Commissione nazionale libro antico e collezioni speciali
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ACRL guidelines for the interlibrary loan of rare and unique
materials
Linee guida ACRL per il prestito interbibliotecario di materiali
rari e pezzi unici
Traduzione a cura di M. Enrica Vadalà, revisione a cura
della Commissione AIB libro antico e collezioni speciali
Queste linee guida sono state adottate dalla Association of College and
Research Libraries nel 1994.
La presente versione rivista è stata approvata nel giugno del
2004.
Gli obiettivi della Commissione nel preparare le linee guida sono i
seguenti:
-
Incoraggiare e facilitare il prestito tra
istituzioni, a scopo di studio, di materiali appartenenti a collezioni
speciali;
-
Affermare la responsabilità del curatore nelle decisioni
riguardanti il prestito di materiali appartenenti a collezioni speciali;
-
Specificare le responsabilità delle istituzioni prestanti e
delle istituzioni richiedenti;
-
Assicurare la salvaguardia e la sicurezza delle opere concesse in
prestito
I. Le linee guida
Queste
linee guida
si rivolgono a biblioteche, musei, archivi, agenzie storiche, e altre
istituzioni culturali, al fine di facilitare il prestito ILL tra
istituzioni, a scopo di studio, di materiali appartenenti a collezioni
speciali, ivi inclusi libri, manoscritti, materiali archivistici e
materiali figurativi.
I principi ispiratori di queste
linee guida
sono i
seguenti:
-
Il prestito tra istituzioni, a scopo di studio, di materiali
appartenenti a collezioni speciali è fortemente incoraggiato, ma
deve essere effettuato in modo da svolgersi con le opportune garanzie e
in modo da salvaguardare i materiali da eventuale perdita o
danneggiamento.
-
Le istituzioni possono rifiutare il prestito di materiali di eccezionale
rarità o di considerevole valore monetario, di pezzi in
condizioni di fragilità, o di materiali che per dimensioni o per
formato possono correre maggiori rischi di danneggiamento durante il
trasporto oppure di smarrimento (per esempio formati in folio, mappe,
manoscritti non rilegati). Il prestito di questi materiali può
aver luogo con l'adozione di straordinarie misure di
sicurezza che esulano dalle normali procedure di prestito
interbibliotecario delineate in questo documento, come ad esempio
attraverso formali accordi scritti, polizze speciali di assicurazione o
altra idonea documentazione.
-
I singoli richiedenti che si rivolgano direttamente a
un'istituzione per il prestito di pezzi rari o unici
verranno di norma rinviati alle istituzioni di provenienza per
l'inoltro di una richiesta di prestito interbibliotecario.
-
La decisione di accordare il prestito ricade sotto la
responsabilità individuale dei curatori di quei materiali. Tale
decisione comporta, a seconda dei casi, un'attenta
valutazione dell'opportunità del prestito pezzo per
pezzo, serie per serie, o collezione per collezione, anziché
un'adesione
generica al prestito per categorie di materiali.
-
Il prestito deve basarsi su ben definiti accordi interistituzionali
piuttosto che su contatti personali. Ad ogni modo la conoscenza
personale e/o la comunicazione diretta con gli addetti alle collezioni
speciali presso altre istituzioni può facilitare
l'iter del prestito.
-
Le istituzioni richiedenti possono trovare enunciati in questo documento
specifici criteri intesi a definire le condizioni più appropriate
per la sicurezza, la custodia e l'uso di materiali rari e
unici.
II. Responsabilità delle istituzioni richiedenti
A. Prerequisiti istituzionali per le richieste di prestito
Le istituzioni richiedenti devono:
-
Fornire una sala di lettura sicura sotto continua sorveglianza per
assicurare la tutela dei materiali durante l'uso.
-
Predisporre un piano speciale delle collezioni, che preveda personale
dotato della formale responsabilità e in possesso di specifica
formazione relativa alla cura e al trattamento delle collezioni
speciali.
-
Garantire la sicurezza della conservazione delle opere per tutta la
durata del prestito.
-
Ospitare i materiali presi in prestito in condizioni ambientali
idonee che rispettino gli standard per la sistemazione delle collezioni
speciali.
B. Linee guida per l'avvio di una richiesta di prestito
-
Richieste di materiali appartenenti a collezioni speciali devono
specificare che le istituzioni richiedenti rispettano i criteri
istituzionali sopra specificati e che sottoscrivono i principi espressi
in queste
linee guida.
-
Le richieste di prestito dovrebbero normalmente venir espletate
attraverso i Servizi di prestito interbibliotecario (ILL) delle due
istituzioni.
-
Prima di accordare il prestito di opere appartenenti a una collezione
speciale deve essere fatto ogni sforzo per reperire le stesse copie o
edizioni alternative in una collezione ammessa al prestito.
Si prenderà nota dell'eventuale mancanza di copie circolanti,
edizioni alternative, facsimili, microforme o altri accettabili
sostituti dei materiali richiesti.
-
Se la distanza non è eccessiva, i singoli richiedenti devono
essere incoraggiati a recarsi presso le istituzioni prestanti per
visionare sul posto il materiale, particolarmente il materiale
archivistico e figurativo.
Quando invece distanza, necessità di una prolungata
consultazione, o l'esigenza di accedere a consistenti quantità di
oggetti rendono difficilmente praticabile tale soluzione, entrambe le
istituzioni dovrebbero valutare le richieste dei singoli nello spirito
di queste
linee guida, come indicato alla sezione
III, punti 1 e 2.
-
L'istituzione richiedente deve descrivere esaustivamente il materiale
oggetto della richiesta.
Se possibile, fonti bibliografiche standard devono essere usate per
verificare i dati.
Ove questo controllo non possa essere effettuato, occorrerà
specificare la fonte originale della citazione.
-
In aggiunta alla descrizione bibliografica completa, la richiesta deve
includere, se possibile, il numero di identificazione del record
bibliografico, nonché il nome della collezione speciale o del
settore in cui l'opera è inserita
-
La richiesta deve indicare se un'altra edizione, versione,
o forma del materiale (per es. una riproduzione) può essere
sostituita a quella specificata. Deve indicare inoltre
l'eventuale disponibilità a corrispondere le spese
di riproduzione, e fino a quale tetto massimo, e/o includere una
richiesta di stima delle medesime.
C. Linee guida per l'uso dei materiali presi in prestito
-
Il personale addetto al prestito interbibliotecario e il personale
addetto alle collezioni speciali nelle istituzioni richiedenti devono
comunicare efficacemente tra loro per assicurare che in ciascun ambito
vengano documentate tutte le fasi delle procedure, l'avviso al singolo
richiedente, l'eventuale rinnovo del prestito, ove
previsto, e l'avvenuta restituzione del materiale.
-
Riproduzioni del materiale concesso in prestito non possono aver luogo
senza esplicita autorizzazione dell'istituzione prestante.
-
La riproduzione delle opere concesse in prestito, se autorizzata
dall'istituzione prestante, deve esser curata presso l'istituzione
richiedente dal personale addetto alle collezioni speciali e in accordo
con la legge USA sul copyright.
L'istituzione beneficiaria deve, comunque, evitare di procedere alla
riproduzione in proprio e deve indirizzare il richiedente direttamente
all'istituzione prestante per negoziare gli accordi sui servizi di
riproduzione.
-
L'istituzione richiedente deve attenersi al periodo di prestito
stabilito dal prestatore, normalmente della durata di 30 giorni.
Il singolo richiedente deve venir sollecitato all'uso del materiale
durante il periodo originario di prestito.
Se si rende necessario un prolungamento, il rinnovo deve essere
effettuato prima della data di scadenza, normalmente con lo stesso
metodo usato per avviare la richiesta di prestito.
-
L'istituzione richiedente deve rispettare tutte le condizioni poste
dall'istituzione prestante relativamente alla manipolazione e all'uso
delle opere concesse in prestito.
-
L'istituzione o il singolo richiedente che non rispetti
le
condizioni del prestito, incluse le regole stabilite per la cura,
l'imballaggio, il trasporto degli oggetti, può
successivamente vedersi negato il prestito di opere appartenenti a
collezioni speciali.
III. Responsabilità delle istituzioni prestanti
-
Le istituzioni che ricevono richieste di prestito devono mostrarsi
generose per quanto è possibile, tenendo conto delle proprie
responsabilità sia nel preservare sia nel rendere accessibile
alla comunità locale di utenti i materiali in loro possesso.
-
Le decisioni inerenti il prestito di materiali appartenenti a collezioni
speciali dovrebbero ricadere sotto la responsabilità individuale
del curatore del materiale richiesto e dovrebbero essere valutate caso
per caso.
-
Le istituzioni prestanti dovrebbero rispondere alle richieste di
prestito di materiali rari in modo tempestivo, generalmente entro
quattro o cinque giorni lavorativi.
-
L'istituzione prestante dovrebbe indicare tutte le speciali condizioni
che regolano il trattamento dei materiali concessi in prestito,
stabilendo con chiarezza ogni restrizione o limitazione nel loro uso a
fini di studio, citazione, riproduzione o altra forma di disseminazione.
Le istituzioni prestanti possono limitare la quantità del
materiale prestato e la durata del prestito. Esse devono fissare la data
di scadenza del prestito, in modo da consentire approssimativamente al
richiedente 30 giorni d'uso del materiale, senza considerare la durata
del trasporto.
-
Se si stabilisce che la richiesta di prestito possa più
opportunamente venir soddisfatta da una riproduzione, le istituzioni
prestanti potranno fornirla per un costo pari alle tariffe standard
vigenti al loro interno.
Su richiesta può esser fornito al richiedente un preventivo di
spesa. In tal caso la richiesta assume la veste di transazione tra il
singolo richiedente e l'istituzione prestante, e non ricade più
sotto la responsabilità del servizio ILL delle due istituzioni.
-
L'istituzione richiedente non è tenuta a restituire
all'istituzione prestante le eventuali riproduzioni
fornite, a meno che queste non siano state considerate come oggetto di
prestiti.
-
Il rifiuto di concedere in prestito o di riprodurre un oggetto deve
avere una motivazione specifica (per es. necessità dell'utenza
locale, fragilità della carta, caratteristiche della legatura,
formato troppo grande per la
spedizione, straordinaria
rarità etc.).
Che un oggetto faccia parte di una collezione speciale non costituisce
in sé motivazione sufficiente per rifiutare una richiesta di
prestito.
-
L'istituzione prestante dovrebbe concedere in prestito il materiale
raro per un costo equiparato alle eventuali tariffe standard ILL imposte
per il prestito di materiale circolante dell'istituzione.
Se le spese di spedizione, assicurazione e/o riproduzione eccedono le
normali tariffe ILL, il prestatore può richiedere la
corresponsione di una tariffa aggiuntiva.
Se la somma complessiva da addebitare eccede il tetto massimo di spesa
preventivato dall'istituzione richiedente, l'istituzione prestante
dovrebbe comunicare alla medesima ogni tariffa aggiuntiva e definire le
modalità di pagamento prima dell'invio del materiale.
IV. Obblighi nel trasporto dei materiali presi in prestito
-
L'istituzione richiedente è responsabile della sicurezza delle
opere prese in prestito dal momento in cui queste lasciano la sede
dell'istituzione prestante fino al momento della loro restituzione.
-
L'istituzione prestante è responsabile dell'imballaggio delle
opere concesse in prestito, richiedendo la garanzia che esse verranno
reimballate con gli stessi criteri al momento della restituzione.
L'istituzione richiedente è tenuta alla restituzione delle opere
nelle stesse condizioni in cui le ha ricevute, usando lo stesso
materiale di imballaggio, o altro equivalente.
Il personale addetto all'imballaggio e al trasporto delle opere deve
essere istruito nella corretta manipolazione e nell'imballaggio dei
materiali rari.
-
Se danneggiamenti o smarrimenti si verificano in qualsiasi momento dopo
che le opere concesse in prestito hanno lasciato la propria sede,
l'istituzione richiedente è responsabile della riparazione o
sostituzione, oppure è tenuta a corrispondere un risarcimento
adeguato, secondo le preferenze dell'istituzione prestante.
-
L'istituzione richiedente può specificare che le opere concesse
in prestito vengano consegnate direttamente al proprio Dipartimento
delle collezioni speciali.
Il prestatore può specificare a sua volta che il materiale venga
restituito direttamente al proprio Dipartimento delle collezioni
speciali; può richiedere inoltre un particolare servizio di
trasporto o una particolare compagnia di assicurazione, e/o speciali
caratteristiche dell'imballaggio.
-
L'istituzione prestante che decida di utilizzare speciali mezzi di
trasporto deve informarne in anticipo l'istituzione richiedente,
definendo contestualmente un accordo che definisca le regole per la
manipolazione del materiale.
-
Verifiche delle fasi di trasporto e di consegna dei materiali devono
esser compiute attraverso i servizi ILL delle due istituzioni,
indipendentemente dal metodo di consegna.
Nota
Il gruppo di studio per il prestito interbibliotecario di materiali
rari e pezzi unici fu costituito da RBMS nel 2002 al fine di stabilire
se le Guidelines for Loan of Rare and Unique Materials, pubblicate nel
1994, necessitassero di una revisione.
Membri dell'originaria Commissione ad hoc sul prestito dei materiali
rari e unici di RBMS sono: H. Thomas Hickerson (chair), Cornell
University; Lori N. Curtis, University of Tulsa; Scott H. Duvall,
Brigham Young University; Alice N. Loranth, Cleveland Public Library;
Daniel Meyer, University of Chicago; Judith Overmier, University of
Oklahoma; Susanne McNatt, Princeton University; Peggy E. Daub,
University of Michigan; Connell B. Gallagher, University of Vermont; and
Richard Lindemann, University of California, San Diego.
Membri del comitato responsabile per le Guidelines riviste del 2004
sono: Laura Micham (chair), Duke University, Amy Cooper, University of
Iowa; Margaret Ellingson, Emory University; Laura Guelle, National
Library of Medicine; Daryl Morrison, University of California, Davis;
and Danette Pachtner, Duke University.
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Nota di traduzione
Si
è mantenuta il più possibile aderenza alla lingua
originale anche nei casi di difformità dall'uso italiano come ad
esempio "Department of special Collections" che in Italia è
normalmente indicato come "Sezione delle Collezioni speciali". Il
termine "notification" è stato tradotto con "comunicazione"
perché l'equivalente "notifica" ha un valore giuridico
formale.
Testo originale:
<http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/rareguidelines.htm>
(ultima consultazione: 2007-06-21).
Copyright AIB
2007-06-21,
a cura di Giovanna Grifoni.
URL:
<http://www.aib.it/aib/commiss/libro/gacrlru.htm>
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