Istituzione e ordinamento dell'Albo professionale italiano dei
bibliotecari
Approvato dall'Assemblea generale dei soci,
Genova, 1998-05-29;
modificato dall'Assemblea straordinaria,
Roma, 1999-05-17
(nella denominazione stessa dell'Albo, art. 1 e 13,
"Albo professionale italiano dei bibliotecari" in luogo di
"Albo professionale dei bibliotecari italiani", correzione necessaria
perchè all'Albo possono accedere anche coloro che non sono di
nazionalità italiana.
Per effetto delle nuove denominazioni nello
Statuto in vigore da 2007-11-30, ovunque
leggasi 'associato' in luogo di
'socio'.
Abrogato dall'Assemblea generale degli Associati, Firenze 2010-11-04
Art. 1.
Istituzione dell'Albo
È istituito l'Albo professionale italiano dei bibliotecari
(d'ora in poi Albo), tenuto dall'Associazione italiana biblioteche nelle
forme previste dal presente regolamento.
Art. 2.
Oggetto della professione del bibliotecario
Formano oggetto della professione del bibliotecario:
- la selezione, la raccolta, il trattamento e la conservazione dei
libri e dei documenti su qualsiasi supporto, nonché
l'elaborazione e la diffusione primaria delle informazioni connesse alle
predette attività, finalizzate alla conoscenza e alla fruizione
da parte del pubblico o di categorie determinate;
- l'organizzazione di raccolte librarie e documentarie, o di altre
fonti di informazione pubblicamente disponibili, mediante l'elaborazione
o l'adozione di metodologie di catalogazione e indicizzazione applicate
alle diverse tipologie di materiale, sia esso manoscritto o a stampa, su
supporto tradizionale o multimediale, o costituito da riproduzioni
analogiche o digitali;
- la progettazione, l'organizzazione, la direzione e la gestione di
biblioteche o altre strutture, sia pubbliche sia private, che forniscano
servizi bibliotecari e di documentazione al pubblico o a categorie
determinate, di servizi bibliotecari e documentari e centri di
documentazione sia pubblici sia privati, di centri di organizzazione e
produzione di servizi bibliotecari e catalografici;
- la valutazione di raccolte librarie e documentarie su qualsiasi
supporto;
- la ricerca e la didattica nel campo della biblioteconomia e delle
discipline affini.
Art. 3.
Competenza professionale richiesta per l'iscrizione
- L'iscrizione all'Albo certifica la competenza professionale del
socio, nel contesto e nel campo in cui questi opera o ha operato, ossia
l'applicazione effettiva, in situazioni specifiche e attraverso la
capacità di giudizio propria del professionista, delle conoscenze
nel campo della biblioteconomia, della bibliografia, della
documentazione, della scienza dell'informazione e delle altre discipline
applicabili a servizi bibliotecari e documentari, acquisite sia
attraverso attività di formazione ed aggiornamento, sia
nell'ambito dell'esercizio professionale.
- Sono requisiti per la domanda di iscrizione all'Albo, come
precisato negli art. 4 e 5, il possesso di una formazione culturale e
professionale e di una esperienza professionale adeguate.
- La competenza professionale dell'aspirante è verificata
dalla Commissione di cui all'art. 8, dopo aver accertato la sussistenza
dei requisiti di ammissione di cui agli art. 4 e 5, attraverso le
seguenti modalità:
-
esame del curriculum professionale e della documentazione
presentata;
-
eventuale colloquio, finalizzato alla verifica di quanto dichiarato.
Art. 4.
Requisiti per la domanda di iscrizione
Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo i soci,
regolarmente iscritti all'AIB almeno per il terzo anno consecutivo, che
siano in possesso di entrambi i requisiti seguenti:
-
titolo di studio universitario specifico, non inferiore alla laurea;
-
esperienza professionale documentata non inferiore a due anni,
ridotti ad un anno qualora l'attività professionale sia stata
svolta sotto la diretta supervisione di un iscritto all'Albo.
Art. 5.
Requisiti sostitutivi
Il requisito di cui all'art. 4, punto a), può essere
sostituito da uno dei requisiti seguenti:
-
possesso di un diploma di laurea non specifico e di un diploma o
attestazione di formazione specifica di durata non inferiore a un anno
(ovvero a 300 ore di attività didattica in senso stretto),
unitamente a ulteriori due anni di esperienza professionale documentata;
-
possesso di un diploma di laurea non specifico, con almeno due esami e
la dissertazione scritta su tematiche biblioteconomiche o documentarie,
unitamente a ulteriori due anni di esperienza professionale documentata;
-
possesso di un diploma di scuola media superiore e di un diploma o
attestazione di formazione specifica di durata non inferiore a un anno
(ovvero a 300 ore di attività didattica in senso stretto),
unitamente a ulteriori quattro anni di esperienza professionale
documentata;
-
possesso di un diploma di laurea non specifico, unitamente a ulteriori
quattro anni di esperienza professionale documentata;
-
possesso di un diploma di scuola media superiore, unitamente a
ulteriori sei anni di esperienza professionale documentata.
Art. 6.
Valutazione dei titoli di formazione
- Per titolo di studio universitario specifico, come previsto
dall'art. 4, si intende un titolo di studio universitario non inferiore
alla laurea, anche rilasciato all'estero, la cui denominazione riguardi
esplicitamente la biblioteconomia, la bibliografia, la documentazione o
la scienza dell'informazione, ovvero i relativi settori di
attività e figure professionali.
- Il curriculum previsto, di durata non inferiore a due
anni, deve comprendere, per un periodo complessivamente non inferiore a
un anno, le discipline biblioteconomiche e documentarie, e può
contemplare l'apporto di altre discipline (informatica, discipline
giuridiche e amministrative, discipline economiche e statistiche,
discipline filologiche e paleografiche, discipline storiche, ecc.).
- La durata considerata è quella legale; le singole
componenti del curriculum di studio sono ragguagliate
proporzionalmente ad anni o frazioni di anno, anche qualora definite in
forme diverse (crediti, ore di attività, ecc.).
- Per diploma o attestazione di formazione specifica, come previsto
dall'art. 5, si intende un titolo di studio o un attestato di formazione
professionale la cui denominazione riguardi esplicitamente la
biblioteconomia, la bibliografia, la documentazione o la scienza
dell'informazione, ovvero i relativi settori di attività e figure
professionali.
Art. 7.
Valutazione dell'esperienza professionale
- Si considerano esperienza professionale, ai fini degli art. 4 e 5,
l'attività svolta presso strutture italiane e straniere, sia
pubbliche sia private, con qualsiasi rapporto di lavoro o di prestazione
professionale e con qualsiasi qualifica, nonché l'attività
svolta in maniera non retribuita o con qualsiasi forma di compenso o
rimborso (per esempio tirocinio, stage, volontariato), e
l'attività libero-professionale, purché rientrino
nell'ambito definito dagli art. 2 e 3.
- Le attività professionali possono essere svolte a tempo
parziale o integrate con attività di carattere non professionale
(di supporto, esecutive, amministrative, ecc.), purché quelle
professionali siano prevalenti.
Art. 8.
Commissione per l'Albo professionale
- Per l'esame delle domande di iscrizione all'Albo il Comitato
esecutivo nazionale dell'Associazione italiana biblioteche nomina una
Commissione permanente, con le modalità indicate nel presente
articolo e, in prima applicazione, nell'art. 18.
- La Commissione permanente per l'Albo professionale (d'ora in poi
Commissione) è costituita da cinque soci, iscritti all'Albo, di
particolare competenza ed esperienza in campo professionale e
scientifico.
- Ciascun componente della Commissione dura in carica per quattro
anni e non può essere nominato per un secondo mandato
consecutivo.
- In caso di dimissioni o altro impedimento di uno o più
membri, il CEN provvede a reintegrare la Commissione.
- L'incarico di membro della Commissione è incompatibile con
quelli di componente del Comitato esecutivo nazionale, del Consiglio
nazionale dei presidenti regionali, del Collegio sindacale, del Collegio
dei probiviri, nonché con gli incarichi di Segretario e di
Tesoriere dell'AIB.
Art. 9.
Funzionamento della Commissione
- La Commissione, nella sua prima seduta, elegge al suo interno un
Presidente, che la convoca e la presiede.
- La Commissione ha facoltà di nominare uno o più
segretari, scelti fuori di essa, per l'istruzione delle domande, la
redazione dei verbali e la cura di ogni altra utile documentazione.
- La Commissione delibera con la presenza di tutti i componenti e a
maggioranza, salvo quanto disposto dall'art. 11, comma 3, punto a).
Art. 10.
Domande di iscrizione
- L'iscrizione all'Albo è deliberata dalla Commissione su
domanda del socio interessato.
- La domanda di iscrizione deve contenere le generalità
complete dell'interessato ed essere accompagnata da un
curriculum che elenchi le esperienze di formazione e
aggiornamento, le attività professionali e quelle scientifiche,
di ricerca e didattiche svolte.
- Il socio può allegare, redigendone un elenco, ogni
documento ritenuto utile alla valutazione, e in particolare:
-
certificati, attestati, ecc.;
-
materiali illustrativi delle proprie attività professionali,
di formazione, ecc.;
-
pubblicazioni, elaborati di servizio, dissertazioni elaborate per
-
una relazione dettagliata sulle proprie attività di
formazione, di lavoro, di ricerca, ecc., da cui si evincano la
conoscenza e l'applicazione competente di metodi, strumenti e criteri
professionali;
-
dichiarazioni (referenze) firmate da iscritti all'Albo che ne
abbiano direttamente seguito attività professionali, di
formazione, ricerca, ecc.
- La documentazione presentata non è soggetta ad alcuna
formalità, salvo l'apposizione della firma su ciascuna
unità, così come sul curriculum e sull'elenco
della documentazione stessa.
Art. 11.
Valutazione delle domande
- Entro sei mesi dalla ricezione della domanda, la Commissione
provvede al suo esame e alla relativa deliberazione.
- I membri della Commissione possono provvedere individualmente
all'esame della documentazione pervenuta, conservata presso la sede
dell'AIB, e fare ricorso ad ogni altra fonte pubblicamente disponibile
per l'eventuale riscontro di quanto dichiarato nelle domande.
- La Commissione delibera:
-
l'iscrizione all'Albo del candidato, con almeno quattro voti
favorevoli, ovvero
-
la richiesta motivata al candidato stesso di
fornire alla Commissione, entro sei mesi, ulteriore documentazione,
idonea a comprovare i requisiti di cui agli art. 4 e 5 e/o la competenza
professionale di cui all'art. 3, ovvero
-
la richiesta al candidato
stesso di presentarsi a colloquio con la Commissione, in una o
più date stabilite con almeno trenta giorni di preavviso, per la
verifica di cui all'art. 3, ovvero
-
il rigetto motivato della domanda,
per insussistenza dei requisiti di cui agli art. 4 e 5 e/o delle
competenze di cui all'art. 3.
- La documentazione integrativa di cui al punto b) può
comprendere requisiti, titoli ed esperienze conseguiti successivamente
alla prima domanda.
Entro sei mesi dalla ricezione dell'integrazione la Commissione
delibera nuovamente sulla domanda, nelle modalità previste dal
comma precedente.
Qualora non pervengano alla Commissione le integrazioni richieste, la
domanda di iscrizione viene archiviata.
- Le domande accolte sono conservate nell'Archivio dell'AIB,
unitamente alla documentazione presentata (con l'eccezione di
pubblicazioni, elaborati e materiali illustrativi, che possono essere
restituiti all'interessato, su sua richiesta e a sue spese, o destinati,
senza alcun vincolo di accessione o di conservazione, alla Biblioteca
dell'AIB).
Ogni iscritto all'Albo ha diritto di prenderne visione.
- Le domande non accolte sono pure conservate nell'Archivio
dell'AIB, unitamente alla documentazione presentata, per un periodo non
inferiore a cinque anni, e la loro consultazione è subordinata
all'autorizzazione della Commissione.
Art. 12.
Definizione e diffusione di criteri di valutazione ed esemplificazione
dei requisiti richiesti
- La Commissione, nell'interesse della equità, trasparenza e
funzionalità della propria azione, può deliberare criteri
di valutazione dei requisiti e/o delle competenze professionali,
all'interno delle indicazioni generali fornite dal presente regolamento.
- La Commissione, sentito il Comitato esecutivo nazionale,
può diffondere criteri di valutazione ed elenchi di requisiti
ritenuti validi per l'iscrizione all'Albo, anche attraverso forme di
collegamento con le istituzioni formative.
Art. 13.
Contenuto e aggiornamento dell'Albo
- L'Albo indica, per ciascun iscritto, il nome e il cognome, il
luogo e la data di nascita, la località di residenza e la data di
iscrizione.
- L'Albo viene tenuto aggiornato dalla Segreteria nazionale dell'AIB
e periodicamente pubblicato o diffuso in ogni forma opportuna;
vengono altresì pubblicati o diffusi elenchi delle nuove
iscrizioni.
- A ciascun iscritto che ne faccia richiesta viene rilasciata idonea
certificazione.
- L'iscritto all'Albo può indicare questa qualità
nella propria attività professionale, per esteso ("iscritto
all'Albo professionale italiano dei bibliotecari") o con la sigla
APIB.
Art. 14.
Sospensione e cancellazione dall'Albo per sanzioni disciplinari o
dichiarazioni non veritiere
- La Commissione delibera sulla sospensione o cancellazione
dall'Albo degli iscritti che siano stati oggetto di una sanzione
disciplinare da parte del Collegio dei probiviri.
Su comunicazione motivata del Collegio dei probiviri, la Commissione
può deliberare, inoltre, la sospensione temporanea dell'iscritto
in attesa di giudizio disciplinare.
- La Commissione delibera sulla sospensione o sulla cancellazione
dall'Albo di chi vi sia stato iscritto sulla base di dichiarazioni non
veritiere sue o altrui, provvedendo nel contempo a fornire la
documentazione al Collegio dei probiviri, per l'eventuale procedimento
disciplinare a carico degli interessati.
Art. 15.
Sospensione e cancellazione dall'Albo per dimissioni o morosità
- Coloro che non desiderano più essere iscritti all'Albo
devono presentare le loro dimissioni per iscritto e possono
successivamente richiedere una nuova iscrizione con le procedure
ordinarie.
- Alla scadenza dei termini per il versamento delle quote
associative, la Segreteria nazionale dell'AIB provvede d'ufficio a
sospendere dall'Albo gli iscritti morosi, che vengono reintegrati alla
ricezione delle quote stesse.
La sospensione e la riammissione vengono comunicate alla Commissione e
registrate per eventuali controversie, ma non alterano la data di
iscrizione all'Albo e non vengono riportate nella sua pubblicazione o
diffusione.
- Alla scadenza dei termini previsti dallo Statuto per la decadenza
dei soci morosi, la Segreteria nazionale provvede d'ufficio alla
cancellazione dall'Albo di coloro che siano stati dichiarati decaduti da
soci dell'Associazione, informandone la Commissione e mantenendone la
registrazione in un elenco separato che non fa parte dell'Albo.
- I soci dichiarati decaduti che siano stati riammessi
nell'Associazione possono chiedere di essere reintegrati nell'Albo con
le procedure ordinarie.
Art. 16.
Verifica periodica delle condizioni di iscrizione all'Albo
- L'iscrizione all'Albo ha validità per l'anno in corso e i
cinque anni solari successivi.
Entro il 30 giugno dell'ultimo anno di validità la Segreteria
nazionale invita gli iscritti in scadenza e presentare, entro il 31
dicembre dello stesso anno, domanda di conferma dell'iscrizione,
accompagnata da un curriculum delle attività
professionali, di aggiornamento, ecc., che specifichi in particolare
quelle svolte nell'ultimo quinquennio.
Anche alla domanda di conferma è possibile allegare ogni
eventuale documentazione utile.
- Sulle domande di conferma la Commissione delibera entro sei mesi,
con le stesse modalità previste dall'art. 11.
- La conferma ha validità pari alla prima iscrizione.
- L'iscritto che non presenti domanda di conferma nel termine sopra
indicato è sospeso dall'Albo a partire dal 1º gennaio
successivo.
L'iscritto viene reintegrato nell'Albo qualora la domanda di conferma
venga presentata e accolta dalla Commissione entro i due anni
successivi, trascorsi i quali la Segreteria procede alla cancellazione,
come previsto dall'art. 15.
Art. 17.
Ricorsi nei confronti della Commissione
- Nei confronti degli atti della Commissione è possibile
ricorrere nelle seguenti forme:
-
richiesta motivata di riesame, a cui la Commissione è tenuta a
dare risposta entro tre mesi;
-
ricorso al Collegio dei probiviri, salvo che per la cancellazione o
sospensione dovuta a provvedimento disciplinare.
- Nel secondo caso, il Collegio dei probiviri trasmette il proprio
parere alla Commissione, che è tenuta a deliberare entro tre mesi
in maniera definitiva.
Art. 18.
Prima costituzione della Commissione e norme transitorie
- Nella sua prima costituzione la Commissione permanente per l'Albo
professionale è composta da tre membri, designati dal CEN fra i
soci d'onore o gli ex presidenti dell'Associazione italiana biblioteche.
- Il CEN invita la Commissione a iscrivere all'Albo, nel corso della
prima seduta e prima di iniziare l'esame delle domande pervenute, i nomi
dei soci d'onore viventi, compresi i componenti della Commissione
stessa.
L'iscrizione dei soci d'onore non richiede domanda né alcuna
documentazione ma diviene effettiva, per coloro che non fanno parte
della Commissione, con l'acquisizione del consenso scritto.
- La Commissione costituita da tre membri delibera con la presenza
di tutti i componenti e a maggioranza.
- La composizione della Commissione viene portata a cinque membri,
designati con le modalità previste dall'art. 8, entro due anni
dalla sua prima costituzione.
Nella prima seduta con la composizione ordinaria la Commissione
provvede all'elezione o rielezione del Presidente e da quel momento
cessano di avere applicazione tutte le norme transitorie comprese nel
presente articolo.