che è caratterizzata oggi da tipologie più ampie di documenti, e dall'utilizzo delle tecnologie informatiche.
Nella proposta attualmente all'esame della Camera dei deputati, pur essendo tenuti in conto i criteri che ispirano oggi le leggi del deposito legale (bene raccolti ed evidenziati nel documento della Commissione delle Comunità europee Sintesi del deposito legale e sua pratica negli Stati membri, pubblicato a cura di M. Manzoni nel 1992, n. di catalogo delle pubblicazioni della Direzione generale XIII: CD- NA, 14847- EN -C), si sta correndo il rischio, con gli emendamenti discussi e approvati nel primo iter al Senato, di snaturare e appesantire un articolato che deve invece mantenersi lineare e logico nel fissare gli scopi da raggiungere.
L'Associazione italiana biblioteche ha partecipato attivamente al dibattito sviluppatosi in questi anni e condivide gli orientamenti affermatisi nell'ambito dell'Unione Europea.
Si sintetizzano qui di seguito i criteri di base ai quali sono ispirate le legislazioni più recenti in materia di deposito legale:

articolo 1, comma 3
ai documenti sonori devono essere aggiunti i documenti audiovisivi per rendere più completo il quadro dei documenti soggetti a consegna

articolo 3, comma 3
è necessario aggiungere alle edizioni speciali anche quelle fuori commercio, per comprendere, tra i documenti soggetti a consegna, particolari tipi di pubblicazioni, quali ad esempio le pubblicazioni d'arte curate da banche, istituti di credito e altre istituzioni e diffuse al di fuori dei canali commerciali

articolo 3, comma 4
si sottolinea il ruolo importante e delicato della Commissione per il deposito legale, organismo deputato a curare il buon funzionamento ed il monitoraggio della legge. Alla commissione dovrebbe essere affidato il compito non solo di stabilire i criteri di selezione di tutte le tipologie dei documenti da escludere dal deposito perché non rispondenti agli scopi della legge, ma anche quello di rideterminare la distribuzione delle copie tra le biblioteche e gli istituti destinatari, in modo da assicurare per i diversi prodotti la gestione più adeguata per la conservazione e costituzione dell'archivio e più efficace per l'organizzazione dei servizi

articolo 4
è necessario aggiungere alla fine dell'articolo un comma che stabilisca, per gli editori e gli altri responsabili della consegna, l'esenzione dalle spese postali nell'invio delle pubblicazioni alle biblioteche e agli altri istituti destinatari.
Attualmente la legge 662/96 ha abolito la franchigia postale e già ha creato problemi all'attuale meccanismo di consegna, perché le prefetture, che prima potevano spedire gratuitamente, hanno difficoltà ad inviare, a pagamento, alle biblioteche le pubblicazioni loro consegnate dai tipografi.
Nella nuova normativa, pertanto, l'esenzione richiesta è un segno di attenzione nei riguardi degli editori (potrebbe rientrare nel quadro delle agevolazioni per l'editoria), che, con le nuove disposizioni, dovrebbero spedire più volte a più istituti le loro pubblicazioni.
A giustificare la richiesta vale lo scopo culturale della legge del deposito e la quantificazione non elevata della spesa (circa cinquecento milioni l'anno) che potrebbe essere assunta dal Ministero del Tesoro. Ma se questa scelta dovesse portare ad un ritardo nell'approvazione del disegno di legge, si può ipotizzare una norma successiva che attribuisca la spesa al bilancio del Ministero per i Beni Culturali

articolo 5
è da escludere, tra gli istituti destinatari delle copie del deposito legale, l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (comma 1/b, comma 1/c, comma 1/h) perché, al pari degli altri Istituti centrali del Ministero per i beni culturali non ha il compito di costituire depositi di collezioni nazionali, anche se specifiche. Unica eccezione, da sottoporre al parere della Commissione per il deposito legale, potrebbe essere la destinazione all'Istituto, per i suoi compiti di ricerca e documentazione, delle fotografie (e documenti fotografici, comma 1/b), quando queste siano a carattere tecnico-documentario e non quando siano immagini d'arte da destinare all'Istituto nazionale per la grafica, che dovrà costituire l'archivio nazionale della grafica e dei documenti fotografici. In tali casi sarà necessario il parere della Commissione per il deposito legale, come sopra evidenziato.
In particolare non appare giustificato l'inserimento (comma 1/h) di non meglio identificati "beni artistici", per altro non presenti tra le categorie dei documenti da consegnare individuate nell'art. 3 del DDL. Tale improponibile consegna non risponde, prima di tutto, ai compiti dell'ICCD, come sopra detto, ed inoltre genererà molta confusione negli editori perché non è riferita a categorie precise di documenti.
Anche nella consegna dei documenti multimediali (comma 1/d), il parere della Commissione per il deposito legale potrà risolvere i casi nei quali sarà più opportuno destinare i documenti multimediali a prevalente carattere bibliografico ad una biblioteca nazionale centrale, invece che alla Discoteca di Stato.
Per quanto riguarda inoltre le biblioteche (o museo, o istituzione culturale)di ambito regionale (comma 1/a, comma 1/b), è opportuno che la Commissione per il deposito legale proponga una sua scelta sulla quale sarà sentito il Coordinamento degli assessori alla cultura delle Regioni, in quanto organismo più direttamente interessato, piuttosto che la Conferenza Stato-Regioni.
In sintesi si propongono le seguenti riduzioni nella consegna dei documenti:
- per le fotografie: da due ad una copia destinata all'Istituto nazionale per la grafica;
- per la grafica d'arte: da tre a due copie destinate all' l'Istituto nazionale per la grafica e alla biblioteca, o museo o istituzione culturale a livello regionale;
- l'eliminazione della consegna dei "beni artistici"

articolo 6
per rispettare la coerenza del quadro finora tracciato del deposito legale, l'articolo 6 del DDL. richiede una maggiore riflessione. È importante che venga limitato alla consegna delle pubblicazioni ufficiali alle due biblioteche del Senato e della Camera dei Deputati ed alla biblioteca territoriale per le pubblicazioni interessanti il livello regionale, perché in tal modo risponde alla stessa logica della consegna delle altre pubblicazioni. Inoltre si individuano, in tal modo, anche in Italia, come è avvenuto in altri paesi, gli istituti responsabili della conservazione e gestione di un particolare tipo di pubblicazioni che è più opportuno considerare a parte per garantire un trattamento più adeguato e servizi migliori e più celeri agli utenti interessati.
L'inserimento della biblioteca del Ministero di grazia e giustizia non trova pertanto giustificazione (comma 1). I motivi per i quali la legge vigente consente oggi alla biblioteca di ricevere la copia destinata alla Procura della Repubblica non esistono più, essendo caduto lo scopo censorio del deposito legale. La legge, come è stato detto, non deve essere vista come uno strumento per accrescere le raccolte nelle biblioteche.
Per la definizione delle pubblicazioni ufficiali è opportuno il rinvio al regolamento applicativo della legge perché è strumento meno rigido e più idoneo ad individuare ed aggiornare l'elenco delle istituzioni, degli enti e delle pubblicazioni, da questi edite, che hanno, per aspetti diversi di forma e contenuto, il carattere di pubblicazioni ufficiali.
A tal proposito l'Associazione italiana biblioteche ha costituito un gruppo di studio per l'analisi delle diverse tipologie di pubblicazioni ufficiali, in accordo con il dibattito degli organismi internazionali ed allo scopo di stabilire standard per la definizione e per la corretta gestione di tali pubblicazioni da parte delle biblioteche.
Ancora più evidente à l'appesantimento del comma 2, dove è prevista da parte degli organi dello Stato e degli enti la consegna di "ogni altra pubblicazione edita da loro o con il loro contributo" alle biblioteche della Camera, del Senato, del Ministero di grazia e giustizia. Si evidenzia, a tal proposito, che per tali pubblicazioni è già prevista la consegna, ai fini dell'archivio e della documentazione, nell'ambito delle modalità complessive del deposito legale (art. 3, 4, 5, del d.d.l.)
Si propone pertanto:
- l'esclusione della biblioteca del Ministero di grazia e giustizia (comma 1);
- l'abolizione del comma 2;
- la titolazione dell'articolo al solo deposito delle pubblicazioni ufficiali

articolo 7
la modalità, nell'ambito del deposito legale, della consegna su richiesta è giustificabile, come unica eccezione, per la Biblioteca centrale del CNR, che ha il compito, data la sua importanza a livello nazionale nel settore scientifico, di conservare le pubblicazioni scientifiche e fornire articolati servizi all'università e alla ricerca.
Non è giustificato pertanto, in questo contesto, l'inserimento alla fine dell'articolo 7 della consegna a richiesta alla biblioteca del Ministero di Grazia e Giustizia delle pubblicazioni inerenti le aree del diritto e delle scienze sociali.
Si chiede pertanto l'eliminazione dell'ultima parte dell'articolo 7

articolo 8
si chiede che non venga fissato il massimo della sanzione pecuniaria (3 milioni di lire), perché potrebbe non avere, con il passare del tempo, corrispondenza reale con i costi dei prodotti editoriali. È sufficiente l'indicazione del valore commerciale del documento aumentato da tre a quindici volte

articolo 9
alla Commissione, una volta emendati gli articoli precedenti, parteciperanno naturalmente i rappresentanti delle biblioteche e degli altri istituti destinatari del deposito legale.
Piuttosto che costituire comitati tecnici permanenti, è più opportuno, per un agile funzionamento della legge, che la Commissione si avvalga del contributo di esperti e tecnici, a seconda delle esigenze, allo scopo di assolvere nel modo migliore i propri compiti.
Si propone pertanto di evidenziare nel comma 4 tutti i compiti della Commissione e di togliere:
- dal comma 3 il punto g, il punto n,
- dal comma 4 le parole "istituire comitati tecnici",
- il comma 5



MANDILLO, Anna Maria. La nuova legge sul deposito legale. Una riforma non solo per le biblioteche. «AIB Notizie», 14 (2002), n. 3, p. 4-7.
Copyright AIB, ultimo aggiornamento 2002-04-10 a cura di Franco Nasella
URL: http://www.aib.it/aib/editoria/n14/02-03mandillo.htm

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