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"9. Seminario Angela Vinay"
L'AUTOMAZIONE DELLE BIBLIOTECHE NEL VENETO:
l'irruzione della multimedialità

 
Marco Marandola
consulente AIB sul diritto d’autore

Il  “nuovo” diritto d’autore. Quale  futuro?

Il diritto d’autore è uno dei temi  più problematici, ed attuali, per l’utilizzo delle nuove tecnologie in biblioteca, ed altrove. Iniziamo col dire che la nostra legislazione in materia è abbastanza datata:   legge quadro sul  diritto d’autore n. 633 del 22 aprile del 1941.  Sicuramente il Legislatore del 1941 non poteva prevedere tutte le evoluzioni tecnologiche e, quindi, la legge è stata più volte integrata da alcuni interventi legislativi successivi,  configurandosi come un insieme, a volte anche abbastanza eterogeneo, di diverse normative. Nonostante questo, possiamo comunque ricavare dalla legge del 1941 quelle che sono le linee generali, le linee guida, che bene o male si adattano a  tutte la fattispecie, anche le più recenti.
La legge sul diritto d’autore non regola soltanto i diritti economici, e morali, degli autori, ed altri diritti connessi, ma stabilisce in quali casi, ed entro quali limiti, sono possibili alcune utilizzazioni libere; ovvero utilizzazioni dell’opera protetta in cui non è necessario richiedere l’autorizzazione al titolare dei diritti, o pagare una remunerazione.
Si è discusso se le nuove tecnologie siano protette dal diritto d’autore, o vista la novità del supporto, siano al di fuori della previsione normativa. La risposta è positiva. è da notare che, anche nel caso in cui non fosse applicabile detta legislazione, vi sono altri istituti civilistici applicabili (quali ad esempio la concorrenza sleale, o l’arricchimento indebito).
Analizzando la definizione di opera protetta (art.1): sono protette tutte le opere d’ingegno, a carattere creativo, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Ciò che è rilevante è, quindi, il contenuto, e non il supporto su cui si presenta.
Allo stato attuale il Legislatore italiano non è ancora intervenuto in alcun modo a regolare il diritto d’autore nel campo multimediale, o elettronico. Questa carenza, che non è solo italiana, ma mondiale, ha delle spiegazioni che analizzeremo meglio in seguito, possiamo comunque anticipare  che risulta problematica la definizione di alcuni aspetti giuridici in un mercato che evolve così in fretta.
Al problema della definizione giuridica di un mercato così attivo, ed in continua evoluzione, si affianca anche il problema di una visione globale, ed internazionale, del mercato stesso. L’opera d’ingegno, ovvero l’espressione di un’idea, si presta per sua natura ad una facilissima circolazione;  se ci si collega ad Internet, e si scrive una poesia o un qualunque altro testo, questo testo può liberamente circolare in tutto il mondo.
È quindi logico che un Legislatore nazionale, come quello italiano, prima di intervenire sulla materia, voglia essere sicuro che vi sia una evoluzione legislativa, un’unica linea di pensiero tra i vari Legislatori perché altrimenti si creerebbero delle frontiere, delle barriere giuridiche alla libera circolazione delle idee.
Naturalmente questo discorso vale in maniera particolare per l’Unione Europea, che si propone di creare un unico mercato interno; infatti, il diritto d’autore è uno dei temi principali su cui si sta intervenendo, e si è già intervenuti, per un’armonizzazione. è evidente che per creare un unico mercato, in cui fare circolare le opere d’ingegno, è necessario avere legislazioni simili, almeno per grandi linee, tra tutti i Paesi dell’Unione.
 L’Unione Europea è intervenuta più volte su questa materia con una serie di direttive, che sono state recepite, o che stanno per essere recepite, ma che non risolvono i molteplici problemi  delle nuove tecnologie, per la novità del supporto. Come dicevo prima,  ci sono addirittura problemi relativi alla definizione di opera multimediale. Già il termine multimediale sarebbe improprio: letteralmente ‘multimediale’ significa che utilizza più media (supporti). Per esempio, un libro utilizza un unico medium: un supporto cartaceo che ci dà un’immagine visiva; una videocassetta, fattispecie regolata dalla legge, utilizza diversi media, audio e video insieme, quindi sarebbe un’opera multimediale.
Quindi, già nella definizione di opera multimediale abbiamo alcuni problemi: nel linguaggio parlato comune intendiamo per multimediale tutto ciò che è connesso alle nuove tecnologie (come l’editoria elettronica), mentre da un punto di vista strettamente giuridico-tecnico questo uso del termine non è appropriato, perché anche la televisione, le videocassette sarebbero multimediali.
Quando uscirono i  CD si provò a darne una definizione giuridica (differente da quella tecnica), ma arrivati ad un certo livello di discussione, l’evoluzione  tecnologica distinse i  CD musicali, CD-ROM, CD-I ed altri ancora e ci fu, quindi, una grande confusione.
Si decise di non intervenire, per il momento, con una legge, a regolare la  materia in questa situazione di incertezza, data sia dal  mercato, sia dalla evoluzione degli accordi internazionali, sia dalla novità del supporto. Solo quando si saprà per certo, ad esempio, quali sono tutte le  applicazioni delle nuove tecnologie, e tutti i problemi ad esse collegati, si potrà provare a dare una regolamentazione.
Nel lasso di tempo che ci separa da un intervento chiaro e risolutivo in questa materia (che comunque in base a varie indicazioni non potrà essere breve) ci troviamo in una situazione in cui non abbiamo certezze sulla gestione dei nuovi supporti.
In questo periodo di incertezze, è necessario richiamarsi ad alcune linee generali, alcuni principi  basilari, che ci dicano come la biblioteche possano gestire tali opere in maniera legittima, e senza violare i legittimi interessi dei titolari dei relativi diritti economici e morali.
In questa situazione si configurano tre possibili soluzioni.
La prima è l’attesa di un intervento legislativo chiarificatore;  ma abbiamo  visto  come, in realtà, a parte i tempi per la realizzazione di un intervento sulla materia,  restino alcuni dubbi, ad esempio sulla stessa definizione di opera multimediale, o sullo  sviluppo di tutte le potenzialità connesse.
Una seconda soluzione potrebbe essere quella di ricercare nella legislazione esistente qualche regolamentazione, o con l’applicazione analogica della legislazione esistente su diritto d’autore alle nuove tecnologie, o con l’applicazione di altri istituti già esistenti nel nostro ordinamento. Ad esempio nella legge del 1941 non si menzionano i CD musicali, ma indubbiamente esistono delle analogie, dei punti di  contatto, delle somiglianze tra le cassette (che sono regolate dalla legge) ed i CD musicali (ferme restando le differenze tra analogico e digitale). In questo caso potremmo applicare la legislazione esistente anche alle nuove fattispecie (ad esempio per il prestito). Vi sono poi degli altri istituti, al di fuori della legge sul diritto d’autore, quali, ad esempio, il divieto di concorrenza sleale, l’appropriazione indebita ed altre normative, da cui si può ricavare un quadro legislativo di riferimento anche per le nuove tecnologie. Naturalmente anche questa seconda soluzione presenta alcuni problemi, e dà luogo ad alcune perplessità;  sono problemi relativi alla chiarezza e alla certezza del diritto; se ancora oggi la fotocopia è oggetto di infinite discussioni, possiamo immaginare cosa possa significare applicare analogicamente questa legislazione, già di per sé problematica, ad un supporto completamente nuovo, quale, ad esempio, l’editoria elettronica. Questo ci porterebbe ad una fase di alta litigiosità, di incertezza, e non risolverebbe, invece, il problema fondamentale, non dicendoci come gestire le nuove tecnologie e con quali limiti.
La terza soluzione può essere quella contrattuale. Dal codice civile, noi sappiamo che le parti possono regolare i loro rapporti con un valido contratto. Al fine di sensibilizzare tutti gli operatori interessati alla soluzione contrattuale per i prodotti elettronici e multimediali, l’Unione Europea ha finanziato il programma ECUP (European Copyright Users’ Platform). Il programma, gestito da EBLIDA (un’associazione europea delle associazioni di biblioteche) intende fornire uno schema di contratto, negoziato  tra le biblioteche e gli editori multimediali, in grado di risolvere i punti di discussione, ed i dubbi inerenti alla gestione del prodotto. Questa soluzione è, a mio avviso, preferibile, anche se vi sono dei problemi, comunque superabili: dipende dal potere contrattuale delle parti su quali punti si raggiunge un accordo, e che tipo di accordo si raggiunge. Tuttavia, in attesa di un intervento legislativo chiaro e preciso, la soluzione contrattuale può rappresentare un vantaggio. D’altronde ormai, per i CD e per alcune opere multimediali ed elettroniche, non si parla più di contratto di vendita, ma di contratto di fornitura dei servizi, sottoscrivendo il quale vi impegnate a determinate regole, ed acquisite alcuni diritti. Tuttavia resta un contratto predisposto unilateralmente dagli editori, in cui il margine di contrattazione è spesso limitato. Il programma dell’Unione Europea, che l’AIB  sta facendo proprio, e di cui già si vedono alcuni progetti  pilota, offre invece alle biblioteche la possibilità di studiare delle soluzioni da negoziare con gli editori, e le associazioni di editori, per cercare soluzioni comuni.


Copyright AIB 1998-05-06, ultimo aggiornamento 1998-12-30 a cura di Antonella De Robbio e Marcello Busato
URL: https://www.aib.it/aib/sezioni/veneto/marandol.htm

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