Approvato dall'Assemblea generale, Firenze, 2010-11-04 (versione approvata dal CEN, 2010-10-23); in vigore dal 2010-11-04.
Sostituisce il testo precedente approvato dall'Assemblea generale, Roma, 2008-01-19
Art. 1
Il voto degli associati per l'elezione dei componenti del Comitato esecutivo nazionale e del Collegio dei Probiviri viene espresso, a norma di quanto previsto dall'art. 18, ultimo comma, dello Statuto vigente e, salvo deliberazione contraria dell'Assemblea generale degli associati, a scrutinio segreto presso le sezioni regionali e attraverso il voto postale.
Art. 2
Hanno diritto al voto, in occasione delle assemblee sia ordinarie che straordinarie e delle elezioni delle cariche associative, gli associati in regola con il versamento della quota associativa alla data di convocazione dell'Assemblea generale.
Art. 3
Possono essere eletti alle cariche associative gli associati in regola con il versamento della quota associativa alla data di convocazione dell'Assemblea generale, fatti salvi i casi d'incompatibilità.
Art. 4
Preliminarmente all'Assemblea generale di cui all'art. 5 del presente regolamento, l'Assemblea regionale degli associati provvede a:
Art. 5
L'Assemblea generale degli associati convocata a cura del Presidente nei 90 (novanta) giorni antecedenti la scadenza del mandato degli organi associativi, per una data di almeno 30 (trenta) giorni antecedente la scadenza stessa, provvede:
Art. 6
Entro 15 (quindici) giorni dall'Assemblea generale di cui all'art. 5 del presente regolamento, la Commissione elettorale centrale provvede alla verifica degli aventi diritto all'elettorato sia attivo che passivo e ne trasmette l'elenco alle commissioni elettorali regionali, insieme a tutto il materiale necessario per il regolare svolgimento del voto (schede, buste, verbali per lo spoglio, ecc.). Nei casi dubbi, la Commissione elettorale sottopone la questione circa l'elettorato attivo o passivo di un associato al Collegio dei Probiviri ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di funzionamento del Collegio; in tal caso, l'interessato può essere ammesso al voto o alla candidatura salvo parere del Collegio, che viene pronunciato nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla richiesta.
La Commissione elettorale centrale provvede inoltre ad inviare a tutti gli associati aventi diritto al voto il materiale necessario ed in particolare:
Sarà inoltre cura della stessa Commissione ricordare a tutti gli associati il termine ultimo e perentorio entro il quale i voti espressi per posta dovranno pervenire alle sezioni, nonché luogo ed orari di apertura del seggio elettorale allestito presso ciascuna sezione.
Art. 7
Nella data fissata dall'Assemblea generale degli associati, presso ogni sezione regionale viene allestito un seggio elettorale, ove gli associati della Sezione possano esercitare il proprio diritto al voto ed al quale, entro le ore 12.00, dovranno pervenire i voti espressi per posta.
Ciascun seggio, compatibilmente con le proprie specifiche esigenze, potrà osservare orari diversi, ma in ogni caso dovrà essere garantita un'apertura di almeno otto ore consecutive.
Art. 8
Alle candidature alle cariche associative nazionali ed ai programmi dei candidati dovrà essere data opportuna pubblicità nel mese precedente la data delle elezioni, anche attraverso gli organi di stampa ed informazione sia cartacei che elettronici dell'Associazione.
Ciascun associato potrà esercitare il diritto di voto recandosi direttamente al seggio elettorale costituito presso la propria sezione regionale nella data indicata per lo svolgimento delle elezioni o inviando per posta le schede compilate, che devono pervenire entro tale data.
In particolare ciascun associato potrà esprimere:
Le preferenze dovranno essere espresse in forma autografa, indicando, salvo possibilità di omonimia, il cognome del candidato.
Art. 9
Alla chiusura dei seggi, e comunque entro le ore 12.00 del giorno feriale successivo, ciascuna commissione elettorale regionale dovrà nell'ordine provvedere:
Art. 10
Entro il quinto giorno successivo allo svolgimento delle elezioni la Commissione elettorale centrale, riunita presso la sede della Segreteria nazionale dell'Associazione, provvede:
Art. 11
Entro il trentesimo giorno successivo alla proclamazione è possibile contestare i risultati, con motivata richiesta ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di funzionamento del Collegio dei probiviri.
Art. 12
Le elezioni suppletive per la reintegrazione di componenti di un organo nei casi di cui al comma 4 dell'art. 25 dello Statuto seguono le stesse procedure previste per le elezioni ordinarie di quell'organo, eccetto quanto stabilito nei commi successivi.
Non è richiesta la convocazione dell'Assemblea nazionale per la reintegrazione di singoli componenti un comitato esecutivo regionale, essendo a tale scopo sufficiente la convocazione entro 60 (sessanta) giorni dell'Assemblea regionale. In tal caso,
Resta ferma la possibilità, ai sensi degli art. 13 comma 3º e 14 comma 1º dello Statuto, che l'Assemblea regionale deliberi di non far luogo alle elezioni suppletive, se il numero di componenti rimasti in carica è pari o superiore a cinque.
Resta altresì ferma la possibilità, ai sensi del comma 1º dell'art. 25 dello Statuto e previo parere del Collegio dei probiviri, che l'Assemblea generale deliberi lo scioglimento di un comitato esecutivo regionale, o del Comitato esecutivo nazionale per l'impossibilità o grave difficoltà di funzionamento dell'organo.
In sede di elezioni suppletive, per uno stesso organo ciascun associato può esprimere:
· una preferenza, quando sia da eleggere un solo componente;
· un numero di preferenze pari alla metà dei componenti da reintegrare, con approssimazione per eccesso quando gli stessi siano in numero dispari.
Art. 13
Il presente regolamento annulla e sostituisce il precedente ed entra in vigore non appena avvenuta la sua approvazione.
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2008-02-05, ultima revisione 2010-11-27
a cura della Redazione AIB-WEB.
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