Nota. Testo approvato dall'Assemblea generale degli Associati, Roma, 2011-11-18.
Sostituisce il testo precedente modificato dall'Assemblea straordinaria dei soci, Roma, 1999-05-17
Art. 1
Le Commissioni permanenti e i Gruppi di studio dell'Associazione sono una componente essenziale per la vita dell'AIB e sono strumenti operativi costituiti per il raggiungimento degli scopi statutari. In particolare hanno il compito di produrre studi, ricerche e documenti a supporto dell'attività professionale e scientifica dell'AIB per assicurare la migliore diffusione dei servizi bibliotecari e curare la preparazione e l'aggiornamento dei loro operatori. In particolare le Commissioni permanenti rispecchiano le attivitą bibliotecarie presenti nel nostro Paese, i Gruppi di studio si occupano di argomenti ed aspetti specifici trasversali. Commissioni permanenti e Gruppi hanno pari dignità.
Art. 2
Il numero e la composizione delle Commissioni permanenti e dei Gruppi di studio vengono decisi dal Comitato esecutivo nazionale, il quale dovrà prima richiedere il parere del Consiglio nazionale dei Presidenti Regionali, come previsto all'art. 19 e all'art.21 del vigente Statuto. Le Commissioni permanenti e i Gruppi di Studio così costituiti e composti, rimarranno in carica fino alla scadenza dell'organo che le ha costituite.
Art. 3
In linea generale le Commissioni permanenti e i Gruppi di studio vengono individuati con riferimento alle tipologie degli analoghi organismi costituiti dall'IFLA e alle caratteristiche dei servizi bibliotecari in Italia, tenendo conto delle priorità programmatiche individuate dal CEN.
Art. 4
Ogni Commissione o Gruppo di studio sarà costituito da non più di sette membri compreso il coordinatore, associati e amici studenti, che siano regolarmente iscritti al momento della loro nomina nella Commissione da parte del CEN. Le Commissioni e i Gruppi di studio possono avvalersi di collaborazioni esterne, anche relative ad altre competenze e professioni. I membri delle Commissioni o dei Gruppi di studio, nonché i collaboratori esterni, operano a titolo volontario.
Art. 5
Ogni Commissione o Gruppo di studio avrà un proprio coordinatore, nominato dal CEN al momento della costituzione oppure, su proposta dei componenti, immediatamente dopo l'insediamento.
Art. 6
Le Commissioni e i Gruppi di studio godono di autonomia e hanno responsabilità proprie, nei limiti del programma di lavoro concordato con il CEN. Le funzioni di rappresentanza esterna sono attivate su delega del Presidente nazionale o del CEN. Al fine del coordinamento della loro attività scientifica, il CEN ha facoltà di delegare uno o più membri del CEN per i rapporti con le Commissioni e i Gruppi di studio; il Presidente può convocare sia singolarmente che collettivamente i coordinatori delle Commissioni e dei Gruppi di studio quando lo ritenga opportuno.
Art. 7
Le Commissioni e i Gruppi di studio stimoleranno l'attivazione di un collegamento operativo con ogni sezione regionale, sollecitando l'indicazione di un nome di un associato che sia referente per l'attività effettuata da quella sezione sugli stessi temi e che raccolga eventuali richieste di parere o supporto da parte degli Associati rivolte alla Commissione o al Gruppo di studio. Ogni referente di sezione sarà messo al corrente, con adeguato anticipo, delle riunioni di lavoro che la Commissione o Gruppo programmerà nel corso del suo mandato. È facoltà del referente partecipare, a spese della propria sezione regionale, alle riunioni della Commissione o Gruppo.
Art. 8
Il coordinatore della Commissione o del Gruppo di studio è tenuto:
Art. 9
I coordinatori e i componenti delle Commissioni e dei Gruppi di studio si impegnano al rispetto dello Statuto, dei Regolamenti e del Codice deontologico del Bibliotecario. Le modalità di costituzione e di funzionamento delle Commissioni e dei Gruppi di studio dovranno essere rispondenti a quanto previsto dal Codice di comportamento dell'AIB.
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1998-01-29, ultimo aggiornamento 2011-11-28 a cura
della Redazione AIB-WEB.
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