Le modifiche proposte allo Statuto vigente chiudono un triennio di riforme statutarie finalizzate principalmente alla realizzazione di due obiettivi: 1) il riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione; 2) la connotazione dell'AIB come associazione professionale.
Il primo obiettivo è stato raggiunto pochi giorni fa, l'8 ottobre, con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche da parte della Prefettura di Roma.
Il secondo obiettivo si è sinora concretato in due azioni rilevanti: l'adesione al Colap, ossia al Coordinamento delle libere associazioni professionali e la presentazione al Ministero della Giustizia, in applicazione del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 , della richiesta di annotazione nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni regolamentate per le quali non esistono ordini, albi o collegi, nonché dei servizi non intellettuali e delle professioni non regolamentate. Se la richiesta di iscrizione sarà accolta, essere bibliotecario significherà nel nostro paese esercitare una professione ed essere iscritti all'AIB significherà ipso facto essere bibliotecario. Non si tratta di uno scenario remoto. Il 12 maggio 2010 la seconda Commissione del CNEL ha espresso parere favorevole in riferimento alla documentazione presentata dall'AIB, a norma dell'art. 26 del decreto legislativo sopra citato, per l'annotazione nell'elenco delle associazioni rappresentative delle professioni non regolamentate. A breve il parere ufficiale del CNEL verrà trasmesso al Ministero della Giustizia, che di concerto con il Ministero per le Politiche comunitarie e i Ministeri competenti emanerà i primi decreti di individuazione delle associazioni rappresentative a livello nazionale.
Il parere favorevole del CNEL così come il riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione costituiscono motivo di legittima soddisfazione e rappresentano un risultato significativo dell'intenso lavoro svolto dall'AIB in questi ultimi anni. Una parte di questo lavoro è consistita necessariamente nel dar seguito alle modifiche statutarie o regolamentari richieste esplicitamente o implicitamente dalla normativa e dalla relativa applicazione o interpretazione da parte dei vari soggetti che hanno curato l'istruttoria relativa alle nostre richieste: Ministero per i Beni e le attività culturali, Prefettura, Ministero della Giustizia. L'art. 26, comma 3 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 stabilisce infatti che
3. Al fine della valutazione in ordine alla rappresentatività a livello nazionale delle professioni non regolamentate si tiene conto:
- della avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni;
- della adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro, la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce e dei titoli professionali o di studi necessari per farne parte, la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità, la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi, la esistenza di una struttura organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;
- della tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
- di un sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni;
- della previsione dell'obbligo della formazione permanente;
- della diffusione su tutto il territorio nazionale;
- della mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima.
Come si vede a parte le lettere a), f) e g) i requisiti elencati interessano direttamente lo Statuto. Lo scrupolo del CEN è stato, nel supremo interesse dell'Associazione, che quei requisiti fossero soddisfatti pienamente dal nostro Statuto e che i soggetti cui la normativa affida l'istruttoria della nostra richiesta di annotazione nel registro delle associazioni rappresentative delle professioni non regolamentate non avessero nulla da eccepire.
Le ultime modifiche, proposte nel testo allegato, riguardano tre profili fondamentali che per comodità espositiva possiamo così classificare: 1) modifiche sostanziali, volte a ridisegnare l'AIB in associazione in cui l'iscrizione equivale ad attestare l'esercizio della professione bibliotecaria e a certificare le competenze professionali del bibliotecario; 2) modifiche a taluni aspetti organizzativi, volte ad adeguare l'organizzazione centrale dell'AIB alla nuova identità di associazione professionale e alla necessità di avere una struttura amministrativo-contabile coerente con le disposizioni normative che riguardano direttamente o indirettamente le associazioni professionali o le associazioni cui è stata riconosciuta la personalità giuridica; 3) modifiche tecnico-formali non sostanziali.
Si tratta di tre ambiti circoscritti di modifiche. Il CEN ha scelto volutamente di non modificare in modo sostanziale tutti i titoli dello Statuto, perché il lavoro avrebbe richiesto doverosamente una ampia discussione nel seno dell'Associazione i cui tempi, non comprimibili, non avrebbero consentito di rispettare la tempistica imposta dalle procedure di riconoscimento avviate.
Le modifiche sostanziali sono state affrontate con l'insostituibile supporto della Commissione Statuto , che ha lavorato in modo encomiabile sui primi due Titoli dello Statuto. Le altre modifiche sono state invece operate dal CEN con le modalità previste dallo Statuto vigente. Il complesso delle modifiche è stato sottoposto al parere obbligatorio del CNPR che ha espresso parere favorevole e, a sua volta, ha proposto ulteriori modifiche che il CEN ha accolto. Il testo infine è stato sottoposto al parere tecnico di esperti esterni e al parere dei Probiviri.
Le modifiche sostanziali
La proposta formulata dalla Commissione Statuto e approvata con modifiche dal CEN ha preso in considerazione solo gli articoli dall'1 all'8, che costituiscono il vigente Titolo I (Sede, Durata e Scopi) e il Titolo II (ora Associati e Amici).
Gli interventi effettuati hanno comportato alcuni aggiustamenti o lievi correzioni ad altri articoli presenti nelle restanti parti dello Statuto vigente: l'Art. 17 (Comitato Esecutivo Nazionale), l'Art. 25 (Quote associative annuali) e infine l'Art. 29 (Entrata in vigore e modifica dello Statuto). Si è resa necessaria anche una nuova numerazione degli articoli perché sono stati introdotti due nuovi articoli: uno dedicato agli Amici (5 nella nuova numerazione) e uno dedicato alla Commissione di certificazione (7 nella nuova numerazione).
Schematicamente i punti salienti della proposta di modifica sono i seguenti:
- Riformulazione, all'articolo 2 (Scopo sociale), delle finalità associative, con maggiore evidenza ai compiti e alle funzioni dell'Associazione sul fronte della rappresentanza professionale, della difesa della professione e del suo aggiornamento continuo.
- All'art. 3 (Strumenti operativi) è proposta la sostituzione dell'"Albo professionale italiano dei bibliotecari" con l'"Elenco degli Associati" aggiornato annualmente, ove la parola "elenco", così come la periodicità dell'aggiornamento sono mutuate dall'art. 26 comma 3 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 che interviene sul riconoscimento delle qualifiche professionali anche delle associazioni che sono rappresentative, a livello nazionale, delle professioni non regolamentate. In questo modo l'AIB, che già nel 2008, tramite il Colap, aveva inoltrato al Ministero della Giustizia la richiesta di essere accreditata al tavolo formativo delle professioni non regolamentate, adegua il proprio Statuto in modo più coerente alla normativa nazionale sulle associazioni professionali.
- Sempre all'art. 3 è previsto un apposito Regolamento di iscrizione, abrogativo e sostitutivo della vigente Direttiva sulle iscrizioni. Il Regolamento di iscrizione diventa lo strumento che fissa le modalità, i termini e le condizioni per poter essere iscritti nell'Elenco degli Associati. Inoltre per l'iscrizione, in stretta ottemperanza alla normativa e alla sua ratio, è ora più rigoroso e prescrittivo essere in possesso di specifici requisiti di studio e professionali, ma anche, ai fini del rinnovo, di un documentabile percorso di formazione permanente o continua che il più volte citato decreto legislativo prescrive come un 'obbligo'. In questo modo l'Elenco degli associati diventa il documento ufficiale dell'Associazione che, aggiornato annualmente, certifica il possesso dei requisiti per l'esercizio della professione bibliotecaria.
- Accentuazione, agli articoli 4 e 5, della distinzione tra gli Associati (solo persone) e gli Amici (sia persone che enti), con l'aggiunta, come si è detto, di un nuovo articolo (art. 5) che tratta esclusivamente degli Amici.
- Aggiunta di un nuovo articolo, il 7, nel quale è prevista la costituzione di una "Commissione di certificazione" che sostituisce la "Commissione per l'Albo professionale". La Commissione di certificazione è configurata come lo strumento associativo che, con il supporto operativo di tutta la struttura organizzativa dell'Associazione e con la collaborazione delle Sezioni Regionali, è incaricata della tenuta e dell'aggiornamento annuale dell'Elenco degli Associati. Il funzionamento e le modalità di azione della Commissione di certificazione sono precisate dal Regolamento di iscrizione, che sarà approvato successivamente.
- Previsione dell'obbligatorietà, all'art. 9 (Doveri degli associati), ai fini del rinnovo dell'iscrizione, di una documentabile attività formativa di aggiornamento professionale, con forme e modalità che saranno definite nel Regolamento di iscrizione.
Naturalmente per consentire la predisposizione delle misure organizzative necessarie per gestire le nuove modalità di iscrizione e di tenuta dell'Elenco degli Associati, le attuali modalità di iscrizione approvate dal CEN con apposita direttiva rimarranno in vigore sino all'approvazione del nuovo Regolamento. Questo periodo transitorio sarà utile per prepararci tutti ai nuovi e più rigorosi criteri di iscrizione e rinnovo previsti dallo Statuto, nonché per attrezzare organizzativamente sia la segreteria nazionale che le Sezioni regionali ai nuovi compiti. Il mantenimento in vigore delle vigenti disposizioni di iscrizione, approvate dal CEN il 23/24 novembre 2007 e modificate dal CEN stesso il 19/20 giugno 2009, è reso possibile da un comma appositamente aggiunto all'art. 29.
Modifiche a taluni aspetti organizzativi
La connotazione più marcata dell'AIB come associazione professionale, la necessità di adeguamento alla normativa in tema di professioni non regolamentate e ai requisiti per ottenere la personalità giuridica, nonché lo sforzo di avere un bilancio solido, tecnicamente ineccepibile e trasparente, hanno imposto l'adozione di alcuni provvedimenti organizzativi importanti:
- una nuova gestione del bilancio e delle finanze con il supporto stabile di uno studio di commercialisti
- la revisione, effettuata con le modifiche statutarie del 2008, del Collegio dei revisori dei conti con la nomina di un Presidente e di un supplente iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti
- una ristrutturazione ampia della segreteria nazionale e delle sue attività
Il CEN si è ampiamente impegnato in questi anni in un lungo e faticoso lavoro di ristrutturazione organizzativa. Questo lavoro ha preso le mosse dalla consapevolezza che le sfide che attendono l'Associazione, le battaglie politiche sulle quali si deve impegnare, la nuova identità di associazione professionale così come connotata dalla normativa nazionale in tema di professioni e la speranza, ereditata dalla nostra storia, che essere iscritti all'AIB significhi esercitare la professione bibliotecaria, richiedano una segreteria nazionale all'altezza dei nuovi compiti e provvista della necessaria autonomia operativa per svolgerli.
Si tratta di una consapevolezza che il CEN ha fortemente maturato negli ultimi sei anni essendosi dovuto occupare anche della riorganizzazione dell'Associazione. Il CEN ha pertanto proposto due modifiche agli incarichi associativi (Segretario e Tesoriere):
- Riconfigurazione del ruolo del Segretario nazionale. Assumendo come principio organizzativo la distinzione fra cariche associative, che costituiscono ruoli politici, e incarichi associativi, che costituiscono figure organizzative, il CEN si è preoccupato di distinguere l'attività politica dalla gestione ordinaria come avviene nelle grandi associazioni bibliotecarie. Per tale motivo è stata soppressa la previsione, contenuta nell'articolo 17 (ora art. 19), che il Segretario possa essere anche un componente del CEN. La segreteria nazionale deve avere la necessaria autonomia operativa e deve avere un Segretario che ne è responsabile e che risponde al CEN - che lo nomina o lo conferma - dell'operato complessivo della struttura organizzativa. Un Segretario-Direttore, insomma, come previsto nel programma di mandato del CEN stesso, che è responsabile dell'organizzazione centrale e periferica dell'AIB, del personale della segreteria nazionale, che coordina le attività dell'AIB e che cura l'esecuzione delle deliberazioni del CEN. Il CNPR, che ha accolto con grande favore la riconfigurazione del ruolo del Segretario, ha proposto di denominarlo Segretario generale e tale è ora il titolo dell'ex articolo 22, ora articolo 24, completamente riscritto.
- Soppressione del ruolo del Tesoriere e del relativo articolo (art. 23). Questa figura, così come è configurata nello Statuto vigente, non corrisponde più alla realtà operativa dell'Associazione ed è stata in parte significativamente sostituita dall'inevitabile supporto di uno studio di commercialisti. Al posto della figura del Tesoriere è stato introdotto un Responsabile amministrativo, individuato dal Segretario generale nella struttura organizzativa dell'AIB, che cura la tenuta dei libri contabili e nell'esercizio di questa attività cura anche i rapporti con lo studio di commercialisti e con le Sezioni regionali.
Il CEN non può non rilevare con soddisfazione l'apprezzamento del CNPR per queste proposte di modifica degli articoli riguardanti gli incarichi associativi, che testimonia come tali modifiche fossero ormai mature e necessarie.
Modifiche tecnico-formali
Il CEN ha colto l'occasione delle modifiche sostanziali sopra esposte per proporre di apportare allo Statuto vigente alcune modifiche tecnico-formali volte ad assicurare una maggiore coerenza fra le varie parti dello Statuto, che nel corso del tempo ha subito modifiche successive senza il necessario raccordo, e una maggiore leggibilità e snellezza.
Di seguito sono sommariamente elencate le principali tipologie di modifiche proposte:
- Correzione di refusi e denominazioni errate o incoerenti di organi, ruoli, soggetti ecc.
- Correzione di rimandi e rinvii a seguito della rinumerazione degli articoli.
- Correzioni di parti che risultano non opportune o non appropriate alla luce di precedenti modifiche statutarie e che sono sfuggite alla revisione. Ad es. l'ultimo comma dell'art. 18, ora 20, reca la previsione che nel caso il Presidente non convochi l'Assemblea generale entro i novanta giorni che precedono la scadenza del mandato provveda il Presidente del Collegio dei Revisori. Alla luce delle modifiche introdotte nella riforma del 2008 il Presidente del Collegio dei Revisori è un commercialista iscritto all'Ordine; è sostanzialmente una figura esterna all'AIB ed è sembrato pertanto opportuno, in analogia con altre parti dello Statuto, che sia il membro più anziano per iscrizione del CNPR a provvedere.
- Correzioni volte ad assicurare la coerenza delle varie parti dello Statuto. Ad esempio: l'articolo 21 del vigente Statuto prevede che il Collegio dei probiviri accerti il possesso dei requisiti degli Associati. La nuova formulazione del comma (art. 23) non comprende più questo accertamento, perché attribuito alla Commissione di certificazione (art. 7).
- Uniformità nell'utilizzo del maiuscolo/minuscolo, nella denominazione degli organi o degli incarichi, nella citazione di cifre, date o articoli.
- Interventi volti ad assicurare una maggiore leggibilità. A tale scopo, ove necessario, il testo è stato suddiviso in blocchi coerenti attraverso l'introduzione di Titoli e Capi (al Titolo III sono stati aggiunti tre nuovi Capi: Capo III: Organi consultivi, di controllo e disciplinari; Capo IV: Incarichi associativi; Capo V: Disposizioni comuni). Nei casi dove il testo era eccessivamente lungo sono stati introdotti degli 'a capo' o nuovi commi; il Titolo IV: Organizzazione e patrimonio è stato suddiviso in due segmenti creando un nuovo Titolo, il Titolo V: Modificazioni dello Statuto e scioglimento dell'Associazione). All'interno delle suddivisioni in Titoli e Capi, ove necessario, i singoli articoli sono stati cambiati di numerazione: ad es. l'ex art. 27 intitolato Regolamenti, prima inserito nel Titolo IV, è ora stato spostato negli articoli finali ed è diventato 31 perché tale collocazione è logicamente più coerente.
- Snellimento di alcune parti dello Statuto. Si è cercato di obbedire ad una norma generale per la redazione dei testi normativi che prevede che testi normativi fondamentali, come gli Statuti, fissino principi e criteri generali e che i regolamenti attuativi disciplinino più in dettaglio il funzionamento degli organi, le attività, i ruoli e così via. Così, ad es., il nuovo articolo 6 rimanda modalità e termini di iscrizione come Associato allo specifico regolamento; oppure l'art. 6, comma 2, lettera f) nella nuova formulazione (art. 8) è stato ridotto ad una sola riga. Dove possibile sono state inoltre riscritte frasi involute o poco chiare, frutto evidentemente di più modifiche succedutesi nel tempo. Ad es. l'ultimo comma del vigente art. 13: I Presidenti Regionali, "Fornisce, alle scadenze e con le modalità perentoriamente previste dal regolamento amministrativo, il rendiconto delle entrate, delle uscite e di ogni movimento finanziario, nonché i relativi giustificativi", è stato sostituito dal seguente brano: "Il Presidente Regionale predispone il rendiconto amministrativo secondo le scadenze e le modalità previste dall'apposito Regolamento".
- Utilizzo dove necessario di un linguaggio più tecnico. In questa prospettiva è da leggersi la riscrittura, senza alterarne la sostanza, dell'attuale art. 15, ora 17 (Modalità di convocazione dell'Assemblea) o la sostituzione di specifiche parole o brani. Ad es. l'uso dell'espressione tecnica 'fondo comune' nel comma 1 del nuovo art. 27.
- Introduzione di modifiche richieste dai soggetti coinvolti nella istruttoria della nostra richiesta di annotazione nel registro delle associazioni rappresentative delle professioni non regolamentate. Un caso per tutti è la parziale modifica al terzo comma del nuovo art. 25, dove l'attività del Commissario in caso di scioglimento di un CER è stata circoscritta aggiungendo la frase "sino allo svolgimento di nuove elezioni (in luogo di "sino alla scadenza del triennio"). Questa modifica è l'esito delle osservazioni del Ministero per i Beni e le attività culturali e della Prefettura di Roma.
Queste in sintesi le proposte di modifiche apportate al nostro Statuto. Sin qui abbiamo esposto le ragioni e i contenuti delle proposte. Tuttavia è doveroso concludere con una speranza: che il cammino sin qui intrapreso possa concludersi con il riconoscimento dell'AIB come associazione rappresentativa della professione bibliotecaria. Sarebbe il coronamento di tanti anni di lavoro; sarebbe il miglior omaggio che potremmo rendere ai maestri della nostra professione. Significherebbe che l'AIB è la casa comune dei bibliotecari e, soprattutto, significherebbe che anche per il nostro paese il bibliotecario è una professione. Una professione preziosa, aggiungiamo, perché si occupa di significativi beni comuni della conoscenza.
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