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AIB. Commissione nazionale biblioteche e servizi nazionali

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51. Congresso nazionale AIB

AIB2004

Venerdì 29 ottobre 2004
ore 9,00-12,30
Roma EUR, Palazzo dei congressi
Sala Palatino


L'archivio nazionale e regionale dei documenti nella nuova legge sul deposito legale: verso forme di cooperazione interistituzionale

seminario a cura della Commissione nazionale Biblioteche e servizi nazionali dell'AIB


La nuova legge sul deposito legale: osservazioni critiche

Paolo Traniello

Premessa: Una prima rapida annotazione potrebbe riguardare la politica legislativa, in generale, ma con particolare riferimento ai beni culturali. Sembra di potere osservare che la tendenza persistente è quella di demandare la definizione del funzionamento degli istituti a norme regolamentari, il che pone problemi non irrilevanti a chi, magari sulla scorta di una formazione costituzionalista un po’ sorpassata, continui a pensare che il “principio di legalità” (vale a dire la preminenza della legge nella gerarchia delle fonti) dovrebbe trovare applicazione anche sostanziale.

Per quanto concerne le finalità, la legge, al comma 2 dell’art.1, ne elenca quattro, che non possono essere sovrapposte e restare indistinte:

  1. la costituzione dell’archivio nazionale della produzione editoriale;
  2. la costituzione dell’archivio regionale;
  3. la realizzazione di servizi bibliografici nazionali d’informazione;
  4. la realizzazione di servizi nazionali di accesso ai documenti.
Si tratta evidentemente, come si è detto, di finalità non solo diverse, ma che possono addirittura porsi in tensione tra di loro.

La realizzazione coattiva del deposito è tradizionalmente uno dei compiti dell’amministrazione centrale dello Stato in campo bibliotecario e l’archivio nazionale delle pubblicazioni costituisce uno dei compiti fondanti per una biblioteca nazionale. La legge evidentemente non risolve la vexata quaestio delle due biblioteca nazionali “centrali” in Italia, né d’altra parte sarebbe stata questa la sede legislativa più appropriata per risolvere questo problema che è sul tappeto almeno dal 1885, ma anche se vogliamo dal 1876.
Una cosa profondamente diversa e che sarebbe tutta da definire è invece il cosiddetto “archivio regionale”. Innanzitutto vi sarebbe da chiarire a chi spetti imporre autoritativamente il deposito a livello regionale: sembra, a prima vista, che una norma del genere non possa che essere di competenza statale.
Inoltre, la legge sancisce espressamente il deposito presso le due biblioteche nazionali centrali, mentre demanda al regolamento di attuazione l’individuazione degli altri enti destinatari del deposito e il numero delle copie da depositare. Nulla di esplicito viene quindi stabilito sul deposito a livello locale (quello che nella precedente legge spettava alla biblioteca del capoluogo di provincia designata); sembrerebbe di poter arguire che la regolamentazione di questo punto rientri nella materia relativa all’archivio regionale. Non è però detto a chi spetti disciplinare questa materia, vale a dire questo tipo di archivio. Una competenza esclusiva dello Stato verrebbe , a mio avviso, a determinare una situazione alquanto lesiva dell’autonomia regionale in quanto il sistema bibliotecario regionale finirebbe, su questo punto, per essere eterodiretto ai fini della costituzione dell’archivio senza neppure ottenere una compensazione economica rispetto all’impegno da assumere, dal momento che la legge si premura subito di precisare allo stessa comma 2 dell’art.1 che la sua applicazione non deve comportare “nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”; è il ben noto principio del “costo zero” sulla cui base non si vede come possano essere attivati nuovi e più efficienti servizi.

Le biblioteche pubbliche statali attualmente depositarie della cosiddetta “terza copia” si preoccupano delle conseguenze che ciò potrebbe comportare sulle loro accessioni, data l’esiguità dei fondi stanziati dallo Stato per gli acquisti. Tuttavia, il problema principale, in linea di principio, a me pare piuttosto quello dei rapporti Stato-regioni in campo bibliotecario, il che inevitabilmente tende a coinvolgere, come appare ben chiaro in questo caso qualora si pensi seriamente a un archivio regionale, anche il problema della titolarità delle biblioteche pubbliche diverse dalle due nazionali centrali.
In linea di massima, comunque, considerare le regioni come semplice ambito di applicazione di interventi statali in settori di loro competenza, così come ormai si fa normalmente nel campo dei beni culturali, implica per lo meno una sottovalutazione della natura “politica” dell’ente regione nella Costituzione italiana; altro che federalismo!

Il rapporto tra la costituzione degli archivi e l’attivazione dei servizi, specialmente per quanto riguarda l’accesso, resta non chiarito e non chiaro. Intanto il concetto stesso di “archivio della produzione editoriale” è alquanto ambiguo; può essere stato utile in passato per fissare delle linee di sviluppo delle biblioteche nazionali (difficile dire quanto realmente attuate), ma può anche andare a confliggere, nella situazione attuale, con il problema dell’accesso.
La produzione editoriale deve essere conservata, mediante istituti bibliotecari di vario tipo e di diversa natura, soprattutto per assicurare un controllo accurato ed efficace e un accesso che deve essere il più possibile immediato, specialmente per quelle pubblicazioni la cui consultazione è fatta in funzione di un aggiornamento ricorrente sui dibattiti scientifici in atto, come nel caso delle riviste.

A parte i problemi strettamente istituzionali, sembra infine abbastanza chiaro che il controllo nazionale delle pubblicazioni non possa funzionare se non in maniera articolata e ben coordinata non solo a livello territoriale (dove la funzione regionale dovrebbe avere importanza primaria), ma altresì a livello di specializzazione.
Il problema tende allora inevitabilmente a connettersi a quello del controllo bibliografico mediante SBN, ma anche a quello della circolazione dei documenti che confluiscono nei vari archivi ma devono comunque essere resi facilmente accessibili e consultabili mediante le procedure più avanzate.

Infine, va osservato che l’abrogazione della legislazione attualmente in vigore in materia di deposito viene posposta all’entrata in vigore del decreto di attuazione, per la cui emanazione viene fissato all’art.5 il termine di sei mesi dall’entrata in vigore della legge, che è stata pubblicata sulla “Gazzetta ufficiale” n. 98 del 27 aprile 2004.


Copyright AIB 2005-09, ultimo aggiornamento 2005-09-09, a cura di Gabriele Mazzitelli
URL: http://www.aib.it/aib/congr/c51/traniello04.htm

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