51. Congresso nazionale AIB
AIB2004
Venerdì 29 ottobre 2004
ore 9,00-12,30
Roma EUR, Palazzo dei congressi
Sala Palatino
L'archivio nazionale e regionale dei documenti nella nuova legge sul deposito legale: verso forme di cooperazione interistituzionale
seminario a cura della Commissione nazionale Biblioteche e servizi nazionali dell'AIB
L’archivio nazionale e regionale dei documenti nella nuova legge sul deposito legale: verso forme di cooperazione interistituzionale
Anna Maria Mandillo
Mio compito è quello di introdurre il tema del seminario organizzato dalla Commissione AIB sui servizi nazionali e cercherò, quindi, di darvi in sintesi le informazioni aggiornate sul processo di rinnovamento della normativa sul deposito legale che sarà, negli interventi successivi dei relatori, commentata sotto diversi aspetti.
Nel mese di aprile, come è noto, è stata emanata la nuova legge ( L. n.106 del 15 aprile 2004) che sostituisce dopo più di 60 anni la legge del 1939 e le modifiche a questa apportate dal decreto luogotenenziale del 1945.
Il fascicolo ultimo di AIB notizie, distribuito in occasione del seminario, e altri precedenti interventi, disponibili sul sito dell’associazione, offrono comunque materiale sufficiente a chi volesse colmare lacune e soddisfare ogni curiosità.
Oggi dovremmo perciò rallegrarci, per un risultato finale che l’associazione ha fortemente voluto, una nuova legge sul deposito, e per il quale si è impegnata più e più volte nel corso degli anni. Sottolineo però dovremmo, perché in realtà la legge ottenuta non è proprio quella che immaginavamo: avevamo infatti ragionevoli aspettative su questa norma, dal momento che all’origine del testo del disegno di legge governativo c’era una proposta dell’AIB, che speravamo potesse essere accolta, se non nella sua integrità, almeno nell’impianto generale. Così non è stato.
Non ripeto ancora una volta le vicende dell’iter parlamentare, che, se volete, potete ripercorrere andando a vedere gli atti parlamentari e la documentazione AIB che prima ho citato.
Solo una considerazione voglio fare che può anche essere motivo di riflessione nel momento attuale di crisi e di sbandamento che l’AIB sta attraversando: nel molto tempo trascorso fino all’approvazione finale dell’ultimo disegno di legge ( più di due anni da marzo 2002 ad aprile 2004), né il governo prima di presentare la proposta, né il Parlamento, in sede di esame, hanno voluto realmente conoscere ed approfondire le problematiche del deposito legale in un contesto molto mutato rispetto al 1939, sia da un punto di vista politico, sia da un punto di vista culturale e di grande sviluppo tecnologico della produzione editoriale.
L’AIB ha cercato di far comprendere, soprattutto ai deputati e senatori che hanno esaminato il disegno di legge, la necessità di arrivare ad una normativa adeguata alle esigenze della realtà italiana ed in stretta relazione anche alle linee di indirizzo in questa materia dettate a livello internazionale, ma l’ascolto è stato molto limitato.
Appare sempre più evidente che l’associazione per essere considerata come un soggetto forte, un interlocutore del quale non si può fare a meno, quando si trattano temi come questo del deposito legale, o quello più dibattuto recentemente dai bibliotecari del diritto di prestito pubblico, deve fare un salto di qualità, rafforzarsi e puntare soprattutto ad una sua piena riconoscibilità all’esterno. È necessario cercare le alleanze giuste tra gli altri partners della società dell’informazione, come ha riconosciuto anche l’editore Laterza, approfondendo i temi generali di politica delle biblioteche, del libro, dei servizi bibliotecari in Italia, nell’ottica di un rilancio della professione che si trova molto spesso in tutti i contesti amministrativi pubblici e privati, oggi più di ieri, in una situazione di evidente debolezza.
Tornando ora ad esaminare l’argomento deposito legale dobbiamo indubbiamente rilevare gli aspetti positivi della nuova legge:
- l’individuazione chiara delle finalità,
- l’affermazione della necessità di due livelli di archivio, il nazionale ed il regionale
- il trasferimento dell’obbligo della consegna dei documenti dal tipografo (semplice esecutore) all’editore (responsabile dell’opera);
- l’elencazione ampia delle diverse tipologie di documenti da consegnare che comprende anche le opere prodotte su supporto informatico e quelle diffuse tramite rete informatica.
Quest’ultima richiesta , in linea con le ultime linee guida dell’IFLA/UNESCO del 2000 , ha ancora il sapore dell’avanguardia, rispetto ad altre leggi europee sulla materia, perché queste leggi, anche se rinnovate di recente, a differenza della nostra, non sono ancora orientate a richiedere l’accesso/deposito ai documenti diffusi in rete per le evidenti difficoltà di conservazione, descrizione e gestione di tali tipologie di documenti.
D’altra parte, se si vuole costituire oggi l’archivio della produzione editoriale, sia a livello nazionale, sia a livello territoriale, utilizzando lo strumento del deposito legale, dobbiamo comprendervi una molteplicità di prodotti per i quali deve essere assicurata la raccolta, la conservazione ( a seconda delle loro caratteristiche ), la descrizione, l’accessibilità. L’insieme di questi prodotti costituisce il patrimonio finalizzato a “conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana”, come è enunciato nell’art. 1 della legge.
Ma, una volta riconosciuti i meriti della legge, restano purtroppo alcuni aspetti negativi. Se volessimo dare della legge 106 un giudizio complessivo dovremmo chiamarla la legge delle mancanze, mancanze che ora pesano e pregiudicano una corretta attuazione del deposito legale.
Manca nella legge infatti:
- l’ individuazione degli istituti depositari perché non basta chiamare in causa, per altro in modo generico e superficiale, solo le due biblioteche nazionali centrali, come titolari del deposito di tutti i documenti, quando la logica di fondo doveva essere quella di articolare meglio il deposito tra istituti diversi, idonei per la loro specificità e per i loro compiti istituzionali, a conservare, trattare e fornire servizi adeguati su determinate tipologie di documenti;
- la definizione del meccanismo di consegna che deve assicurare l’arrivo diretto dei documenti dall’editore alle biblioteche e agli altri istituti depositari;
- l’ istituzione di una Commissione o comunque di un organo consultivo in grado di operare un regolare monitoraggio sulla corretta gestione del deposito legale (individuazione di nuovi prodotti dei quali richiedere la consegna , scelta degli istituti idonei a conservarli, criteri di selezione selezione dei documenti da conservare). La commissione, per altro, era prevista nella legge del 1939;
- la chiarezza nell’individuazione e destinazione delle altre fattispecie di deposito ( pubblicazioni ufficiali, degli enti pubblici, pubblicazioni a richiesta)
A tutte queste mancanze e alle modalità di gestione del deposito legale deve ora provvedere il regolamento di attuazione da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge ( 12.5 2004/12.11 2004). La preoccupazione di fondo, allo stato dei fatti, è che il regolamento è una norma di secondo livello e non può, quindi, intervenire sulla materia con il peso di una legge.
L’elaborazione del testo è comunque in fase avanzata: tempi e modalità di attuazione sono indicati dall’Ufficio legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali, che si avvale della collaborazione della Direzione generale per i beni librari, del Coordinamento delle Regioni, dell’ANCI, dell’UPI, delle due Biblioteche nazionali centrali per la preparazione dell’articolato , sul quale sentire successivamente le associazioni di categoria interessate per acquisire il loro parere. La Direzione generale, per sua parte, ha istituito un gruppo di lavoro, attivo dal mese di settembre per esaminare diversi aspetti problematici e fornire materiali concreti di discussione alle riunioni promosse dall’Ufficio legislativo del Ministero e migliorare per quanto possibile il testo.
La speranza, naturalmente , è quella di giungere , con queste forze in campo, ad un risultato soddisfacente.
Ma la situazione nella quale ci troviamo mi fa venire in mente, tanto per alleggerire un po’ il clima del nostro dibattito, una scena dell’opera mozartiana “Così fan tutte”, lì dove un personaggio chiave della vicenda, Don Alfonso, si sforza di rassicurare le due protagoniste sulle intenzioni dei rispettivi spasimanti, che stanno tentando di sedurle. Così ognuno dei due amanti è presentato alle dame da Don Alfonso :
non può quel che vuole
vorrà quel che può
Bene anche noi ci troviamo nello stesso stato: la migliore delle leggi possibili la volevamo e non l’abbiamo avuta, dobbiamo fare di necessità virtù, e volere solo quel che possiamo, che, nel nostro caso, è il regolamento di attuazione della legge, unico strumento al momento utilizzabile per avviare a soluzione i nodi non sciolti.
Copyright
AIB 2005-09, ultimo aggiornamento 2005-09-21, a cura di Gabriele Mazzitelli
URL: http://www.aib.it/aib/congr/c51/mandillo04.htm
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