Alcune informazioni di contesto
Il territorio è quello della Provincia autonoma di Trento che, sulla base di potestà legislativa primaria, disciplina e sostiene l’offerta, per una popolazione di 467.000 abitanti distribuiti su una superficie di 6.206 chilometri quadrati, di un servizio bibliotecario integrato, noto formalmente come Sistema Bibliotecario Trentino, al quale cooperano oltre 120 tra biblioteche pubbliche, speciali e di conservazione, gestite da Comuni e altri Enti.
Le biblioteche aderenti al Sistema sono attualmente tutte collegate in linea al Catalogo bibliografico Trentino, creato in attuazione di specifica disposizione di legge - la Legge provinciale 18 agosto 1981 n. 16 - come catalogo collettivo integrato dei patrimoni delle diverse tipologie di biblioteche presenti.
Il Catalogo si avvale, quale supporto software, del programma DOBIS/LIBIS che garantisce l’automazione della catalogazione in forma partecipata, della ricerca, del prestito locale e interbibliotecario, dell’acquisizione e inventariazione, della posta interna alla rete, della rilevazione ed elaborazione statistica, della stampa e scarico dei dati bibliografici e, infine, dell’informazione agli utenti sul posseduto, sui libri in ordinazione, sulla situazione personale dei prestiti e sulle biblioteche (bacheca elettronica). Il nuovo software destinato tra breve a sostituirlo offrirà, in aggiunta alle attuali funzioni, anche la possibilità di costituire archivi di authority, di effettuare la catalogazione derivata e di gestire gli abbonamenti ai periodici e il prestito interbibliotecario extraprovinciale.
Dei circa tre milioni di documenti patrimonio delle biblioteche, sono inserite nel Catalogo le informazioni relative a due milioni di esemplari, corrispondenti a circa ottocentomila record bibliografici (monografie antiche e moderne, periodici, musica a stampa, film, spogli e, limitatamente, carte geografiche, CD-ROM e manoscritti musicali).
Dal 1 aprile 1998, grazie al software IPAC, il Catalogo è consultabile per il pubblico di Internet dalla pagina del Sistema, all’indirizzo http://www.ipac.infotn.it.
Il supporto hardware è fornito dalla rete geografica di telecomunicazione Telpat che copre l’intero territorio provinciale ed è finalizzata al collegamento in rete degli Enti del Trentino. L’avviato processo di evoluzione di Telpat verso funzioni di tipo Intranet consentirà di supportare per il tramite di linee dedicate non solo il Catalogo, ma anche altri servizi come la progettata consultazione remota di CD-ROM in rete geografica e Internet.
La capacità informativa del Sistema bibliotecario trentino, fondata sinora eminentemente sul Catalogo e sul Servizio di prestito interbibliotecario, anch’esso gestito centralmente su scala provinciale, che consentono al pubblico in ogni biblioteca della rete sia l’accesso alle informazioni bibliografiche sia concretamente ai documenti richiesti, ha conseguito un radicale potenziamento mediante l’estensione alle biblioteche dell’enorme e variegata quantità di risorse informative rese raggiungibili da Internet.
Il progetto Internet in biblioteca
Nel dicembre 1997 l’Ufficio per il Sistema bibliotecario trentino della Provincia autonoma di Trento ha avviato il progetto Internet in biblioteca, al fine di sviluppare le potenzialità informative delle biblioteche a favore del pubblico, di diversificarne l’offerta attraverso l’integrazione ai servizi tradizionali di nuovi servizi resi disponibili dalla tecnologia, di catturare l’interesse di ulteriori fasce d’utenza, di aprire al mondo la rete bibliotecaria trentina.
Allo scopo, si è avvalso di un’offerta promozionale di Informatica Trentina S.p.A. - società a prevalente partecipazione pubblica che cura lo sviluppo e la gestione del Sistema informativo della Provincia autonoma di Trento (SIEP) e, in particolare, gestisce materialmente il supporto informatico del Catalogo -, consistente nell’erogazione gratuita per un anno di servizi telematici di connessione per consentire a stazioni di lavoro situate presso le biblioteche del Sistema di collegarsi ad Internet e di accedere al server WWW presso Informatica Trentina. In esso sono consultabili, tra l’altro, il sito del Sistema (http://www.provincia.tn.it/cultura), il Catalogo bibliografico trentino e, prossimamente, le pagine di presentazione delle singole biblioteche.
Il progetto prevede nelle sue diverse fasi:
Hanno aderito al Progetto, nel corso del 1998, 69 tra biblioteche e loro unità di servizio decentrate, cui se ne sono aggiunte altre 20 nell’anno in corso. Il numero totale delle postazioni al pubblico per Internet è attualmente di 146. I dati ricomprendono anche alcune biblioteche che avevano attivato in precedenza il collegamento ad Internet con altri provider e che hanno ritenuto più vantaggioso fruire dell’offerta della Provincia.
La realizzazione del Progetto ha richiesto tempi maggiori rispetto a quelli preventivati, per l’attivazione dei collegamenti, completata in questa prima fase, e per la realizzazione delle pagine Web delle singole biblioteche, per la quale si renderà necessario fornire ai bibliotecari criteri per la scelta e la presentazione dei contenuti.
Sono stati organizzati finora tre corsi Internet di base e un corso finalizzato alla conoscenza delle risorse bibliografiche della Rete, condotto da Riccardo Ridi.
La rilevazione statistica del servizio, tuttora in fase di studio, sarà finalizzata ad assumere informazioni, oltre che sul volume degli accessi, sulla tipologia dei fruitori, sulla frequenza di utilizzazione, sulle caratteristiche d’uso (motivazioni, ambiti di ricerca, grado di soddisfazione offerta dal servizio, ecc.).
Sono stati, invece, affrontati i problemi connessi con gli adempimenti richiesti dal D.Lgs 103/95 e si è provveduto alla stesura del Regolamento-tipo del servizio Internet nelle biblioteche trentine.
La disciplina di Internet nelle biblioteche trentine
La diffusione su vasta scala del servizio ha evidenziato immediatamente la necessità di disporre di regole certe per l’accesso e l’uso pubblico di Internet.
Altra esigenza era quella di stabilire regole comuni, in linea con la logica del Sistema bibliotecario che comporta modalità omogenee di erogazione dei servizi all’utente in tutte le biblioteche che vi aderiscono: lo scopo era quello di offrire anche rispetto ad Internet un’immagine unitaria del servizio bibliotecario provinciale e pari opportunità al pubblico che ne fruisce.
Infine, si trattava di corrispondere all’esigenza espressa dai bibliotecari di essere tutelati rispetto al problema delle responsabilità in Internet.
Ai sensi della Legge provinciale 30 luglio 1987 n. 12 e s.m., che disciplina al Titolo III la materia delle biblioteche, il ruolo del coordinamento spetta alla Provincia per il tramite dell’Ufficio per il Sistema bibliotecario trentino che si è pertanto attivato per la definizione e l’adozione del Regolamento-tipo.
Il primo passo è stato quello di costituire un gruppo di lavoro con alcuni bibliotecari dotati di maggiore conoscenza ed esperienza nell’offerta di Internet al pubblico, per aver introdotto il servizio nelle proprie biblioteche già prima dell’avvio del Progetto.
In quella sede, si sono definiti collegialmente alcuni princìpi, criteri e modalità di erogazione, di cui si è tenuto conto in fase di stesura del Regolamento, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 9743 l’11 settembre 1998.
Circa la natura del Regolamento-tipo, va specificato che esso riveste nel suo complesso un insieme di "raccomandazioni", mentre hanno natura di vincolo, e pertanto devono essere recepiti nei regolamenti adottati dai soggetti proprietari delle biblioteche, i punti che saranno illustrati ai paragrafi 1-5.
Circa l’efficacia del Regolamento, esso disciplina nei suoi aspetti vincolanti il servizio Internet attivato presso le biblioteche trentine di ogni tipologia ed è destinato ai Comuni e loro forme associative e agli altri Enti pubblici o privati proprietari di biblioteche di pubblica lettura e di biblioteche speciali e di conservazione, che beneficiano dei contributi o delle agevolazioni previsti dalle LP 12/87 e 16/81.
L’esame di conformità dei regolamenti ai punti vincolanti dello schema-tipo è affidato anch’esso all’Ufficio.
1. Internet come risorsa informativa
Rispetto alla polifunzionalità della Rete, alla sua attitudine cioè ad essere utilizzata per le più diverse attività, si è deciso di puntare sul carattere di risorsa informativa del nuovo mezzo, in coerenza con la funzione propria della biblioteca.
L’assunto, ritenuto vincolante, si rispecchia, non solo nell’art. 1 del Regolamento, ove si afferma che "la biblioteca offre gratuitamente ai propri utenti l’accesso ad Internet come ulteriore strumento di informazione rispetto alle fonti tradizionali" e che "Internet in biblioteca è da intendersi prioritariamente come fonte di informazione per finalità di ricerca, studio e documentazione", ma anche nella scelta dei servizi da rendere disponibili e non disponibili al pubblico.
2. Gratuità del servizio
La scelta della gratuità del servizio, posta come obbligo per le sole biblioteche che hanno aderito al Progetto, è scaturita da una serie di riflessioni che hanno tenuto conto in primo luogo delle indicazioni contenute nel Manifesto UNESCO che definisce le biblioteche pubbliche vie di accesso libero e senza limitazioni alla conoscenza, al pensiero, alla cultura e all’informazione, e afferma la gratuità in linea di principio dell’uso della biblioteca pubblica. Proprio la fedeltà ai princìpi ispiratori del Manifesto, fortemente condivisi dai bibliotecari trentini, insieme alla relativamente buona disponibilità finanziaria delle biblioteche, ha fatto sì che finora non sia stata adottata in provincia di Trento una organica politica di tariffazione dei servizi bibliotecari.
E’ parso, dunque, ingiusto affrontare la questione proprio a partire dalle risorse elettroniche, sia in virtù della necessità di riconoscere una "par condicio" tra le fonti informative ritenute fondamentali in biblioteca - Internet è tra queste- sia per evitare di sottoporre a rimborsi da parte dell’utenza solo quei servizi che più facilmente si prestano all’individuazione e al calcolo dei costi vivi.
3. Obbligo dell’iscrizione al servizio
Il Regolamento-tipo pone anche come vincolo che l’accesso al servizio Internet sia "consentito esclusivamente agli utenti che vi risultino iscritti, per aver compilato l’apposito modulo di iscrizione dopo aver preso visione del Regolamento" (art. 3.1) e che vi sia l’obbligo della sottoscrizione ad ogni sessione, da parte dell’utente, di un registro che ne documenta il giorno, l’ora e la postazione di utilizzo (art. 3.5).
Entrambe le determinazioni sono finalizzate all’identificazione certa dei fruitori del servizio e all’assunzione da parte degli stessi delle responsabilità e obblighi eventualmente derivanti dall’uso di Internet in biblioteca, relativi alla propria persona o a quella dei minori di cui rispondono.
4. Responsabilità e obblighi per l’utente
Le responsabilità e gli obblighi degli utenti sono specificati all’art. 7 del Regolamento che, accreditando un’interpretazione della Rete non come "zona franca" in cui tutto è permesso, bensì come spazio, sia pure virtuale, soggetto all’ordinamento, attribuisce direttamente ai medesimi le responsabilità penali (secondo il principio costituzionale che la responsabilità penale è personale) e civili, scaturenti dalle attività compiute.
Le prescrizioni contenute nell’art.7, che contempla anche le ipotesi di danni procurati all’hardware e al software della biblioteca, sono rese ulteriormente esplicite agli utenti nel Modulo di iscrizione al servizio
L’art. 8 fissa le relative sanzioni.
Al fine della tutela dei bibliotecari, è stata richiamata anche l’ipotesi di danni subiti dagli utenti in relazione all’uso di Internet a mezzo postazione della biblioteca, ribadendo l’estraneità del bibliotecario rispetto sia alla responsabilità per le informazioni presenti in Rete (art. 2) sia a quella per eventi dannosi causati agli utenti da terzi (punto 6 del Modulo d’iscrizione).
Fatto salvo l’obbligo di vigilare sull’osservanza del Regolamento, l’aver sollevato il bibliotecario dalla preoccupazione di un personale coinvolgimento nelle conseguenze delle azioni illecite dei frequentatori della rete, a nostro avviso, può tradursi in un valore positivo nell’esercizio della professione: liberato dall’incombenza di esercitare pressanti controlli sulla navigazione e di compiere interventi censori, il bibliotecario potrà impiegare le proprie energie per fini più squisitamente d’intermediazione informativa.
L’osservazione può valere anche con riferimento alla navigazione compiuta dagli utenti in età minore nei confronti dei quali, ai sensi dell’art. 9 "il personale della biblioteca non è tenuto ad esercitare la supervisione sull’uso di Internet, che è demandata ai genitori o a chi ne fa le veci".
Naturalmente, su questi ultimi non era possibile far ricadere il problema, senza aver dato loro la possibilità, anzi senza avere loro posto la condizione, di un coinvolgimento consapevole.
Nel mentre, infatti, all’art. 9.1, che ha efficacia di vincolo, si prevede che l’iscrizione al servizio per i minori debba essere controfirmata da un genitore, si richiama al tempo stesso la necessità che il genitore, o chi ne fa le veci, abbia preso visione del Regolamento e anche di un documento contenente informazioni, avvertenze e suggerimenti, reso disponibile nelle biblioteche con il titolo Raccomandazioni per la sicurezza dei minori in rete ad uso dei genitori (leggibile alla pagina: http://www.provincia.tn.it/cultura/05-3-Raccomandazioni_adulti.htm).
Rivolte ai ragazzi sono, invece, le Raccomandazioni per una navigazione sicura elencate in un sintetico decalogo di comportamento (http://www.provincia.tn.it/cultura/05-4-Raccomandazioni_minori.htm).
5. La tutela dei minori
Le raccomandazioni per i genitori, così come il decalogo per i navigatori minorenni, sono ispirati ad un documento redatto dal giornalista americano Lawrence J. Magid e pubblicato in http://www.missingkids.com/html/ncmec_default_child_safety.html con il titolo Child safety on the information highway ed hanno tenuto conto anche degli utili suggerimenti forniti da ECPAT Italia, sezione italiana dell’End Child Prostitution, pornography And Trafficking.
Le raccomandazioni, nell’evidenziare l’importanza del mezzo per la crescita culturale anche dei minori, richiamano tuttavia l’attenzione degli educatori sugli eventuali rischi e situazioni poco appropriate nei quali i ragazzi possono imbattersi e che hanno riguardo con la sfera intellettuale ed educativa o con la sicurezza personale, legale e finanziaria proprie e dei genitori.
Più che indicare ai genitori degli accorgimenti per il controllo, si è scelta la via, senz’altro più impegnativa, ma forse anche più efficace, di sollecitarli ad esercitare in modo attivo il ruolo educativo che loro compete: si è suggerito di fare esperienza di navigazione insieme ai propri figli, assumendo un atteggiamento di "complicità", per persuaderli all’osservanza delle regole e per responsabilizzarli criticamente rispetto ai siti che non meritano di essere visitati e ai messaggi pubblicitari.
La soluzione dei filtri è stata accantonata per i noti limiti di questi strumenti e anche in considerazione del fatto che nella maggior parte delle biblioteche, nella fase di avviamento del Progetto, non vi era disponibilità di postazioni specificamente riservate ai ragazzi su cui caricare questi software censori.
I minori, dal canto loro, sono posti sull’avviso dal sintetico decalogo cui s’è fatto cenno, esposto in prossimità delle postazioni.
La libertà in Internet riconosciuta agli utenti in età minore, considerati alla stregua di quelli adulti in tutti gli aspetti dell’attività delle biblioteche pubbliche del Trentino, risulta tuttavia temperata, come detto, dalla decisione di vincolare all’autorizzazione dei genitori il loro accesso alla Rete: va specificato che l’accezione di "minori" accolta dal Regolamento-tipo è quella di "minori di 18 anni".
Piuttosto che giocare al toto-età (quale età anagrafica offre la garanzia, infatti, di una maturità raggiunta?), ci si è attenuti al discrimine posto tra minori e adulti dallo stesso ordinamento giuridico italiano che fissa al compimento del diciottesimo anno la maggiore età e l’acquisizione della capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un’età diversa (art. 2 CC).
Altre disposizioni del Regolamento-tipo
Il Regolamento offre, in aggiunta ai punti vincolanti, suggerimenti di dettaglio relativi ad alcuni aspetti del servizio di Internet, quali l’assistenza agli utenti, le funzioni da rendere disponibili al pubblico e quelle da escludere, i tempi e i modi di consultazione, lo scarico dei dati.
Circa l’intermediazione dei bibliotecari, il Regolamento riconosce all’utente di Internet il diritto che tale intermediazione costituisca una possibilità e non un obbligo. Esso, infatti, indica quale obiettivo della biblioteca il favorire l’autonomia degli utenti attraverso percorsi formativi ad hoc; prevede che la biblioteca riservi fasce orarie alla navigazione assistita e, diversamente, subordina alle altre esigenze di servizio l’assistenza di base.
Tra i vari servizi disponibili su Internet, si è deciso di indicare come ammissibili quelli di cui è opportuno o necessario avvalersi per acquisire e scambiare informazioni su temi specifici presso fonti che si presumono qualificate (mailing list, newsgroup, caselle postali presso fornitori di free e-mail), e di escludere quelli che più facilmente si prestano ad usi di intrattenimento (instant messaging, chat).
Per razionalizzare l’accesso ad Internet, anche data la scarsità delle postazioni in questa fase, sono state introdotte alcune modalità per la consultazione: la necessità di prenotare la sessione; un monte ore massimo settimanale per ciascun utente; la possibilità della condivisione della postazione. La condivisione - limitata a non più di due persone - è pensata per favorire la navigazione comune tra genitori e figli, tra internauta esperto e inesperto e anche per corrispondere all’abitudine dell’utenza soprattutto giovanile della consultazione in compagnia.
Per motivi di sicurezza, è stata proposta l’esclusione dell’upload, mentre il download è permesso unicamente su dischetti forniti dalla biblioteca (che, una volta usciti, non possono più essere utilizzati sulle attrezzature della stessa) o sul disco fisso, però solo con il permesso del bibliotecario e se si tratti di estendere le funzionalità native del browser.
Dal Regolamento-tipo ai regolamenti delle biblioteche
Le biblioteche, nell’adottare i propri regolamenti, hanno ricalcato nella generalità dei casi lo schema-tipo, discostandosene solo per aspetti marginali di ordine pratico.
Qualche discussione ha suscitato l’autorizzazione dei genitori prevista per i minori, interpretata come vessatoria nei confronti degli adolescenti e degli utenti più prossimi ai diciotto anni. Di contro, poche altre biblioteche hanno senz’altro escluso dal servizio determinate fasce di minori, giustificando per lo più la scelta sulla base di motivi organizzativi piuttosto che ideologici: in presenza di poche postazioni, si trattava di stabilire delle fasce d’utenza prioritarie.
Una biblioteca ha formulato il proprio regolamento, prevedendo che gli utenti per poter accedere al servizio risultino già iscritti al prestito librario e abbiano dato il proprio consenso per via elettronica ad essere controllati durante la navigazione mediante apposito software.
La clausola posta agli utenti di doversi iscrivere al prestito librario per poter fruire di Internet ci è parsa inopportuna, perché riteniamo che Internet debba essere aperto anche a chi desidera avvalersi solo di questo servizio della biblioteca.
Ma, soprattutto, l’obbligo di dare il proprio assenso alle forme di controllo previste dalla biblioteca, ci è sembrato, prima ancora che fattore disincentivante, una grave limitazione posta ai diritti di libertà e dignità dei singoli, con una serie di implicazioni di natura giuridica il cui approfondimento ha comportato la consultazione di esperti e la richiesta formale di chiarimenti al Garante per la protezione dei dati personali.
Un primo problema riguarda la possibilità che i dati raccolti sul surfing compiuto dagli utenti, rientrino nella fattispecie disciplinata dall’art. 22 della Legge 675/96 di tutela della privacy, ove si dispone che i "dati sensibili" possano essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante e che tale trattamento sia consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge. Infatti, a nostro avviso, non è da escludere che il navigatore visiti siti sensibili e che dalla mappa dei suoi movimenti si possa ricavare un preciso profilo della sua personalità.
Altri quesiti si pongono circa le misure di sicurezza da assumere per la custodia dei dati rilevati e i limiti temporali della loro conservazione.
Infine, non è chiaro se, in assenza di firma digitale, può essere considerata ‘consenso dell’interessato’ la sottoscrizione, per via telematica, del modulo di iscrizione al servizio nel quale la biblioteca ha inserito la clausola dell’accettazione del controllo sulla navigazione quale condizione per esservi ammessi.
A tutt’oggi, purtroppo, non disponiamo di risposta ai quesiti menzionati, poiché non è ancora pervenuto il parere del Garante richiesto il 16 marzo scorso.
A conclusione, posso affermare che la redazione del Regolamento è stata sicuramente un tentativo pionieristico condotto tra mille dubbi e scarse certezze, anche perché pochi erano gli esempi a livello italiano cui fare riferimento.
Pertanto, mi sento in dovere di ringraziare coloro che hanno contribuito a risolvere almeno parte di questi dubbi e anche chi vorrà collaborare con opinioni e segnalazioni.