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La seconda edizione di questa guida è disponibile all'indirizzo: http://dfp.aib.it/index.php?P=tabella4

Cercare le leggi quando Google non basta: consigli per bibliotecari

Fernando Venturini


1. Quanti tipi di leggi ci sono?. – 2. Un po' di chiarezza nella terminologia. - 3. La pubblicità dei documenti normativi. - 4. Le 4 esigenze tipiche e le 5 difficoltà della ricerca giuridica. - 5. Gli strumenti di ricerca ...in teoria. - 6. Gli strumenti di ricerca ...in pratica. - 7. E per il futuro (che non arriva mai)? - 8. Cosa può fare una piccola biblioteca. - Appendice: Il progetto e la banca dati Norme in rete.

Questo testo vuole dare suggerimenti di metodo per i bibliotecari che lavorano nel settore delle informazioni al pubblico e devono rispondere a domande sulla legislazione italiana e per chi, nelle biblioteche pubbliche, vuole organizzare o potenziare un servizio di reference legislativo. Questo testo è legato al repertorio DFP: Documentazione di fonte pubblica in rete a cui si rinvia per dettagli su singole risorse e per un panorama sintetico della documentazione normativa in rete (Tabella della documentazione giuridica).

1. Quanti tipi di leggi ci sono?

Chi cerca, soprattutto con finalità pratiche, le norme che regolano un certo problema, di solito non è interessato a particolari tipologie di documento. Vuole sapere cosa dice “la legge” sulla questione: cosa deve o può fare, cosa non deve fare. Per temi più generali vuole sapere se quello che ha letto sui giornali (o “mi hanno detto”) è vero, vedere il testo di un documento di cui si parla, ecc . In questi casi quando si parla di “legge” ci si riferisce in realtà a qualunque atto che produca diritto (legge nazionale, legge regionale, decreto legislativo, regolamento, ecc.) cioè qualunque fonte del diritto. E, anche se non ne è consapevole, chi cerca “la legge” per sapere cosa può o deve fare cerca anche l'interpretazione prevalente che i giudici danno a quei testi normativi.

Dunque, si cerca “la legge”, si cercano “le leggi” o “gli articoli di legge” e ci si imbatte in documenti che si chiamano: leggi, codici, testi unici, decreti legislativi, leggi regionali, direttive comunitarie, regolamenti, decreti ministeriali, direttive, circolari, decisioni del Garante della privacy, e chi più ne ha più ne metta. In molte questioni, soprattutto nei rapporti con enti pubblici, si scopre che, oltre a questi documenti, ci sono anche atti amministrativi di carattere generale come piani regolatori, bilanci, atti che riguardano intere categorie di destinatari, ecc.

Insomma, si scopre che il Parlamento e il Consiglio della propria regione fanno le leggi ma quasi sempre le leggi non bastano: esistono atti di molti altri organi ed enti che intervengono con regole di dettaglio, applicative, interpretative o con atti che distribuiscono risorse, ecc.

I documenti normativi sono molteplici, con molteplici legami tra di loro. Tali legami creano una rete, un contesto che non è mai statico, se non per temi puramente storici, poiché si alimenta continuamente.

Può darsi che chi cerca abbia qualche cognizione sulle differenze tra questi atti. Ovviamente, dal punto di vista giuridico, non è la stessa cosa trovarsi di fronte ad una legge fatta dal Parlamento o ad una circolare. Tuttavia, i rapporti tra i vari atti normativi sono molto complessi, basati sulla gerarchia, sulla successione cronologica, sulla divisione di competenza, sulla generalità/specialità delle norme e chi non è esperto può avere notevoli difficoltà a ricostruire un contesto normativo e, ancor più, a collocare il suo specifico problema in tale contesto. Come se ciò non bastasse, l'effettivo significato di un testo normativo – in un determinato momento storico – è dato dalle interpretazioni dei giudici (in particolare Corte di Cassazione e Consiglio di stato) e vi sono anche giudici (la Corte costituzionale) che possono cancellare una particolare disposizione normativa perché contraria alla Costituzione oppure interpretarla in un modo che non è modificabile da un altro giudice.

E' chiaro che tutte queste questioni interpretative non competono al bibliotecario che sta aiutando qualcuno a cercare una norma o a ricostruire il quadro giuridico su una determinata questione. Tuttavia, dal punto di vista di chi fornisce informazioni in una biblioteca, il problema non è molto lontano da quello che si pone nella ricerca bibliografica: chi cerca ha diritto ad un'informazione il più possibile completa, cioè recuperare tutti i documenti che hanno un qualche legame tra di loro, in relazione all'oggetto della ricerca, oppure se cerca uno specifico documento trovare tutti gli altri documenti ad esso collegati. Inoltre, il bibliotecario può imparare ad utilizzare efficacemente gli strumenti e i documenti che altri soggetti - professionalmente legati al mondo del diritto o alla tutela degli interessi dei cittadini - producono per divulgare e comunicare le novità normative. Tali strumenti possono aiutare i bibliotecari a svolgere un ruolo di mediazione dell'informazione giuridica.


2. Un po' di chiarezza nella terminologia

Finora abbiamo usato una terminologia molto varia. Cerchiamo di fare chiarezza, tramite un piccolissimo vocabolario che parte dal concetto più astratto e arriva al concetto più concreto:

Norma: precetto giuridico, la regola, ciò che deve essere fatto o non fatto. Alla fine dei conti, si tratta di ciò che cerca l'utente generico: vuole sapere cosa deve fare, o cosa può fare, qual'è il comando a cui deve attenersi o quali sono le possibilità giuridiche che ha in una certa situazione.

Atto normativo: atto giuridico, cioè espressione di una volontà giuridica da parte di determinati soggetti, secondo determinati procedimenti, contenente disposizioni (cioè enunciati linguistici) che interpretate e inserite in un determinato ordinamento giuridico possono dare vita a norme. Gli atti normativi sono in pratica le fonti del diritto, cioè le fonti delle norme o fonti normative : leggi costituzionali, leggi ordinarie, leggi regionali, decreti legge, regolamenti, ecc.

Disposizione: Enunciato linguistico che esprime un precetto, una regola. La disposizione, poiché rappresenta l'aspetto testuale della fonte normativa (cioè dell'atto normativo) deve essere interpretata. Dall'interpretazione nasce la norma. Disposizione + Interpretazione = Norma

Un esempio: l'art. 64 della Costituzione.

“Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.” Questa disposizione è stata interpretata in modo diverso dalla Camera e dal Senato. Alla Camera il regolamento dice che “sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario”. Al Senato invece si parla di “maggioranza dei senatori che partecipano alla votazione” e coloro che si astengono sono considerati partecipanti. Ne deriva che se su 100 presenti 20 si astengono, alla Camera la maggioranza sarà 41 (cioè la metà di 100, meno 20 astenuti, più uno); al Senato sarà 51 (cioè la metà di 100, astenuti compresi, più uno). Per questo motivo, al Senato, quando ci vuole astenere senza alzare il quorum ci si allontana dall'aula.

In alcuni casi, l'interpretazione è fortemente creativa, cioè giunge alla individuazione di una norma basandosi su disposizioni generiche dalle quali il cittadino non sarebbe in grado di dedurre i propri diritti, doveri, facoltà, ecc. Ad esempio la risarcibilità del danno biologico, cioè del danno non patrimoniale è, in gran parte, di natura giurisprudenziale: cioè la giurisprudenza ha riconosciuto un significato più ampio al termine patrimonio: il patrimonio di una persona non è fatto solo di beni economici ma anche delle sue stesse potenzialità fisiche e psichiche. Un altro esempio, che riguarda una materia che genera molta litigiosità, è quello della ripartizione delle spese nel condominio degli edifici (art. 1123 del Codice civile) dove l'interpretazione della giurisprudenza – sia pure incerta e oscillante – è assolutamente indispensabile per capire – in concreto – come devono essere ripartite le spese relative a particolari interventi (frontalini dei balconi, ringhiere e parapetti, elementi decorativi della facciata, ballatoi, ecc.).

Documento normativo: Rappresentazione dell'atto normativo in un testo redatto e riproducibile su vari supporti. Da un punto di vista documentario possiamo parlare di documenti con un grado di formalizzazione più o meno ampio. I documenti più formalizzati sono ovviamente le leggi e gli atti con forza di legge: essi presentano caratteristiche formali stabilite da altre norme e hanno un regime di pubblicità specifico. Ad esempio, la legge 400 del 1988 stabilisce, all'art. 14.1 che «I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione».

Questo piccolo vocabolario ci conferma la complessità della ricerca normativa. Essa infatti opera sul lato delle disposizioni cioè degli enunciati in lingua naturale presenti nei documenti normativi, ma risulterebbe sterile e fuorviante se non tenesse conto dell'atto giuridico che ha prodotto tale documento (e che fa sì ad esempio che una certa disposizione contenuta nel documento "x" prevalga sulla disposizione contenuta nel documento "y"). Il vero obiettivo della ricerca (facile a dirsi...) è la norma sostanziale, qualunque sia l'atto che la contiene, ovvero il comando giuridico qualunque sia l'insieme di enunciati linguistici da cui esso deriva. Anzi, la ricerca della norma sostanziale non può fermarsi all'individuazione e al confronto dei documenti pertinenti: essa dovrà tener conto dell'applicazione giurisprudenziale, dell'applicazione in via di prassi, dell'opinione degli studiosi, cioè, in pratica, di tutte le possibili interpretazioni degli enunciati normativi.

Naturalmente il compito del bibliotecario non potrà che fermarsi al livello di documento normativo o di documento che riassume ed enuncia le interpretazioni che derivano da una determinata norma.


3. La pubblicità dei documenti normativi

Le norme, come si è detto, nascono dall’interpretazione di disposizioni scritte che sono prodotte secondo procedure specifiche. Ma occorre anche che tali disposizioni siano rese note a chi le deve rispettare, attraverso forme di pubblicità. La forma più tipica di pubblicità dei documenti normativi è la pubblicazione tramite fogli ufficiali (Gazzetta ufficiale, Bollettini ufficiali delle regioni, Bollettini ufficiali delle autorità indipendenti, ecc.). Per gli atti normativi di ente locale, anche l’albo pretorio è una forma di pubblicità.

La pubblicazione ufficiale delle leggi, prevista dalla Costituzione, ha effetti giuridici importanti perché determina una presunzione di conoscenza, alla scadenza del periodo di vacatio legis (cioè il periodo di non vigenza di una norma, in attesa che tutti la possano conoscere), e una presunzione di conformità all’originale. Insomma, con la pubblicazione, l'atto normativo si presume noto a tutta la comunità nonché ai giudici e può esercitare i suoi effetti. Questi effetti giuridici appartengono alla copia a stampa. Infatti, come si ricorda anche sul sito della Gazzetta Ufficiale, «l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza». Si tenga presente che, in base all’art. 27 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con L. 6 agosto 2008 n. 133, è stata approvata la cosiddetta norma “Taglia-carta” che ha incentivato il Poligrafico dello Stato a sostituire le copie cartacee distribuite ad enti pubblici, nazionali e locali, con l’abbonamento telematico alle banche dati Guritel:

1. Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50 per cento rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni.

2. Al fine di ridurre i costi di produzione e distribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la diffusione della Gazzetta Ufficiale a tutti i soggetti in possesso di un abbonamento a carico di amministrazioni o enti pubblici o locali e' sostituita dall'abbonamento telematico. Il costo degli abbonamenti e' conseguentemente rideterminato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Questa norma non ha esteso alla versione digitale gli effetti giuridici della pubblicazione a stampa né ha sostituito quest’ultima. Tuttavia, per poter garantire gli enti pubblici dell’autenticità dei dati forniti su supporto digitale, il Poligrafico ha varato dal 1° gennaio 2009 la cosiddetta Gazzetta ufficiale certificata. Si tratta di un procedimento di autenticazione dei formati digitali, che intende attuare la norma contenuta nell’art. 43 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale", in base alla quale le pubblicazioni contenute su supporti informatici sono valide e rilevanti a tutti gli effetti di legge «se la riproduzione sia effettuata in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali e la loro conservazione nel tempo, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71». Ciò al fine di rendere possibile l'esonero della produzione ed esibizione del formato originale su supporto cartaceo quando richiesto ad ogni effetto di legge. Si tratta di una sorta di dichiarazione automatica di copia conforme.

Al di là di questi aspetti, è evidente che gli strumenti di pubblicità non sono nati per soddisfare esigenze di ricerca (anche se presentano apparati di indici che dovrebbero facilitarla). Dal punto di vista del potenziale informativo, i fogli ufficiali tradizionali su carta hanno la funzione principale di “aggiornare” e presentano infatti i caratteri di un contenitore sequenziale, dove gli atti sono pubblicati cronologicamente. Proprio per queste caratteristiche “seriali” e nonostante la presenza di indici annuali per materia, la funzione di reperimento di documenti normativi pubblicati è agevole solo conoscendone gli elementi identificativi (Tipo atto, Numero, Data di promulgazione, Data di pubblicazione in Gazzetta). Naturalmente, l‘eventuale versione elettronica del foglio ufficiale consente ricerche di ogni tipo e trasforma il “contenitore seriale” in una banca dati. (ad es. Bollettino ufficiale della Regione Lazio).


4. Le 4 esigenze tipiche e le 5 difficoltà della ricerca giuridica

Adesso cerchiamo di capire quali sono le esigenze tipiche degli utenti, sulla base delle richieste di reference che arrivano ad una biblioteca giuridica e le difficoltà che si nascondono dietro tali domande ricorrenti. In generale, questa casistica è valida anche per le biblioteche pubbliche.

Le esigenze tipiche della ricerca giuridica si possono ricondurre alle seguenti 4 categorie:

  1. Ricerca per dati identificativi: si cerca un documento normativo sulla base di alcuni elementi – sia pure imprecisi o parziali – che lo identificano.
    Esempi:
    • Cerco la legge 241 del 1990
    • Cerco la legge La Pergola
    • Cerco una circolare del Ministero della pubblica istruzione sul bicentenario di Mazzini
    • Cerco una norma, credo uscita di recente, sul silenzio-assenso [per la complessità di questa domanda, si veda la seguente tabella riassuntiva dell'istituto a livello nazionale e regionale: http://www.sportelloimpresa.it/cd-rom/simpliciter_quaderno50/10.pdf]


  2. Ricerca per argomento: non si conoscono elementi identificativi ma si vuol sapere quali norme regolano una determinata materia o un argomento specifico (in alcuni casi non si ha neanche certezza che tali norme esistano).
    Esempi:
    • Cerco le norme che regolano, in Italia, il settore dell'editoria
    • Cerco le norme che regolano i doveri degli amministratori di condominio
    • Vorrei sapere se l'inno di Mameli è previsto da qualche legge
    • Cerco le leggi base della normativa antisismica italiana


  3. Ricerca tra i legami normativi (documenti che si richiamano): in questo caso si parte da un documento noto e si cercano documenti derivati o collegati, cioè documenti citati, documenti previsti o documenti di dettaglio.
    Esempi:
    • Vorrei avere il testo della legge a cui fa riferimento questo Decreto legislativo
    • Vorrei sapere se l'Italia ha applicato questa direttiva comunitaria
    • Vorrei avere le più recenti circolari applicative della Legge Tremonti
    • Vorrei conoscere la giurisprudenza del Consiglio di stato sull'art. 26 della Legge 241 del 1990


  4. Aggiornamento: in questo caso si ha l’esigenza di essere informati in modo continuativo e costante sulla normativa che riguarda un certo oggetto oppure sono emanate da un determinato ente. In alcuni casi si desidera essere informati su un documento normativo futuro, in modo puntuale e tempestivo.
    Esempi:
    • Vorrei conoscere le circolari e le risoluzioni del Ministero dell’economia e delle finanze, emanate nell’ultimo mese
    • Vorrei essere informato quando sta per uscire il Decreto flussi del Ministero del lavoro

Dietro queste esigenze si nascondono alcune difficoltà tipiche della ricerca giuridica, difficoltà che normalmente chi fa la domanda non percepisce e che devono essere conosciute chi deve cercare di rispondere.


A. Il recupero della vigenza o, meglio, del “testo coordinato”.

Di solito il cittadino – ma anche lo studente o io ricercatore di diritto - cerca il testo “vigente” di un documento normativo, cioè cerca il testo “in vigore” in un certo momento storico, tenuto conto delle eventuali modifiche successive alla sua pubblicazione o di altri elementi. La vigenza è un concetto complesso, spesso frutto di interpretazione. Infatti, oltre alle abrogazioni o modifiche per dichiarazione espressa del legislatore, vi possono essere abrogazioni per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti. Vi possono inoltre essere interpretazioni della Corte costituzionale, della Corte di giustizia UE, oppure vi possono essere termini temporali che allontanano nel tempo la “vigenza” di un determinato dispositivo. Per questo è più opportuno parlare di “testo coordinato”, cioè del testo normativo coordinato con tutte le successive modifiche e abrogazioni.

B. Il recupero del contesto normativo

Chi cerca un documento normativo, anche se non ne ha consapevolezza (e, per questo motivo, non lo dice al momento di formulare la domanda), ha quasi sempre necessità di conoscere anche i documenti normativi richiamati dal documento che è stato individuato o che da esso hanno tratto origine.

C. Il recupero delle norme nascoste

A causa delle caratteristiche della nostra legislazione, molte disposizioni normative che interessano i più vari settori sono inserite in “leggi contenitore” o “leggi omnibus” (Legge finanziaria, collegati, decreti legge, ecc.) ed è spesso molto difficile coordinarle con la legislazione del loro settore. In questi testi spesso molto lunghi e poco leggibili (ad es. Legge finanziaria 2005) sono contenute disposizioni che modificano la legislazione generale (codice civile, codice penale) e soprattutto la legislazione di settore, in particolare nell'ambito delle leggi tributarie, sull'ambiente, sul lavoro pubblico e privato, ecc.

D. Il linguaggio

In campo giuridico, la complessità del linguaggio può essere un problema. Il linguaggio utilizzato nella domanda può essere molto diverso da quello presente nei documenti. La complessità è data da due fattori. Da un lato i tecnicismi tipici della scienza giuridica; dall'altro la presenza di lessici specialistici di ogni tipo, conseguenti al fatto che l'attività normativa tocca qualunque settore della società. A questo problema è legata la necessità di predisporre strumenti di divulgazione giuridica che in Italia non sono frequenti né molto curati. Un piccolo esempio: ABC del diritto.

E. L’interpretazione delle norme

Infine, vi è il problema derivante dall’interpretazione giurisprudenziale dei documenti normativi che da’ ad un certo testo un determinato significato che può essere diverso da quello che appare dalla lettera. Anche in questo caso chi cerca ha bisogno di strumenti che lo aiutino, quando necessario, a capire il peso della giurisprudenza su di un determinato testo normativo.


5. Gli strumenti di ricerca ...in teoria

Per affrontare le esigenze tipiche della ricerca normativa sono disponibili molti strumenti. Tradizionalmente, possono essere suddivisi in base alla fonte editoriale (pubblica o privata), al supporto (cartaceo o informatico), oppure alla natura della documentazione raccolta (generale o di settore; soli estremi o anche full text; a testo vigente o a testo storico), alla gratuità o meno dell'accesso.

Proviamo a disegnare una piccola mappa basata sul soggetto produttore.

Pubblicazioni ufficiali in senso stretto

Si tratta, come si è detto, di pubblicazioni che hanno la caratteristica di determinare un effetto giuridico importante, cioè la presunzione di conoscenza degli atti pubblicati e l’autenticità del testo. Tutte le principali pubblicazioni ufficiali (dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, ai Bollettini ufficiali delle regioni, ai Bollettini ufficiali delle autorità indipendenti, ai Bollettini delle Autorità indipendenti, ai principali Bollettini ministeriali), sono disponibili in formato elettronico, almeno per gli anni più recenti quasi tutte gratuitamente. Purtroppo, come è noto, la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana è disponibile gratuitamente solo per gli ultimi 60 giorni.

Altre fonti prodotte dagli enti pubblici

L'Ufficio pubblicazioni dell'Unione europea, l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, il CED della Corte di Cassazione, la Camera dei deputati e il Senato, le Regioni, sono, storicamente, i principali produttori di dati giuridici e detengono grandi banche dati normative, ormai tutte accessibili in Internet ma non tutte gratuitamente. Le due Camere e l’Ufficio pubblicazioni dell’UE hanno messo in rete gratuitamente pressoché tutto il proprio patrimonio di informazione giuridica. Invece, le banche dati di Corte di Cassazione (ItalgiureWeb) e Istituto poligrafico e Zecca dello Stato (Guritel) sono ancora riservate ad un pubblico professionale.

Negli ultimi 10 anni, anche altri enti pubblici (Ministeri, Autorità indipendenti, Corti supreme, grandi amministrazioni locali, Università) hanno pubblicato raccolte di informazione giuridica. In alcuni casi gli enti pubblici citati, oltre alle norme che regolano la propria attività, curano raccolte di settore importanti. Ad esempio la Regione Toscana cura un sito di normativa antisismica (anche nazionale), oppure l'Università di Urbino cura un Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro.

Fonti prodotte da editori privati

L'editoria giuridica privata è molto vivace e produce un gran numero di pubblicazioni. Molto importanti sono:


6. Gli strumenti di ricerca ...in pratica

Come si è visto, nonostante il fatto che tutte le grandi banche dati giuridiche siano prodotte da enti pubblici, in pratica la reperibilità dei documenti normativi da parte del cittadino non è semplice, in relazione alle difficoltà che abbiamo messo in evidenza.

La ricerca nelle pubblicazioni ufficiali?

La ricerca di un documento normativo in testo vigente?

La ricerca di documenti normativi per materia?

L'aggiornamento normativo?


7. E per il futuro (che non arriva mai)?

Esiste da anni un progetto per la creazione di una grande banca dati gratuita di testi vigenti. Questo progetto è nato con l'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che istituiva un fondo «destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini». Successivamente, il progetto si è inserito in un più ampio disegno di razionalizzazione e semplificazione normativa avviato con la cosiddetta norma “taglia-leggi”, introdotta dall’art. 14 della legge n. 246 del 2005. In base a tale articolo si prevede in primo luogo la ricognizione di tutte le norme vigenti, poi l'individuazione delle norme antecedenti al 1° gennaio 1970 da mantenere ancora in vigore. Tutte le altre saranno automaticamente abrogate (c.d. ghigliottina). Infine si prevede l'accorpamento per materia delle norme omogenee rimaste in vigore. Con successivi decreti legge (n. 112 del 2008 e n. 200 del 22 dicembre 2008) sono stati abrogati prima 3.370 atti, poi circa 29.000 norme pre-costituzionali, palesemente obsolete o che avevano esaurito i loro effetti. E’ in corso di approvazione un D. Lgl. che attua il meccanismo “taglia leggi” e dovrebbe individuare circa 2.700 leggi statali pubblicate anteriormente al 1 gennaio 1970 individuate come leggi di cui è indispensabile la permanenza in vigore. Da questo lunghissimo processo e proprio dalla ricognizione di tutte le norme vigenti, dovrebbe nascere finalmente una banca dati gratuita di testi normativi vigenti che è stata denominata Normattiva sulla cui disponibilità, inizialmente prevista per il giugno 2009, non si hanno attualmente notizie.


8. Cosa può fare una piccola biblioteca

In questo contesto, proviamo ad immaginare le difficoltà di ricerca dei documenti normativi, considerando tre piccole biblioteche con dotazioni completamente diverse:

  1. Una situazione in cui sono disponibili solo alcune fonti tradizionali su carta (una collezione della Gazzetta Ufficiale, una collezione del Repertorio del Foro italiano; una collezione del Foro italiano).
  2. Una situazione in cui è disponibile, oltre alle fonti precedenti, anche un'edizione su DVD di una collezione tipo Leggi d'Italia; La legge plus; JurisData; Platinum
  3. Una situazione in cui non è disponibile alcun prodotto di editoria giuridica ma soltanto un collegamento Internet.

Nel primo caso:

E’ agevole l’individuazione di un testo normativo specifico (di cui si conosca almeno il numero o la data di pubblicazione) non troppo recente. E’ possibile – attraverso strumenti come il Repertorio del Foro italiano o simili (Giustizia civile; Repertorio generale della giurisprudenza italiana) avere un quadro, non perfettamente aggiornato, della normativa che regola una determinata materia. Tuttavia in ogni caso è assai oneroso il recupero dei testi. Pressoché impossibile la ricostruzione della vigenza, se non sfruttando le ripubblicazioni di testi coordinati in G.U. Impossibile la ricerca di atti non pubblicati in G.U. Assai macchinoso e faticoso l’aggiornamento.

Nel secondo caso

Oltre alle possibilità della situazione precedente, è sempre possibile accedere ad un testo coordinato delle norme individuate. Consente inoltre l’accesso alle principali interpretazioni giurisprudenziali e soprattutto consente di percorrere il legame tra testi e una adeguata ricostruzione del contesto normativo.

Nel terzo caso

I documenti specifici sono ben ricercabili anche se non è sempre facile stabilire la situazione di vigenza. In alcuni casi, attraverso la funzione di aggregazione degli enti produttori o le informazioni derivanti dalle news, tali documenti sono reperibili solo attraverso la rete. In particolare sono importanti: I siti degli enti pubblici centrali e locali, i siti delle associazioni e dei sindacati, i siti degli studi legali soprattutto nel campo del diritto privato e penale.

Per quanto riguarda invece i documenti legati dal contenuto - o che si richiamano - l’utilizzo di Internet non è soddisfacente. Peraltro, in alcuni casi si trovano aggregazioni e ricostruzioni del tessuto normativo sufficientemente affidabili ed esistono alcune banche dati di settore che presentano testi coordinati.

Internet torna ad essere efficacissimo nell'aggiornamento su tematiche giuridiche e nella ricerca di documenti non giuridici richiamati o in qualche modo collegati al documento giuridico, nonché nella divulgazione giuridica. Per quest'ultimo aspetto, è possibile utilizzare numerose fonti di informazione e divulgazione giuridica: da Italia.gov.it a “Il Sole 24 Ore”, ai siti dei sindacati, dai siti delle associazioni di consumatori alle aree di divulgazione dei siti pubblici, ai siti degli studi legali. Utilizzando guide, commenti e FAQ pubblicati in tali siti è possibile fornire informazioni attendibili sui più diversi temi di attualità giuridica (dalla casa, alla famiglia, al lavoro, alle imposte) e sulle sentenze più recenti di interesse generale. Ovviamente per temi di interesse locale (ad es. urbanistica, servizi pubblici, ecc.) sono essenziali i siti degli enti locali e dell'associazionismo legato al territorio. Inoltre, per tutta la fase di elaborazione delle norme giuridiche primarie sono molto ricchi i siti della Camera e del Senato e i siti dei consigli regionali.

In conclusione si può affermare che la sola disponibilità della rete Internet ad accesso libero consente di risolvere un discreto numero di problemi di ricerca normativa e consente anche di creare dei servizi di divulgazione normativa. Resta difficile l’individuazione di un testo vigente affidabile e resta molto faticosa la ricostruzione del contesto normativo. Se all’uso della rete si affianca la disponibilità di un prodotto commerciale con testo coordinato e giurisprudenza, la risposta si alza notevolmente e consente di soddisfare un numero molto alto di richieste.

E’ necessario peraltro conoscere i siti che presentano informazione normativa (o meglio: giuridica) affidabile nei vari settori. Da questo punto di vista, si rinvia nuovamente alla sezione Informazione giuridica della DFP.


Appendice: Il progetto e la banca dati Norme in rete

Norme in rete è il più importante progetto italiano nel campo dell'informazione giuridica in Internet con l’obiettivo di creare un portale dell’informazione normativa per il cittadino, sul modello delle maggiore esperienze europee (ad es. Legifrance). Rappresenta inoltre uno sforzo importante nella direzione di creare standard condivisi da tutti i soggetti coinvolti, al fine di creare documenti e procedure indipendenti dalle diverse piattaforme tecnologiche. Tutti gli aspetti innovativi di Norme in rete sono presenti nello studio di fattibilità del 2000. L'architettura del progetto è fortemente decentrata e mira a rendere consultabili i documenti normativi autonomamente resi disponibili dai siti pubblici italiani. Tuttavia, nel corso del progetto, sono apparse evidenti le difficoltà derivanti dalla mancata partecipazione di alcuni grandi collettori di informazione giuridica, in particolare il Poligrafico dello Stato tramite la Gazzetta Ufficiale e le Banche dati della Corte di Cassazione. Infatti i risultati delle interrogazioni del sistema Norme in rete conducono a una molteplicità di testi con caratteristiche di vigenza diverse. Di recente, a seguito della ristrutturazione, in modalità client server, di tutti gli archivi della Cassazione, e in virtù dell'art. 107 della finanziaria 2001, si è deciso comunque di fare perno su di un archivio centralizzato della normativa statale messo a disposizione dal CED della Cassazione. Si tratta, tuttavia, di un archivio di testi storici che si aggiunge agli altri archivi disponibili tramite Norme in rete. Non è al momento chiaro il rapporto tra Norme in rete e il progetto che deve portare a Normattiva. Con il recente D.L. n. 200 del 2008 le iniziative legate alla creazione di una banca dati di testi vigenti per il cittadino è stata accentrata dal Ministro per la semplificazione amministrativa. Infatti, l’art. 1, dispone che:

«Il Ministro per la semplificazione normativa promuove, assume e coordina le attività volte a realizzare l’informatizzazione e la classificazione della normativa vigente per facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, secondo le finalità di cui all’articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le Amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sulla base delle medesime intese, collaborano per l’attuazione delle suddette iniziative. Il Ministro per la semplificazione normativa assicura, altresì, la convergenza presso il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri di tutti i progetti di informatizzazione e di classificazione della normativa statale e regionale in corso di realizzazione da parte delle amministrazioni pubbliche. Per quanto riguarda la normativa regionale, la convergenza è realizzata in cooperazione con la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome».


© AIB [c] 2009-10, aggiornamento 2013-01-16 a cura della Redazione DFP  [MAIL:] <AW-dfp@aib.it>.
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