Da qualche tempo il deposito legale è tornato al centro della riflessione della comunità professionale dei bibliotecari.
La legislazione in materia, risalente al 1939, non rispondeva ormai più alle mutate condizioni culturali e sociali: da una parte infatti la produzione editoriale è aumentata, differenziandosi anche nei formati (non più solo cartaceo, ma anche elettronico e multimediale), dall’altra è andata maturandosi la consapevolezza della necessità di un deposito legale in grado di far fronte non più a una esigenza di controllo della stampa, ma alla necessità culturale di documentazione della produzione editoriale italiana.
Per raggiungere questo scopo è necessario costituire un archivio nazionale e contemporaneamente sviluppare strumenti bibliografici quali la bibliografia nazionale, oltre che organizzare servizi di informazione e di accesso ai documenti.
Dopo l’approvazione della recente legge 106/2004, che ha riformato la normativa relativa al deposito legale e che prevedeva l’approvazione di un successivo regolamento attuativo, l’AIB ha promosso, soprattutto attraverso la Commissione nazionale Biblioteche e servizi nazionali (CNBSN), uno stimolante confronto di idee tra i diversi soggetti interessati alla riforma, per individuare gli elementi potenzialmente critici in vista di una efficace attuazione della legge (si veda, tra l’altro, lo Speciale Deposito legale pubblicato sul n. 6/2004 di «AIB notizie»).
In particolare, la CNBSN ha avviato un’indagine sulle biblioteche già destinatarie della cosiddetta "terza copia" di deposito legale, in vista della istituzione dell’"archivio regionale delle pubblicazioni" e delle conseguenze che ciò potrebbe comportare a livello organizzativo. Sul finire della precedente legislatura, del tutto inaspettatamente, il Consiglio dei ministri ha approvato, in seconda lettura il 27 aprile 2006, il regolamento di attuazione della legge n. 106/2004. I risultati della indagine della CNBSN, presentati al congresso AIB di Bologna del 18-19 maggio scorso e che vengono qui pubblicati, assumono quindi un particolare significato dal momento che il nuovo regolamento attuativo stabilisce tra l’altro che "ciascuna Regione e ciascuna Provincia autonoma (...) propone alla Conferenza unificata, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l’elenco degli istituti destinati a conservare i documenti (...), pubblicati nel proprio territorio" .
Una conoscenza più analitica della realtà bibliotecaria, cui dovrebbe essere affidata la conservazione dei documenti acquisiti per deposito legale, aiuterà certamente una più razionale applicazione della norma.
Ma torniamo al nuovo regolamento. In un futuro prossimo si pubblicheranno su questa rivista alcuni approfondimenti sulle implicazioni che questo regolamento comporta, nel presente e in prospettiva. Tuttavia non possiamo non fare qualche considerazione "a caldo". Innanzi tutto si rileva con preoccupazione il fatto che si procrastini ulteriormente, e senza limiti di tempo, l'acquisizione del digitale online, mettendoci in condizione di dover dipendere da archivi internazionali (come ad esempio l’Internet Archive) anche per la documentazione della cultura italiana, che ha importanti espressioni nella rete, in particolare per quanto riguarda la ricerca. Stiamo già perdendo anni preziosi. È necessario far acquisire la convinzione che l'obbligo-privilegio del deposito delle pubblicazioni presso le biblioteche – soprattutto per il digitale – ne assicura anche la conservazione.
Questa idea potrà diffondersi solo attraverso una grande campagna culturale, a patto che per primi ci credano i bibliotecari e riescano a convincerne gli intellettuali e i politici, sollecitando la collaborazione da parte degli editori. Compito nostro sarà rendere l'applicazione del regolamento possibile, entrando nel merito delle specifiche indicazioni e stimolando l'attenzione e il dibattito fra gli enti coinvolti.
In particolare, per quanto riguarda le pubblicazioni su carta, vista la natura delle disposizioni che mettono completamente a carico dell'editore le spedizioni ai singoli istituti depositari, e visto che tutte le biblioteche hanno carenze sostanziose di organico, è indispensabile che parta una grande e capillare campagna di informazione specie per informare i piccoli editori e per "conquistarli" al privilegio del deposito legale che assicura la conservazione permanente della produzione intellettuale del Paese. Questo vuol dire essere in grado, finalmente, di pubblicizzare il ruolo di conservazione – che poi è sempre conservazione per un accesso futuro – delle biblioteche oltre a quello di pubblica lettura, nonché pubblicizzare il valore dei servizi bibliografici: certamente SBN, ma anche la Bibliografia nazionale italiana, che deve essere potenziata per lo scambio e la diffusione internazionale dei dati bibliografici. La speranza di far rispettare la legge affidandosi soltanto alle sanzioni previste non è realistica, proprio per la mancanza di personale e di organizzazione adeguata che deve però essere costituita.
«AIB notizie» intende seguire con attenzione la concreta applicazione della nuova normativa, favorendo il dibattito su questo delicato tema.