Finalmente è stato emanato il decreto legislativo che recepisce la direttiva sulle banche dati (Direttiva 96/9/CE dell'11 marzo 1996 relativa alla tutela giuridica delle banche di dati).
La legge (decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 15 giugno 1999), regolamenta lo status delle raccolte di opere o dati, siano esse elettroniche o meno, che siano state sistemate con un certo criterio o metodo e che conservino la loro individualità. Vista l'ampia "definizione", il decreto ha una grande importanza per il mondo bibliotecario, sia come utente, sia come produttore di banche dati.
Tra le disposizioni previste, viene stabilito che il materiale contenuto nella banca dati è sempre sottoposto ai diritti del suo autore originale; così, ad esempio, se si volesse costituire una banca dati raccogliendo materiale di un artista famoso, il lavoro risultante da questa raccolta spetterebbe a chi ha organizzato così questo lavoro, ma i diritti sulle singole opere spetterebbero solo agli autori delle varie opere, e, quindi, il costitutore della banca dovrà regolare i suoi rapporti con questi autori, a meno che il materiale non sia di pubblico dominio.
Naturalmente, tutti i diritti economici e morali sulla banca dati (non sul suo contenuto), spettano al suo costitutore, in particolare: la riproduzione, la distribuzione e commercializzazione delle traduzioni ed adattamenti.
La legge prevede alcune ampie eccezioni e deroghe a favore dell'"utente legittimo", deroghe presenti peraltro già nella direttiva comunitaria (articolo 6), che lasciava agli Stati membri dell'Unione la facoltà di prenderle in considerazione.
L'utente legittimo viene definito come chiunque sia stato autorizzato ad accedere ad una banca dati; quindi chi ha sottoscritto il contratto o, comunque, ha acquistato l'opera.
L'utente legittimo ha sempre la possibilità di accedere, o consultare, l'opera per finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolte in un'impresa, o comunque senza scopo commerciale, purché indichi la fonte; queste attività non devono essere autorizzate, neanche se poste in essere per l'accesso al contenuto della banca dati, o per il suo normale impiego. Non sono, comunque, permesse le operazioni di riproduzione permanente della totalità del contenuto o di una sua parte sostanziale. Tali eccezioni sono norme imperative, e pertanto valgono anche se il contratto prevede diversamente.
Altra norma che prevede una eccezione a favore dell'utente legittimo è il nuovo articolo 102 ter, che al terzo comma prevede che le attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali (in termini quantitativi o qualitativi), realizzate per qualsiasi fine, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei relativi diritti, e, quindi, sono libere. Tale previsione potrebbe avere dei problemi di collegamento con il primo comma che stabilisce che l'utente legittimo della banca dati non può arrecare pregiudizio al titolare del relativo diritto.
Anche questa norma è imperativa ed eventualmente clausole contrattuali contrarie sono nulle.
Le sanzioni per chiunque compie attività al fine di trarne profitto, contrarie a quanto stabilisce la legge, prevedono la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa da uno fino a dieci milioni. Tali sanzioni possono essere aumentate in particolari casi.
In conclusione, il decreto legislativo prevede eccezioni abbastanza ampie per l'utente legittimo, purché non svolte in attività di impresa o a scopo di trarne profitto, intervenendo finalmente su di una materia che da tempo aspettava una regolamentazione, e con norme imperative, che tutelano l'utente da contratti troppo restrittivi.
Le definizioni previste, intese come ambito di applicazione, sono ampie (in particolare la definizione di banca dati), e di grande interesse per le biblioteche; inoltre, questa legge rappresenta il primo vero intervento legislativo italiano in ambito elettronico e multimediale.
È da ricordare, ancora una volta, che le disposizioni della legge qui ricordate sono imperative, e , quindi, si applicano necessariamente, ed automaticamente, anche in presenza di un contratto (o condizioni generali) purché la legge applicabile sia quella italiana. Eventuali clausole contrattuali contrarie sono nulle e sostituite dalle disposizioni di legge.
Naturalmente non sempre nei contratti la legge applicabile è quella italiana, spetterà alla negoziazione e al potere contrattuale delle biblioteche ricercare anche nei contratti internazionali questo minimo di tutela prevista dalla legislazione italiana.
[per assoluta mancanza di spazio, si rinvia alla pubblicazione del testo del decreto nel prossimo numero di «AIB notizie»]